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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10404/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

Il procedimento riguardava un'indagine per scarico ripetuto in corpi idrici di sostanze pericolose provenienti da una società, contestato a carico della persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'art. 29-quater, commi 1 e 4, d.lgs. 152/2006. Il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; l'indagato si era opposto, contestando le risultanze tecniche dell'ARPA ritenute erronee. Il GIP aveva però dichiarato inammissibile l'opposizione e aveva emesso de plano il decreto di archiviazione senza fissare l'udienza camerale partecipata. Con il ricorso l'interessato deduceva la violazione degli artt. 409, comma 6, e 127, comma 5, c.p.p., lamentando che il giudice avesse deciso senza contraddittorio, e sosteneva altresì di avere interesse all'impugnazione.

La decisione

La Corte non ha esaminato il merito della doglianza sulla tenuità del fatto, ma ha riqualificato l'impugnazione come reclamo/opposizione avverso il decreto di archiviazione. Ha affermato che, quando l'archiviazione per particolare tenuità del fatto è stata pronunciata de plano nonostante un'opposizione motivata dell'indagato, il provvedimento non è immediatamente ricorribile per cassazione, bensì è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Perciò ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia.

Norme richiamate

  • art. 29-quater, commi 1 e 4, d.lgs. 152/2006

    norma incriminatrice richiamata quale titolo di reato oggetto delle indagini

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto posta a base della richiesta di archiviazione

  • art. 409, comma 2, c.p.p.

    regola la camera di consiglio nella definizione della richiesta di archiviazione

  • art. 409, comma 6, c.p.p.

    norma richiamata dal ricorrente, ma indicata dalla Corte come abrogata dalla riforma Orlando

  • art. 410, comma 1, c.p.p.

    "l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova"

    nell'opposizione ordinaria richiede, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova

  • art. 410-bis c.p.p.

    individua il rimedio del reclamo e i casi di nullità del decreto/ordinanza di archiviazione

  • art. 411, comma 1-bis, c.p.p.

    per l'archiviazione richiesta per particolare tenuità del fatto consente l'opposizione sia alla persona offesa sia all'indagato, purché siano indicate le ragioni del dissenso

  • art. 411, comma 1, c.p.p.

    il richiamo all'art. 410 è letto dalla Corte nella sua integralità

  • art. 127, comma 5, c.p.p.

    la sua violazione determina nullità del provvedimento adottato senza le formalità della camera di consiglio

  • art. 111, comma 7, Cost.

    fondamento della ricorribilità per cassazione per violazione di legge nei casi indicati dalla Corte

Massime di principio

  • Nel procedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, l'indagato può opporsi alla richiesta del pubblico ministero indicando soltanto le ragioni del dissenso; non è necessario allegare anche l'oggetto di investigazioni suppletive e i relativi elementi di prova, requisito invece proprio dell'opposizione ordinaria ex art. 410, comma 1, c.p.p.
  • Se l'indagato propone un'opposizione motivata alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il giudice non può definire la questione de plano, ma deve procedere nelle forme del contraddittorio previste dall'art. 127 c.p.p.
  • Il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto emesso erroneamente senza formalità, a fronte di un'opposizione ammissibile, non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
  • L'ordinanza pronunciata all'esito della camera di consiglio in materia di archiviazione è reclamabile davanti al tribunale nei soli casi di violazione delle nullità previste dall'art. 127, comma 5, c.p.p.; negli altri casi il rimedio è il ricorso per cassazione per violazione di legge.
  • Il giudice dell'impugnazione contro il decreto o l'ordinanza di archiviazione deve verificare innanzitutto la corretta individuazione del rimedio esperibile, potendo riqualificare l'atto come opposizione o reclamo e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInquinamento ambientale
RamiProcesso penaleReati ambientali
IstitutiNullità processuale

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