Cassazione Penale, Sentenza n. 24935/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione relative alle imposte dirette per l'anno 2011, con evasione di circa €125.000). Il ricorrente deduce violazione di norma incriminatrice e dell'art. 1, comma 143, legge n. 244/2007 e vizi di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato la mancanza di prova del superamento della soglia di punibilità: in particolare chiede lo scomputo di costi per €36.372,00 e altri costi (anche relativi all'ammasso uva 2010) che, secondo la difesa, ridurrebbero i ricavi e quindi l'imposta dovuta; inoltre contesta la sussistenza del dolo specifico e l'applicazione della confisca da parte della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivo: la ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente è ipotetica e non sorretta da concreti elementi di prova non già esaminati dalla Corte d'appello; i costi che la difesa chiede di scomputare risultano, dagli stessi prospetti richiamati, riferibili ad anni diversi dal 2011 (2007, 2008, 2010) e quindi - se pertinenti - avrebbero potuto incidere solo su quegli anni; le censure sulla mancata prova del dolo specifico e sull'inapplicabilità della confisca sono generiche e prive di argomentazione. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma integrata dalla Corte d'appello per configurare l'illecito di omessa presentazione della dichiarazione delle imposte dirette per il 2011; la Cassazione non ha riesaminato il pacchetto probatorio in fatto, confermando che la valutazione sulla sussistenza del reato e delle imposte evase è competenza del giudice di merito quando sostenuta da motivazione.
legge n. 244 del 2007, art. 1, comma 143
Invocata dal ricorrente per dedurre una diversa lettura/quantificazione dei costi e della soglia di punibilità; la Corte di cassazione rileva che tale allegazione non è provata né specificamente motivata rispetto all'anno 2011 e quindi non supera la valutazione di merito già compiuta.
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Richiamato in relazione alla requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; norma regolamenta aspetti processuali connessi alle conclusioni del Pubblico Ministero in sede di legittimità (contestualizzazione procedurale).
Fondamento giuridico per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per l'applicazione della somma a favore della Cassa delle ammende dopo la declaratoria di inammissibilità.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Precedente richiamato per valutare la responsabilità della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte osserva che non vi sono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur mantenendo l'applicazione delle conseguenze pecuniarie previste.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non rivede i fatti e le valutazioni probatorie del giudice di merito salvo che il ricorso presenti elementi concreti e specifici che dimostrino errore logico-giuridico; mere prospettazioni ipotetiche o ricostruzioni non supportate da prove non sono idonee a invertire la decisione di merito.
- Per ottenere lo scomputo di costi o la riassegnazione di componenti reddituali occorre fornire prova documentale chiara e tempestualmente riferibile all'anno fiscale contestato; importi riferibili ad anni diversi non possono essere usati per modificare il risultato di calcoli tributari relativi a un anno distinto.
- Le censure generiche sulla mancanza del dolo specifico o sull'inapplicabilità di misure (es. confisca) sono inammissibili se non sono accompagnate da argomentazione giuridica e da elementi probatori concretamente rilevanti.
- In sede di cassazione è essenziale rispettare il perimetro delle critiche ammissibili: contestazioni di diritto devono essere chiaramente motivate; questioni di fatto richiedono elementi nuovi o errori logico-giuridici nella valutazione delle prove.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare l'onere delle spese e il versamento a favore della Cassa delle ammende; la presenza o meno di colpa nella proposizione del ricorso va valutata, ma non esclude automaticamente l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 616 c.p.p.
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