Cassazione Civile, Ordinanza n. 24769/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasce da un rapporto di conto corrente bancario intestato a una correntista deceduta, sul quale gli attori avevano agito chiedendo la restituzione delle somme indebitamente addebitate per interessi ritenuti illegittimi, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e applicazione di tassi asseritamente usurari, oltre al risarcimento dei danni. La banca aveva resistito chiedendo in via riconvenzionale il pagamento del saldo debitore e aveva anche ottenuto un decreto ingiuntivo per il medesimo importo. Riuniti il giudizio di opposizione al decreto e l’azione di merito, il tribunale aveva dichiarato nulle alcune clausole del conto e poi revocato il decreto, condannando la società cessionaria a restituire una somma alla correntista. In appello, la banca/cessionaria ha ottenuto una riforma parziale con accertamento di un credito residuo a proprio favore. Con i ricorsi per cassazione gli odierni ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità del giudizio di appello per notifica del gravame presso il difensore della de cuius anziché agli eredi; 2) violazione dell’art. 345 c.p.c. per l’ammissibilità in appello di documenti prodotti dalla banca; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. per mancato assolvimento dell’onere probatorio della banca; 4) nullità/inefficacia delle fideiussioni per violazione di varie norme codicistiche, incluso l’art. 1957 c.c., e per asserita indeterminatezza/non validità delle clausole.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi identici e li ha rigettati entrambi. Ha ritenuto rituale la notifica dell’appello al difensore della parte originaria deceduta, in applicazione del principio di ultrattività del mandato alla lite, e comunque non integrata la dedotta lesione del contraddittorio perché i ricorrenti non avevano indicato eventuali altri litisconsorti pretermessi. Ha poi giudicato infondate le censure sulla produzione documentale in appello: nel regime dell’art. 345 c.p.c. applicabile ratione temporis, la prova nuova era ammissibile se indispensabile, e i ricorrenti non avevano neppure descritto adeguatamente il contenuto dei documenti; inoltre il libro giornale sezionale dei crediti in sofferenza aveva potenziale idoneità decisiva, mentre la valutazione concreta spettava al giudice di merito. È stata respinta anche la doglianza sull’art. 2697 c.c., perché la contestazione riguardava in realtà la valutazione dell’esito probatorio e non un’erronea ripartizione dell’onere della prova. Infine, il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, mancando la riproduzione delle clausole fideiussorie contestate, e perché le censure richiedevano accertamenti di fatto incompatibili col giudizio di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
impone la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.
rileva ai fini della dichiarazione/notificazione dell'evento morte della parte costituita e della prosecuzione del rapporto processuale.
la notificazione della sentenza al procuratore della parte deceduta è idonea a far decorrere il termine per impugnare.
consente la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore della parte colpita dall'evento morte, in virtù dell'ultrattività del mandato.
nel testo applicabile, in appello sono ammessi nuovi documenti/prove se indispensabili ai fini della decisione o se non producibili in primo grado per causa non imputabile; la Corte ribadisce il criterio dell'indispensabilità come idoneità a chiarire definitivamente il thema decidendum.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione del materiale istruttorio.
invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità/inefficacia della fideiussione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
invocato dai ricorrenti per contestare la validità della clausola di deroga al beneficio, ma senza autosufficienza e con censure di fatto inammissibili.
richiamato nella doglianza sulle fideiussioni; la Corte non entra nel merito per carenze del ricorso.
richiamato dai ricorrenti in relazione alle clausole fideiussorie; censura ritenuta inammissibile.
richiamato dai ricorrenti in relazione alle clausole fideiussorie; censura ritenuta inammissibile.
invocato come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione della fideiussione, senza esame di merito per inammissibilità.
richiamato nella censura sulle fideiussioni, senza scrutinio di merito.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità delle fideiussioni/clausole; la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
richiamato nella censura sulle fideiussioni, ma senza idonea specificazione fattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Nel caso di morte della parte costituita a mezzo di procuratore, se l'evento non è stato dichiarato o notificato dal difensore, opera l'ultrattività del mandato: il difensore continua a rappresentare la parte come se fosse ancora in vita e la notifica dell'impugnazione presso di lui è valida.
- Chi eccepisce la nullità del contraddittorio per mancata integrazione deve indicare specificamente i soggetti pretermessi e dimostrare la necessità dell'integrazione; la semplice allegazione non basta.
- Nel regime dell'art. 345 c.p.c. previgente alla riforma del 2012, un documento nuovo è ammissibile in appello se indispensabile, cioè se idoneo in astratto a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione dei fatti decisivi, anche se la parte avrebbe potuto produrlo prima.
- In sede di legittimità, la censura sull'ammissione o esclusione di una prova documentale in appello consente alla Cassazione di verificare solo l'idoneità astratta del documento a incidere sulla decisione, mentre la valutazione concreta resta riservata al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; se la doglianza investe l'apprezzamento delle prove, il vizio deducibile è eventualmente quello di motivazione nei limiti consentiti.
- Le censure sulla nullità o inefficacia di fideiussioni e clausole contrattuali richiedono specifica riproduzione del contenuto delle clausole impugnate e non possono risolversi in una richiesta di nuovo esame del fatto in cassazione.
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