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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24769/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da un rapporto di conto corrente bancario intestato a una correntista deceduta, sul quale gli attori avevano agito chiedendo la restituzione delle somme indebitamente addebitate per interessi ritenuti illegittimi, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e applicazione di tassi asseritamente usurari, oltre al risarcimento dei danni. La banca aveva resistito chiedendo in via riconvenzionale il pagamento del saldo debitore e aveva anche ottenuto un decreto ingiuntivo per il medesimo importo. Riuniti il giudizio di opposizione al decreto e l’azione di merito, il tribunale aveva dichiarato nulle alcune clausole del conto e poi revocato il decreto, condannando la società cessionaria a restituire una somma alla correntista. In appello, la banca/cessionaria ha ottenuto una riforma parziale con accertamento di un credito residuo a proprio favore. Con i ricorsi per cassazione gli odierni ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità del giudizio di appello per notifica del gravame presso il difensore della de cuius anziché agli eredi; 2) violazione dell’art. 345 c.p.c. per l’ammissibilità in appello di documenti prodotti dalla banca; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. per mancato assolvimento dell’onere probatorio della banca; 4) nullità/inefficacia delle fideiussioni per violazione di varie norme codicistiche, incluso l’art. 1957 c.c., e per asserita indeterminatezza/non validità delle clausole.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi identici e li ha rigettati entrambi. Ha ritenuto rituale la notifica dell’appello al difensore della parte originaria deceduta, in applicazione del principio di ultrattività del mandato alla lite, e comunque non integrata la dedotta lesione del contraddittorio perché i ricorrenti non avevano indicato eventuali altri litisconsorti pretermessi. Ha poi giudicato infondate le censure sulla produzione documentale in appello: nel regime dell’art. 345 c.p.c. applicabile ratione temporis, la prova nuova era ammissibile se indispensabile, e i ricorrenti non avevano neppure descritto adeguatamente il contenuto dei documenti; inoltre il libro giornale sezionale dei crediti in sofferenza aveva potenziale idoneità decisiva, mentre la valutazione concreta spettava al giudice di merito. È stata respinta anche la doglianza sull’art. 2697 c.c., perché la contestazione riguardava in realtà la valutazione dell’esito probatorio e non un’erronea ripartizione dell’onere della prova. Infine, il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, mancando la riproduzione delle clausole fideiussorie contestate, e perché le censure richiedevano accertamenti di fatto incompatibili col giudizio di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    impone la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.

  • art. 300 c.p.c.

    rileva ai fini della dichiarazione/notificazione dell'evento morte della parte costituita e della prosecuzione del rapporto processuale.

  • art. 285 c.p.c.

    la notificazione della sentenza al procuratore della parte deceduta è idonea a far decorrere il termine per impugnare.

  • art. 330 c.p.c.

    consente la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore della parte colpita dall'evento morte, in virtù dell'ultrattività del mandato.

  • art. 345 c.p.c.

    nel testo applicabile, in appello sono ammessi nuovi documenti/prove se indispensabili ai fini della decisione o se non producibili in primo grado per causa non imputabile; la Corte ribadisce il criterio dell'indispensabilità come idoneità a chiarire definitivamente il thema decidendum.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 1956 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità/inefficacia della fideiussione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1957 c.c.

    invocato dai ricorrenti per contestare la validità della clausola di deroga al beneficio, ma senza autosufficienza e con censure di fatto inammissibili.

  • art. 2698 c.c.

    richiamato nella doglianza sulle fideiussioni; la Corte non entra nel merito per carenze del ricorso.

  • art. 1341 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alle clausole fideiussorie; censura ritenuta inammissibile.

  • art. 1469 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alle clausole fideiussorie; censura ritenuta inammissibile.

  • art. 1175 c.c.

    invocato come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione della fideiussione, senza esame di merito per inammissibilità.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato nella censura sulle fideiussioni, senza scrutinio di merito.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità delle fideiussioni/clausole; la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nella censura sulle fideiussioni, ma senza idonea specificazione fattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Nel caso di morte della parte costituita a mezzo di procuratore, se l'evento non è stato dichiarato o notificato dal difensore, opera l'ultrattività del mandato: il difensore continua a rappresentare la parte come se fosse ancora in vita e la notifica dell'impugnazione presso di lui è valida.
  • Chi eccepisce la nullità del contraddittorio per mancata integrazione deve indicare specificamente i soggetti pretermessi e dimostrare la necessità dell'integrazione; la semplice allegazione non basta.
  • Nel regime dell'art. 345 c.p.c. previgente alla riforma del 2012, un documento nuovo è ammissibile in appello se indispensabile, cioè se idoneo in astratto a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione dei fatti decisivi, anche se la parte avrebbe potuto produrlo prima.
  • In sede di legittimità, la censura sull'ammissione o esclusione di una prova documentale in appello consente alla Cassazione di verificare solo l'idoneità astratta del documento a incidere sulla decisione, mentre la valutazione concreta resta riservata al giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; se la doglianza investe l'apprezzamento delle prove, il vizio deducibile è eventualmente quello di motivazione nei limiti consentiti.
  • Le censure sulla nullità o inefficacia di fideiussioni e clausole contrattuali richiedono specifica riproduzione del contenuto delle clausole impugnate e non possono risolversi in una richiesta di nuovo esame del fatto in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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