Cassazione Civile, Ordinanza n. 12697/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un precetto notificato sulla base di un assegno bancario emesso per l’importo di euro 35.580,00, poi protestato per difetto di provvista. Il titolo era stato sottoscritto dall’amministratore di una società debitrice, senza spendita del nome sociale. La società debitrice propose opposizione al precetto sostenendo che nulla fosse dovuto; il creditore, a sua volta, chiese la condanna anche dell’amministratore firmatario e di altri soggetti chiamati in causa. In appello la domanda del creditore fu accolta solo nei confronti dell’amministratore, mentre fu confermato il rigetto verso la società e gli altri chiamati. Nel ricorso per cassazione il firmatario dedusse: 1) erronea applicazione del principio sulla promessa di pagamento/ricognizione di debito derivante dalla sottoscrizione dell’assegno senza spendita del nome della società, sostenendo che tale principio non sarebbe applicabile; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché il prezzo della compravendita dell’imbarcazione sarebbe stato già integralmente pagato; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per erronea percezione delle prove; il creditore propose ricorso incidentale lamentando il mancato accoglimento della domanda anche verso la società e gli eredi di un altro soggetto, oltre alla regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale, affermando che la promessa di pagamento o ricognizione di debito, anche se contenuta in un titolo, non ha natura confessoria e fa presumere il rapporto fondamentale fino a prova contraria; nel caso concreto, chi aveva sottoscritto l’assegno in proprio senza spendere il nome della società non aveva dimostrato l’inesistenza del rapporto negoziale, sicché operava la presunzione di cui all’art. 1988 c.c. Sono stati ritenuti infondati anche i motivi sulla motivazione apparente, poiché la sentenza d’appello conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente, e inammissibili quelli che miravano a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione. È stato inoltre ritenuto infondato il motivo del ricorso incidentale sulle spese, poiché il giudice di merito aveva esercitato legittimamente il proprio potere discrezionale e aveva posto le spese a carico della parte soccombente nei gradi rilevanti. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza, con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo per entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
La dichiarazione unilaterale di promessa di pagamento o ricognizione di debito fa presumere l’esistenza del rapporto fondamentale fino a prova contraria; chi la invoca può giovarsi della presunzione se la controparte non dimostra l’inesistenza della causa.
Le limitazioni alla revoca della confessione si applicano solo alla confessione vera e propria; non si estendono alla promessa di pagamento o ricognizione di debito, salvo coesistenza nello stesso documento di entrambe le figure.
La motivazione è nulla solo se manca il requisito minimo di intelligibilità o è meramente apparente.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso argomentativo del giudice.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza è deducibile solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non per contestare la valutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo e non consente una nuova valutazione delle prove.
La violazione è configurabile se la decisione si fonda su prove mai acquisite o su un’erronea percezione del loro contenuto oggettivo, non quando si contesti l’apprezzamento valutativo del giudice.
Le spese seguono la soccombenza; solo la parte interamente vittoriosa non può essere condannata alle spese.
La compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti consentiti dall’ordinamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un assegno o di un documento assimilabile, effettuata in proprio senza spendita del nome della società, può valere come promessa di pagamento o ricognizione di debito e fa presumere il rapporto causale sottostante fino a prova contraria.
- Chi invoca l’inesistenza della causa o del rapporto fondamentale deve fornirne la prova; non è sufficiente negare in astratto la sussistenza di rapporti negoziali se dagli elementi acquisiti emergono presunzioni contrarie.
- La promessa di pagamento e la ricognizione di debito non hanno natura confessoria: le regole limitative della revoca della confessione si applicano solo alla confessione vera e propria, salvo compresenza delle diverse figure nello stesso documento.
- In cassazione non è consentito trasformare il vizio di motivazione o di percezione della prova in una richiesta di nuova valutazione del merito: il controllo è circoscritto al minimo costituzionale della motivazione e all’omesso esame di fatti decisivi.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove mai acquisite o ne travisa il contenuto oggettivo, non quando si contestano le opzioni valutative operate sul materiale istruttorio.
- In tema di spese processuali, il principio di soccombenza impedisce di porre le spese a carico della parte interamente vittoriosa, ma lascia al giudice di merito un margine discrezionale nella compensazione e nella regolazione delle spese nei limiti di legge.
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