Cassazione Civile, Ordinanza n. 23699/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario l'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento riferita a un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2004 e il successivo atto di pignoramento. La C.T.P. aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario; in appello la C.T.R. aveva invece accolto il gravame, dichiarando la nullità della sentenza e rimettendo la causa alla C.T.P. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 91 c.p.c. per essere stata condannata alle spese pur non avendo contestato la richiesta dell'appellante di affermare la giurisdizione del giudice ordinario. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, assumendo la notificazione della sentenza d'appello in data 30/04/2015 e il deposito del ricorso solo il 29/07/2015. La Corte ha verificato la prova della notificazione della sentenza tramite ricevuta di spedizione e cartolina di ritorno e ha ritenuto decorso il termine breve di impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare di tardività del ricorso, reputando provata la notificazione della sentenza impugnata in data 30/04/2015 e quindi spirato, alla data di proposizione del ricorso per cassazione del 29/07/2015, il termine breve previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c., applicabili al processo tributario per effetto dell'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla soccombenza per censurare la condanna alle spese; la censura è stata però superata perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
Termine breve di impugnazione ritenuto decorso perché la sentenza d'appello risultava notificata il 30/04/2015.
Richiamato insieme all'art. 325 c.p.c. quale disciplina del termine breve per proporre ricorso.
art. 62, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma che consente l'applicazione, nel processo tributario, delle norme del codice di procedura civile in tema di ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza impugnata, secondo gli artt. 325 e 326 c.p.c. richiamati dall'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
- La prova della notificazione a mezzo posta può essere fornita dal notificante mediante la produzione della ricevuta di spedizione e dell'avviso di ricevimento recanti elementi idonei a dimostrare la consegna all'ufficio postale e la ricezione dell'atto, senza che siano necessari formalismi ulteriori se la riferibilità dell'atto notificato risulta sufficientemente attestata.
- Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, esso è inammissibile indipendentemente dalla fondatezza del motivo dedotto.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente soccombe anche sulle spese di lite ed è tenuta, quando ne ricorrano i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23555/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23585/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23588/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23589/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23590/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23591/2022 del 28/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →