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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22102/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio per la novità della questione trattata.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifiche della Guardia di Finanza, l'amministrazione finanziaria contestava a una società operante nel commercio all'ingrosso e nel deposito di oli minerali la presenza di eccedenze di gasolio da autotrazione, rilevate dal raffronto tra la contabilità di carico e scarico e le giacenze effettive, per un volume pari a 40.032 litri al netto del calo naturale. Sulla base di tali rilievi venivano emessi avvisi di accertamento per maggiori IVA, IRAP e IRES relative all'anno 2007, oltre sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva riformato la decisione ritenendo legittimo l'operato dell'Ufficio. In Cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 50 del D.Lgs. n. 504/1995, dell'art. 5 del D.P.R. n. 441/1997 e del D.M. 55/2000, sostenendo che la CTR non avesse considerato l'inapplicabilità della presunzione di cessione e l'erroneità del procedimento di verifica, nonché che il calo tollerato per il gasolio dovesse restare quello previsto dalla disciplina delle accise. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia della CTR sulle questioni relative alla misura del calo naturale tollerato e al criterio di calcolo delle deficienze ammissibili per il gasolio da autotrazione. Il secondo motivo risulta assorbito dalla decisione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1995, art. 4

    Per le perdite di prodotti in regime sospensivo l'abbuono d'imposta è riconosciuto nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati con decreto ministeriale; per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni della normativa doganale.

  • D.Lgs. n. 504/1995, art. 50, comma 2

    Per i distributori stradali di carburante e per i depositi commerciali di gasolio la tenuta della contabilità è irregolare solo se la differenza tra giacenze reali e contabili supera, rispettivamente, il limite di un dodicesimo del calo annuo consentito o il 3 per mille delle quantità di gasolio assunte in carico nel periodo preso a base della verifica.

  • D.P.R. n. 441/1997, art. 1

    I beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi del contribuente si presumono ceduti, salvo prova contraria; la presunzione viene meno se è dimostrato che i beni sono stati impiegati, perduti, distrutti o consegnati a terzi a titolo non traslativo della proprietà.

  • D.P.R. n. 441/1997, art. 5

    La norma demanda a decreti ministeriali la determinazione delle misure percentuali dei cali naturali e degli sfridi usuali, al fine di superare le presunzioni relative a tali perdite.

  • D.M. 55/2000, art. 1

    Il decreto distingue tra cali naturali e cali tecnici e li definisce come perdite di peso o volume derivanti dalla natura della merce o da manipolazioni/trasporti.

  • D.M. 55/2000, art. 2

    I cali naturali e tecnici sono riconosciuti forfetariamente entro le misure indicate nelle tabelle allegate.

  • D.M. 55/2000, art. 21, comma 2, lett. d)

    Per il gasolio è previsto un calo naturale consentito pari all'1% in volume a 15°C.

  • D.P.R. n. 43/1973, art. 37

    In ambito doganale i cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincoli doganali escludono il presupposto dell'obbligazione tributaria nei limiti determinati da norme regolamentari.

  • Reg. CEE n. 2453/93, art. 862

    L'autorità doganale tiene conto delle quantità mancanti se le prove fornite dimostrano che le perdite dipendono solo dalla natura della merce e non vi è negligenza o frode.

  • Reg. CEE n. 2453/93, art. 864

    Le disposizioni nazionali sui tassi forfetari di perdita si applicano quando l'interessato non provi che la perdita effettiva è superiore a quella calcolata con il tasso forfetario.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 56

    Nel giudizio tributario di appello devono essere devolute e decise le questioni specificamente contestate; la mancata pronuncia integra vizio censurabile.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; l'omessa pronuncia su questioni dedotte integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • Per i distributori di carburante e i depositi commerciali di gasolio, in attesa dell'adeguamento della contabilità da peso a volume a 15°C, il calcolo delle deficienze ammissibili va effettuato secondo la disciplina speciale dell'art. 50, comma 2, del testo unico accise, e non sulla base del parametro forfetario generale del D.M. 55/2000.
  • Quando una norma speciale disciplina in modo espresso sia la soglia di tolleranza sia il criterio di calcolo delle differenze tra giacenze reali e contabili, tale disciplina prevale sulla regola generale in tema di cali naturali e presunzioni di cessione.
  • In presenza di una contabilità ancora tenuta a peso, anche il calo ammissibile deve essere riferito al medesimo parametro, non potendo essere applicato direttamente un criterio di calcolo espresso in volume a 15°C senza la previa modifica normativa della contabilità.
  • L'omessa pronuncia del giudice di merito su questioni specificamente devolute, relative alla norma applicabile e al criterio di calcolo delle deficienze, integra un vizio di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La presunzione di cessione dei beni presenti nel D.P.R. n. 441/1997 opera solo nei limiti in cui il raffronto tra beni acquistati/prodotti e beni effettivamente giacenti sia effettuato secondo il corretto parametro normativo applicabile al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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