Cassazione Penale, Sentenza n. 567/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione di legge e mancanza/apparentemente fittizia motivazione, con censura di "copia e incolla" e uso della motivazione per relationem da parte dei giudici di merito; 2) mancato riconoscimento del concorso di colpa della vittima (si rilevava che l'esame autoptico aveva evidenziato un tasso alcolemico di 73 mg/dl e si sosteneva che l'imputato non poteva accorgersi di una condotta imprudente del ciclista); 3) vizio della motivazione nel diniego delle circostanze generiche, atteso il peculiare svolgimento processuale (sentenza di patteggiamento iniziale poi annullata dalla Cassazione); 4) mancata concessione della sospensione condizionale della pena dopo l'estinzione di alcuni reati e la conseguente rideterminazione della pena. Contesto fattuale: l'imputato era stato condannato per omicidio colposo aggravato per avere, alla guida di un autotreno FIAT Iveco (targa BN 906 NE), iniziato una svolta a destra senza accertarsi della sicurezza della manovra e investito il ciclista Kassim ZANRE, deceduto in seguito alle lesioni (fatto del 18/08/2009); alcuni capi di imputazione (art. 189 c.d.s. commi 6 e 7 e artt. 367 e 61 n.2 c.p.) erano stati dichiarati estinti e la Corte d'appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado limitandosi al reato residuo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi. Ha ritenuto legittima, ove rispettate talune condizioni, la motivazione per relationem adottata dai giudici di merito; ha giudicato generico e privo di specificità il rilievo sul concorso di colpa della vittima, non essendo provato un nesso causale tra l'alcol nel sangue della vittima e la dinamica dell'incidente; ha ritenuto infondati i motivi relativi al diniego delle circostanze generiche e alla sospensione condizionale della pena, condividendo la valutazione della Corte territoriale che aveva dato peso alla condotta post-fatto dell'imputato (fuga, contraddizioni, tardiva ammissione, e successive condanne per reati in materia di armi) e alla prognosi negativa sulla recidiva. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata nella ricostruzione della violazione delle norme sulla circolazione stradale: la Corte ha ritenuto sussistente la colpa del conducente per manovra eseguita senza le dovute cautele.
Richiamata quale norma sulla precedenza e sulla circolazione; la Corte ha valutato la dinamica in riferimento alle regole della circolazione ritenendo l'autista responsabile della manovra non sicura.
Richiamata in relazione agli obblighi del conducente nel compiere le manovre; la violazione è stata considerata elemento dell'aggravamento colposo.
Riferiti come capi di imputazione poi dichiarati estinti; la Corte d'appello ha operato la declaratoria di estinzione su tali capi e la Cassazione ne ha tenuto conto nella rideterminazione della pena ma ha rigettato i motivi di cassazione relativi a tale circostanza.
art. 367 c.p. e art. 61 n.2 c.p.
Richiamati tra i capi originari (ora in parte estinti); l'indicazione segnala la connessione tra norme penali e procedurali coinvolte, senza che la Cassazione ne abbia riconosciuto profili di illegittimità decisivi.
Norma dei criteri per la determinazione del trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello ha motivato il discostamento dal minimo edittale richiamando la personalità negativa dell'imputato e la capacità a delinquere, argomentazioni ritenute legittime dalla Cassazione.
art. 62-bis c.p. (riforma d.l. 23/05/2008 n.92 conv. L. 24/07/2008 n.125)
Richiamata implicitamente nella discussione sulle circostanze generiche: la Corte ricorda che dopo la riforma non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenere le generiche, servono elementi positivi a favore dell'imputato.
Norma richiamata per la condanna alle spese e per la comminazione della sanzione alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è ammissibile se il giudice indica l'atto di riferimento, mostra di averne compreso il contenuto sostanziale e la cosa è conoscibile o ostensible alle parti; un generico rilievo di "copia e incolla" senza specificare omissioni o errori non è sufficiente.
- Il riscontro di alcol nel sangue della vittima non determina automaticamente un concorso di colpa: occorre provare il nesso causale tra la condizione della vittima e la dinamica dell'investimento.
- Il diniego delle circostanze generiche può essere legittimo quando manchino elementi di segno positivo sulla personalità dell'imputato; il giudice può valorizzare anche la condotta post-fatto (es. fuga, contraddizioni, tardiva confessione) nella valutazione della personalità e della pericolosità.
- La confessione tardiva ha limitato valore attenuante se intervenuta quando le indagini erano già complete; non sempre attenua la responsabilità o la pena.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata per prognosi negativa sulla futura astensione dalla commissione di reati, valutata anche alla luce di successivi comportamenti criminosi intervenuti dopo i fatti oggetto del processo.
- In cassazione è richiesta specificità dei motivi: i rilievi devono confrontarsi puntualmente con le argomentazioni di fatto e di diritto svolte dalla decisione impugnata; motivi vaghi o generici sono inammissibili.
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