Cassazione Penale, Sentenza n. 32607/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che rigettava la loro istanza di revoca dell'ingiunzione a demolire, sostenendo che il provvedimento di demolizione ha natura penale e sanzionatoria, per cui dovrebbe essere soggetto alle regole estintive/di prescrizione proprie della pena; deducono mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte di appello
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato che l'ordine di demolizione disposto con la sentenza penale ha natura di sanzione amministrativa "ripristinatoria" e reale, non finalità punitiva/rieducativa; ne consegue l'impossibilità di applicare le cause estintive previste per le pene principali (es. art. 173 c.p.) o la prescrizione quinquennale prevista per talune sanzioni pecuniarie (art. 28 L. 689/1981). La Corte ha richiamato ampia giurisprudenza di legittimità in tal senso e ha osservato che l'ingiunzione giudiziale coincide nell'oggetto e nel contenuto con l'ingiunzione amministrativa e può essere coordinata o revocata in caso di incompatibilità con provvedimenti amministrativi. Per effetto della declaratoria di inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001
il comma 9 prevede che la demolizione venga ordinata dal giudice con la sentenza di condanna, "se ancora non sia stata altrimenti eseguita"
La disposizione disciplina l'ingiunzione amministrativa alla demolizione e prevede anche l'ipotesi di ordinanza giudiziale: la Corte interpreta il quadro come prova della natura amministrativa e 'ripristinatoria' della demolizione, anche quando ordinata dal giudice penale
estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo
Non applicabile alla demolizione, perché la norma riguarda pene principali e non sanzioni amministrative/accessorie di natura ripristinatoria
art. 28, L. 24 novembre 1981, n. 689
prescrizione quinquennale delle sanzioni pecuniarie
La norma riguarda sanzioni pecuniarie punitive; la Corte esclude che la prescrizione quinquennale sia applicabile all'ordine di demolizione, che ha natura non pecuniaria e finalità ripristinatoria
art. 27, comma 3 Cost.
le pene devono tendere alla rieducazione del condannato
Richiamata per distinguere le finalità delle pene principali (rieducative) dalla natura non rieducativa della demolizione, a supporto dell'esclusione del carattere penale della misura
onere delle spese e del versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Applicata per gravare i ricorrenti delle spese e per disporre il versamento equitativo di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza della Corte EDU (CEDU)
I ricorrenti richiamavano la giurisprudenza CEDU sul concetto convenzionale di "pena"; la Cassazione prende atto di tale giurisprudenza ma ribadisce che, in base al diritto interno e alla propria interpretazione sistematica, l'ordine di demolizione non rientra nella nozione di pena secondo la giurisprudenza europea
Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Sez. 3, n. 34415/2024 Borriello; Sez. 3, n. 3979/2018 Cerra)
La Corte richiama costante orientamento di legittimità che qualifica la demolizione come sanzione amministrativa ripristinatoria, accessoria e reale, non estinguibile per decorso del tempo né assimilabile alle pene principali
Massime di principio
- L'ordine di demolizione, anche se disposto con sentenza penale, va interpretato come sanzione amministrativa 'ripristinatoria' e non come pena principale: pertanto non si applicano le cause estintive proprie delle pene penali (es. art. 173 c.p.)
- La demolizione giudiziale coincide nell'oggetto e nel contenuto con l'ingiunzione amministrativa e può essere coordinata o revocata in caso di provvedimenti amministrativi incompatibili; non cambia natura per il mero fatto di essere disposta da un giudice penale
- Non è efficace, in questa materia, una strategia difensiva basata esclusivamente sulla tesi della conversione dell'ordine di demolizione in 'pena' soggetta a prescrizione: meglio contestare vizi procedurali, la legittimità/competenza dell'atto amministrativo o produrre provvedimenti amministrativi sopravvenuti
- La demolizione può colpire anche soggetti non autori materiali dell'abuso (ha carattere reale), per cui la difesa può valutare alternative praticabili (es. accordi con l'amministrazione comunale, delibere consiliari che motivino prevalenti interessi pubblici, verifiche urbanistiche/ambientali)
- Se si intende ottenere la revoca dell'ordine di demolizione, occorre dimostrare incompatibilità con provvedimenti amministrativi intervenuti, errori nella qualificazione dell'opera o l'esistenza di rilevanti interessi urbanistici/ambientali che giustifichino una soluzione diversa
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