Cassazione Penale, Sentenza n. 32591/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 5 del dlgs n. 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e omesso versamento IRES relativo al 2015). Il ricorso alla Cassazione riportava quattro motivi: i primi due di natura processuale (1: mancata motivazione del rigetto, in udienza di appello, dell'istanza di differimento per legittimo impedimento del difensore; 2: presunta irregolarità del processo di primo grado per decisione "allo stato degli atti" senza apertura del dibattimento e preclusione all'esercizio dei mezzi di prova richiesti dalla difesa), il terzo sulla esclusione della tenuità del fatto, il quarto sulla qualificazione della società come effettiva impresa estera ("esterovestizione") e sull'assenza del dolo specifico. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al primo grado (per mancata tempestiva eccezione in fase di discussione, con sanatoria prevista dall'art. 182 comma 2), ma ha invece accolto il motivo processuale relativo all'appello perché la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di differimento senza adeguata verifica e motivazione circa la sussistenza del legittimo impedimento del difensore, omettendo l'onere di valutare tempestività, essenzialità della presenza, assenza di codifensore e impossibilità di sostituto, e non dando ragioni per il rigetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato in parte: ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al processo di primo grado e, invece, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Milano per il vizio procedurale relativo al rigetto non motivato dell'istanza di differimento dell'udienza di appello. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per la nuova trattazione del giudizio di gravame.
Norme richiamate
art. 5 del dlgs n. 74 del 2000
Norma che incrimina l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e l'omesso versamento delle imposte; qui utilizzata per fondare la imputazione relativa all'omissione della dichiarazione 2015 e all'IRES dovuta.
Norma che disciplina la richiesta di immediato proscioglimento; la difesa l'aveva invocata in primo grado, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che eventuali vizi procedurali connessi alla decisione "allo stato degli atti" dovevano essere tempestivamente dedotti in fase di discussione, pena la decadenza.
art. 182, comma 2 cod. proc. pen.
Prevede la sanatoria di nullità relative se non tempestivamente dedotte; la Corte ha ritenuto che il vizio dedotto con riguardo al primo grado era soggetto a tale sanatoria perché non tempestivamente eccepito.
Norma richiamata nel verbale per la dichiarazione di assenza dell'imputato; qui impiegata a corollario della ricostruzione processuale sull'organizzazione dell'udienza di appello.
art. 420-ter, comma 5 cod. proc. pen.
Stabilisce che, in caso di assenza del difensore dovuta a "legittimo impedimento" prontamente comunicato, il giudice deve disporre il differimento dell'udienza e darne comunicazione. La Corte ha richiamato tale norma per affermare l'obbligo del giudice di verificare e motivare la sussistenza dei requisiti dell'impedimento e di motivare il rifiuto del differimento.
Massime di principio
- Le istanze di differimento per legittimo impedimento del difensore devono essere valutate dal giudice con verifica espressa della tempestività, dell'essenzialità della presenza in entrambe le sedi indicate, dell'assenza di codifensore e dell'impossibilità di sostituto; il rigetto senza motivazione può viziarne l'intera trattazione.
- La presenza in udienza di un sostituto processuale non esclude automaticamente la necessità di differire l'udienza se il difensore titolare ha legittimo impedimento debitamente comunicato e verificabile.
- Le nullità processuali che incidono sul diritto di difesa devono essere sollevate tempestivamente (di regola entro la fase della discussione); se non dedotte tempestivamente possono essere considerate sanate secondo l'art. 182 c.p.p.
- Quando la Corte di legittimità riscontra un vizio procedurale grave nell'appello (es. mancata motivazione del rigetto di un legittimo impedimento), può annullare senza rinvio la sentenza impugnata e disporre la rinnovazione del giudizio di appello, impedendo una decisione di merito in Cassazione su questioni non valutate compiutamente.
- Questioni di merito complesse (es. "esterovestizione" della società, o la prova del dolo specifico) richiedono piena istruttoria e valutazione probatoria in sede di merito; se il processo viene annullato per vizi procedurali, tali questioni devono essere riesaminate nel nuovo giudizio di appello.
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