Cassazione Penale, Sentenza n. 32585/2025 del 03/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente contestava la sentenza di appello che, pur avendo parzialmente riformato l'assoluzione di primo grado, l'aveva ritenuta responsabile ai soli effetti civili per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo (art. 659 c.p.). I motivi assunti in cassazione erano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento del superamento della normale tollerabilità dei rumori, con la censura che la Corte d'appello si sarebbe basata su rilievi fonometrici inutilizzabili e su valutazioni meramente assertive; 2) travisamento della prova perché i rilievi fonometrici sarebbero inapplicabili in ragione della destinazione urbanistica commerciale degli immobili (residence) e della natura recettiva dell'immobile, oltre alla presunta abusività di eventuali abitazioni interne al centro commerciale; 3) violazione dell'art. 652 c.p.p., perchè l'assoluzione del primo grado avrebbe dovuto impedire l'imposizione di un risarcimento civile in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza il terzo motivo, richiamando l'art. 573 c.p.p. che consente alla parte civile di impugnare la sentenza di primo grado sugli interessi civili e la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di impugnazioni civili. Quanto ai primi due motivi, la Corte ha ritenuto infondati i rilievi: la destinazione urbanistica commerciale è irrilevante se l'immobile è legittimamente usato anche per il riposo (residence), rendendo utilizzabili i rilievi fonometrici e configurando una potenziale offensività estesa agli avventori; inoltre la prova del superamento della normale tollerabilità può basarsi su elementi dichiarativi e tecnici, e l'accertamento sulla diffusività è rimesso al giudice del merito. Conseguentemente il rigetto del ricorso si è accompagnato alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 3.686,00.
Norme richiamate
articolo 659 cod. pen.
Disciplina la contravvenzione per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone; la Corte interpreta il reato come reato di pericolo che richiede diffusività o idoneità a disturbare un numero indeterminato di persone
articolo 652 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso con l'argomento che un'assoluzione pregressa impedirebbe effetti civili; la Corte però non ha ritenuto questo motivo fondato e ha richiamato la disciplina delle impugnazioni civili
articolo 573 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità per la parte civile di impugnare la sentenza di primo grado sugli interessi civili; la Corte ne fa applicazione per legittimare l'appello della parte civile volto al risarcimento
decreto legislativo 150/2022 (comma 1-bis art. 573 c.p.p.)
La modificazione legislativa è richiamata per spiegare i limiti applicativi della disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili; la Corte osserva che la specifica regola sulle devoluzioni alle sezioni civili si applica solo in ipotesi di costituzione tardiva successive al 30/12/2022, non ricorrente nel caso
Massime di principio
- La destinazione urbanistica commerciale non esclude automaticamente l'applicabilità della tutela penale della quiete quando l'immobile sia legittimamente utilizzato per attività connesse al riposo (es. residence): ciò che conta è l'uso concreto verificato in fatto
- Per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo (art. 659 c.p.) è determinante la diffusività o l'idoneità della condotta a disturbare un numero indeterminato di persone; non è necessario dimostrare che effettivamente più persone si siano lamentate
- La prova può fondarsi sia su rilievi tecnici (fonometrici) sia su dichiarazioni testimoniali: il giudice del merito ha discrezionalità nell'apprezzamento e può ritenere sufficienti elementi dichiarativi oggettivamente sintomatici
- La parte civile è legittimata ad impugnare una sentenza di assoluzione sul profilo degli interessi civili per ottenere il risarcimento, salvo i limiti stabiliti dalla disciplina delle impugnazioni e dalle modifiche normative eventualmente sopravvenute
- La contestazione della pertinenza dei parametri tecnici (es. di abitatività) va valutata in sede di merito; la loro mera utilizzabilità non è di per sé preclusa se il giudice accerta l'uso dell'immobile compatibile con il riposo
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