Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32586/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 192 c.p.p., per presunta valutazione esclusivamente documentale e mancato accertamento, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'effettiva esecuzione dei lavori relativi alle fatture contestate; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato (dolo specifico), contestando che non sarebbe provata la consapevolezza della falsità delle dichiarazioni e che l'affidamento della redazione della dichiarazione a un commercialista escluderebbe la responsabilità; (3) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p. e sul trattamento sanzionatorio, deducendo l'irrilevanza dell'ammontare di euro 37.556,20 come "danno ingente" e contestando la rilevanza dei precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: presenza di una "doppia conforme" (la Corte d'appello ha integralmente fatto suo il giudizio di primo grado), con conseguente onere per la ricorrente di confrontarsi puntualmente con le motivazioni di entrambi i gradi, onere non assolto. I primi due motivi sono stati ritenuti pedissequa reiterazione delle medesime censure già rigettate in primo grado e in appello; la valutazione di merito che ha escluso la riconducibilità delle fatture alla presunta società emittente ("Il Futuro S.r.l.") e ha ritenuto quest'ultima fittizia è stata ritenuta non irragionevole. La Corte ha confermato che il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 è reato di pericolo e di mera condotta, perfezionandosi con la presentazione della dichiarazione e quindi non richiedendo la prova dell'effettiva evasione. L'affidamento della dichiarazione al commercialista non esclude la responsabilità penale del dichiarante. Il terzo motivo è inammissibile per genericità e per mancata specificazione degli elementi positivi che giustificassero le attenuanti; i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il diniego richiamando precedenti penali e il danno all'Erario. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna alle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.; nessun addebito di colpa per la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 2

    Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è reato di pericolo e di mera condotta; si perfeziona con la presentazione della dichiarazione contenente elementi passivi fittizi, e non richiede la prova dell'effettiva riuscita dell'evasione. La responsabilità può ricadere su chi sottoscrive la dichiarazione anche se non ha materialmente predisposto le fatture.

  • codice di procedura penale, art. 192

    Regola i criteri di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la censura basata su una (presunta) esclusiva valutazione documentale non abbia efficacia quando la motivazione di merito abbia logicamente collegato gli elementi documentali a fatti costitutivi (es. inesistenza soggettiva delle fatture) e non vi sia spazio per una rivalutazione in sede di legittimità.

  • codice penale, art. 62-bis

    Le circostanze attenuanti generiche non sono dovute di diritto: la loro concessione richiede elementi positivi che giustifichino un trattamento di benevolenza; il diniego può legittimamente fondarsi sull'assenza di tali elementi o su elementi negativi pregnanti (es. precedenti e danno all'Erario).

  • codice penale, art. 133

    Norma sul cumulo e quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto la correlata censura generica e non adeguatamente motivata, quindi inammissibile.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che dispone l'onere delle spese per il ricorso dichiarato inammissibile; applicata per imporre alla ricorrente le spese del procedimento, salvo rilievo di colpa nella proposizione del ricorso (qui non rilevata).

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello aderisce motivatamente alla valutazione del tribunale ("doppia conforme"), il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con entrambe le motivazioni: censure generiche o ripetitive sono inammissibili.
  • Nel reato di dichiarazione fraudolenta con uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) la prova non richiede la dimostrazione dell'effettiva evasione: è sufficiente la consapevole indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione.
  • La qualità soggettiva dell'inesistenza (fittizietà dell'emittente) può essere accertata con una valutazione complessiva degli indici (assenza anagrafica, mancanza di struttura, inesistenza di lavoratori regolarmente assunti ecc.), e tale valutazione di merito non è sindacabile in cassazione se non per vizi logico-giuridici evidenti.
  • Affidare la redazione della dichiarazione a un professionista non esonera penalmente il dichiarante: il dovere di correttezza e la responsabilità della sottoscrizione restano personali.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi: la loro mancata concessione può essere adeguatamente motivata con il richiamo ad elementi di segno negativo (precedenti, rilevanza del danno), e tale valutazione è largamente rimessa al giudice di merito.
  • In cassazione non è possibile trasformare una richiesta di riesame del materiale probatorio in un motivo di diritto: il sindacato di legittimità riguarda vizi di motivazione o violazioni di norme, non la riconsiderazione puntuale delle prove di fatto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.