Cassazione Penale, Sentenza n. 32590/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Salaj impugnava la conferma della condanna per reati in materia di stupefacenti e connessi (tra cui cessione e detenzione di cocaina) con tre censure principali: 1) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. b) d.P.R. 309/90 in relazione all'art. 112, comma 1, lett. b) c.p. (contestando che egli abbia promosso/organizzato/diretto gli illeciti); 2) vizio di motivazione e mancata esclusione degli effetti sanzionatori della recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99 cod. pen.; 3) illogicità o carenza della motivazione nella determinazione della pena (art. 133 c.p.), oltre a un motivo aggiunto successivo sul travisamento della prova relativo alle intercettazioni e all'interrogatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e, in ogni caso, manifestamente infondati: la qualificazione dell'imputato come soggetto apicale e direttivo è adeguatamente motivata sulla base di intercettazioni, dichiarazioni di coimputati e comportamento processuale; la recidiva è stata valutata correttamente alla luce della relazione fra precedenti significativi (anche per omicidio) e la nuova condotta delittuosa; la determinazione della pena rientra nel corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito e la motivazione, pur sintetica, è conforme agli artt. 132-133 c.p.. I motivi nuovi sono inammissibili per incapacità a superare l'inammissibilità dei motivi principali. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti) art. 80, comma 1, lett. b)
art. 80, comma 1, lett. b) d.P.R. 309/90
Rinvio all'art. 112 c.p.: se accertato il ruolo di promozione, organizzazione o direzione nell'associazione o nel concorso, la pena è aggravata; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante per il ruolo apicale dell'imputato.
Codice penale art. 112, comma 1, lett. b)
art. 112, comma 1, lett. b) c.p.
Definisce promotore e direttore nel concorso di persone; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue il promotore (ideatore/iniziatore) e il direttore (chi svolge attività di direzione/preparatoria).
Codice penale art. 99, comma 4
Riguarda la recidiva facoltativa/reiterata: il giudice deve motivare specificamente se la recidiva incida sulla maggiore colpevolezza e pericolosità; la Corte ha ritenuto che tale valutazione sia stata compiuta correttamente, richiamando rapporto concreto tra precedenti e nuovo reato.
Criteri di determinazione della pena (pena base, circostanze, ecc.). La Corte ha osservato che il giudice di merito ha dato conto dei criteri richiesti; la motivazione può essere sintetica salvo che la pena sia molto superiore alla media.
Principio della personalizzazione della pena; richiamato come parametro insieme all'art. 133 per la commisurazione.
Codice di procedura penale art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limita il sindacato della Cassazione sulle doglianze di motivazione: il vizio deve essere desumibile dal testo della motivazione o da atti specificamente indicati; la Corte ha richiamato tali limiti per dichiarare il ricorso inammissibile per genericità e per insussistenza di vizio manifesto.
Codice di procedura penale art. 616
Prevede l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato Salaj al pagamento delle spese di cassazione.
Codice di procedura penale art. 581, comma 1, lett. c)
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Principio di autosufficienza dell'impugnazione e obbligo di specificità delle censure; richiamato per affermare che il ricorso deve indicare i punti della decisione ritenuti viziati.
Codice di procedura penale art. 192
Regole di valutazione delle prove e attendibilità; la Corte ha ricordato che contestazioni sull'attendibilità delle prove sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti di cui all'art. 606 lett. e) e se il vizio emerge dalla motivazione.
Attenuante prevista per il concorso anomalo; citata rispetto a un precedente dell'imputato che aveva comportato riconoscimento dell'attenuante, rilevante nella valutazione della recidiva.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile una rivalutazione globale del materiale probatorio: le censure sulla motivazione devono essere specifiche, essenziali e desumibili dal testo della sentenza o da atti processuali indicati.
- L'aggravante per chi promuove/organizza/dirige (art. 80 d.P.R. 309/90 richiamando art. 112 c.p.) richiede elementi che dimostrino una posizione apicale o direttiva (ideazione, iniziativa, attività preparatoria o direzione) e può essere confermata anche tramite intercettazioni, dichiarazioni di correi e comportamento del soggetto.
- Sul tema della recidiva (art. 99 c.p.) il giudice deve motivare specificamente l'incidenza della recidiva sulla maggiore colpevolezza e pericolosità; una motivazione succinta è valida se dal complesso emerge il rapporto concreto tra i precedenti e il nuovo delitto.
- La determinazione della pena è di regola discrezionale del giudice di merito: in cassazione è ammessa censura solo per evidente arbitrarietà o irragionevolezza; la motivazione può essere sintetica ricordando i criteri di cui all'art. 133 c.p., salvo che la pena sia nettamente superiore alla media.
- Motivi aggiunti o tardivi possono essere dichiarati inammissibili se il ricorso principale è inammissibile o se le nuove doglianze non superano i limiti procedurali per l'instaurazione del rapporto processuale in Cassazione.
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