Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32590/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Salaj impugnava la conferma della condanna per reati in materia di stupefacenti e connessi (tra cui cessione e detenzione di cocaina) con tre censure principali: 1) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. b) d.P.R. 309/90 in relazione all'art. 112, comma 1, lett. b) c.p. (contestando che egli abbia promosso/organizzato/diretto gli illeciti); 2) vizio di motivazione e mancata esclusione degli effetti sanzionatori della recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99 cod. pen.; 3) illogicità o carenza della motivazione nella determinazione della pena (art. 133 c.p.), oltre a un motivo aggiunto successivo sul travisamento della prova relativo alle intercettazioni e all'interrogatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e, in ogni caso, manifestamente infondati: la qualificazione dell'imputato come soggetto apicale e direttivo è adeguatamente motivata sulla base di intercettazioni, dichiarazioni di coimputati e comportamento processuale; la recidiva è stata valutata correttamente alla luce della relazione fra precedenti significativi (anche per omicidio) e la nuova condotta delittuosa; la determinazione della pena rientra nel corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito e la motivazione, pur sintetica, è conforme agli artt. 132-133 c.p.. I motivi nuovi sono inammissibili per incapacità a superare l'inammissibilità dei motivi principali. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti) art. 80, comma 1, lett. b)

    art. 80, comma 1, lett. b) d.P.R. 309/90

    Rinvio all'art. 112 c.p.: se accertato il ruolo di promozione, organizzazione o direzione nell'associazione o nel concorso, la pena è aggravata; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante per il ruolo apicale dell'imputato.

  • Codice penale art. 112, comma 1, lett. b)

    art. 112, comma 1, lett. b) c.p.

    Definisce promotore e direttore nel concorso di persone; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue il promotore (ideatore/iniziatore) e il direttore (chi svolge attività di direzione/preparatoria).

  • Codice penale art. 99, comma 4

    Riguarda la recidiva facoltativa/reiterata: il giudice deve motivare specificamente se la recidiva incida sulla maggiore colpevolezza e pericolosità; la Corte ha ritenuto che tale valutazione sia stata compiuta correttamente, richiamando rapporto concreto tra precedenti e nuovo reato.

  • Codice penale art. 133

    Criteri di determinazione della pena (pena base, circostanze, ecc.). La Corte ha osservato che il giudice di merito ha dato conto dei criteri richiesti; la motivazione può essere sintetica salvo che la pena sia molto superiore alla media.

  • Codice penale art. 132

    Principio della personalizzazione della pena; richiamato come parametro insieme all'art. 133 per la commisurazione.

  • Codice di procedura penale art. 606, comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limita il sindacato della Cassazione sulle doglianze di motivazione: il vizio deve essere desumibile dal testo della motivazione o da atti specificamente indicati; la Corte ha richiamato tali limiti per dichiarare il ricorso inammissibile per genericità e per insussistenza di vizio manifesto.

  • Codice di procedura penale art. 616

    Prevede l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato Salaj al pagamento delle spese di cassazione.

  • Codice di procedura penale art. 581, comma 1, lett. c)

    art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Principio di autosufficienza dell'impugnazione e obbligo di specificità delle censure; richiamato per affermare che il ricorso deve indicare i punti della decisione ritenuti viziati.

  • Codice di procedura penale art. 192

    Regole di valutazione delle prove e attendibilità; la Corte ha ricordato che contestazioni sull'attendibilità delle prove sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti di cui all'art. 606 lett. e) e se il vizio emerge dalla motivazione.

  • Codice penale art. 116

    Attenuante prevista per il concorso anomalo; citata rispetto a un precedente dell'imputato che aveva comportato riconoscimento dell'attenuante, rilevante nella valutazione della recidiva.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile una rivalutazione globale del materiale probatorio: le censure sulla motivazione devono essere specifiche, essenziali e desumibili dal testo della sentenza o da atti processuali indicati.
  • L'aggravante per chi promuove/organizza/dirige (art. 80 d.P.R. 309/90 richiamando art. 112 c.p.) richiede elementi che dimostrino una posizione apicale o direttiva (ideazione, iniziativa, attività preparatoria o direzione) e può essere confermata anche tramite intercettazioni, dichiarazioni di correi e comportamento del soggetto.
  • Sul tema della recidiva (art. 99 c.p.) il giudice deve motivare specificamente l'incidenza della recidiva sulla maggiore colpevolezza e pericolosità; una motivazione succinta è valida se dal complesso emerge il rapporto concreto tra i precedenti e il nuovo delitto.
  • La determinazione della pena è di regola discrezionale del giudice di merito: in cassazione è ammessa censura solo per evidente arbitrarietà o irragionevolezza; la motivazione può essere sintetica ricordando i criteri di cui all'art. 133 c.p., salvo che la pena sia nettamente superiore alla media.
  • Motivi aggiunti o tardivi possono essere dichiarati inammissibili se il ricorso principale è inammissibile o se le nuove doglianze non superano i limiti procedurali per l'instaurazione del rapporto processuale in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.