Cassazione Penale, Sentenza n. 32587/2025 del 03/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 09/01/2025 della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato l'istanza ex art. 314 c.p.p. per equa riparazione relativa al periodo di custodia cautelare (15/02/2017 - 21/02/2017 in carcere; 22/02/2017 - 01/03/2017 agli arresti domiciliari). L'ordinanza aveva ritenuto ostativo il comportamento extraprocessuale del Di Matteo, ritenendolo gravemente indiziato di corruzione e turbativa d'asta in concorso con Di Nardi Alberto, nonché avendo valorizzato una conversazione del 28/12/2015 (riferimento a "2000 euro") e le dichiarazioni di Di Nardi come prova del concorso del Di Matteo nell'instaurazione della misura cautelare. Il ricorrente contestava che il giudice della riparazione avesse utilizzato elementi di fatto in contrasto con la sentenza di merito (assoluzione per "il fatto non sussiste" divenuta irrevocabile) e che la presunta causa ostativa non fosse provata in modo concreto e non ipotetico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato che il giudice della riparazione ha errato nel valutare la condotta del Di Matteo rimanendo nell'ottica del giudice della cautela e valorizzando elementi la cui ricostruzione fattuale era stata esclusa dal giudice di merito (assoluzione). La Suprema Corte ha richiamato i principi applicativi dell'art. 314 c.p.p.: il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio se l'interessato abbia dato causa alla custodia per dolo o colpa grave con valutazione ex ante e non può basare il diniego di riparazione su fatti esclusi o non provati nella sentenza di merito. La causa ostativa non può essere desunta in modo ipotetico o astratto ma deve emergere da elementi oggettivi e concreti non smentiti dall'assoluzione.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma chiave: chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perche' il fatto non sussiste ha diritto all'equa riparazione salvo che abbia dato o concorso a darne causa per dolo o colpa grave. Il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa, valutando la condotta del richiedente ex ante; il dolo può ricomprendere anche comportamenti volontari che, per i loro esiti prevedibili, creano giustificato allarme sociale. Non si possono valorizzare fatti esclusi o non provati dalla sentenza di merito.
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamata per descrivere l'esito del giudizio di merito: il ricorrente era stato assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2 ("perche' il fatto non sussiste"), condizione che apre il diritto alla riparazione salvo le cause ostative previste da art. 314.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal ricorrente come vizio di motivazione impugnato in Cassazione; la Corte ha comunque pronunciato su merito e motivazione del giudice della riparazione, ritenendola carente rispetto ai principi di cui all'art. 314.
art. 110 e art. 319 quater cod. pen.
Norme penali oggetto dell'accusa (concorso e corruzione/turbativa d'asta) che avevano giustificato originariamente la misura cautelare; la sentenza di merito ha tuttavia escluso la sussistenza del fatto rispetto al Di Matteo.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve valutare la condotta del richiedente in modo autonomo e ex ante rispetto al giudizio di merito, ma non può basarsi su fatti che il giudice penale ha escluso o ritenuto non provati con sentenza definitiva.
- La causa ostativa prevista dall'art. 314 (dolo o colpa grave) richiede elementi concreti e oggettivi che dimostrino che il comportamento dell'interessato abbia effettivamente determinato o concorso a determinare l'adozione o il mantenimento della misura cautelare; non è sufficiente una deduzione ipotetica o astratta.
- La valorizzazione di dichiarazioni di terzi (es. dichiarazioni accusatorie) o di conversazioni ambientali per escludere il diritto alla riparazione è ammissibile solo se tali elementi non sono stati smentiti o esclusi dalla sentenza di merito e se, valutati ex ante, risultano idonei a giustificare il convincimento dell'autorità giudiziaria.
- Quando la sentenza di merito assolve "perche' il fatto non sussiste", questo costituisce indizio forte a favore della risarcibilita' salvo prova alternativa e concreta che il richiedente abbia causato con dolo o colpa grave la custodia cautelare.
- La prova della colpa grave non deve necessariamente coincidere con una condotta integrante reato, ma occorre che la condotta, valutata secondo le regole dell'esperienza, abbia avuto efficacia causale nella determinazione della misura cautelare.
- In caso di contraddittorieta' o mancata considerazione della sentenza di merito da parte del giudice della riparazione, è probabile l'annullamento con rinvio in Cassazione: il giudice deve motivare il confronto tra la condotta contestata e le ragioni dell'intervento cautelare, indicando in che modo i fatti non esclusi dalla sentenza giustifichino il diniego.
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