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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32592/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Barrasso, legale rappresentante della Tiati Società cooperativa agricola per l'anno d'imposta 2015 fino al 21/9/2016, era stato condannato per il reato di cui all'art. 10-ter del dlgs n. 74/2000 per omesso versamento periodico e definitivo dell'IVA dovuta per il 2015, con termine ultimo di adempimento 27/12/2016. Avversava la conferma della condanna in appello deducendo: 1) estinzione del reato per prescrizione; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, esaminando prioritariamente la questione della prescrizione. Ha ritenuto applicabile il regime prescrizionale vigente al momento del 'dies commissi delicti' (27/12/2016), escludendo l'applicazione della novella introdotta dalla legge n. 103/2017 (applicabile solo ai reati commessi dopo il 3/8/2017) e del differimento dei termini previsto dall'art. 17, comma 1-bis, dlgs 74/2000 (che riguarda soltanto gli articoli da 2 a 10, non l'art. 10-ter). Avendo il reato un termine ordinario di prescrizione di 6 anni (con possibile allungamento di un quarto in presenza di interruzioni), il termine utile è stato calcolato in 7 anni e 6 mesi; non essendo emerse sospensioni o cause interruttive rilevanti per il procedimento a carico di Barrasso, la prescrizione è maturata il 27/6/2024, antecedente alla sentenza di appello del 12/9/2024. Anche considerando eventuale sospensione per Covid (ulteriori 64 giorni) la prescrizione sarebbe comunque maturata prima del giudizio d'appello. Pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 10-ter dlgs n. 74/2000

    Norma che disciplina il reato contestato (omesso versamento dell'IVA) e indica il regime sanzionatorio; ai fini prescrizionali il reato rientra in quello con pena massima indicativa che comporta termine ordinario di prescrizione pari a 6 anni.

  • art. 17, comma 1-bis dlgs n. 74/2000

    Previsione che dispone un differimento dei termini di prescrizione ma si applica esclusivamente ai delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del decreto; la Corte ha escluso la sua applicabilità al reato di cui all'art. 10-ter.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Stabilisce che il giudice, quando ritiene che il reato sia estinto (anche) per prescrizione, deve dichiararlo anche d'ufficio con sentenza; l'applicabilità vale in ogni stato e grado del processo e impone l'immediata declaratoria dell'estinzione quando la fondatezza emerga con evidenza.

  • legge n. 103/2017 (art. 1, comma 15) e novellazione art. 159 cod. pen.

    La modifica del regime prescrizionale introdotta dalla legge 103/2017 si applica solo ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3/8/2017). Poiché il fatto è del 27/12/2016 la novella non si applica al caso concreto.

  • art. 159 cod. pen. (riferimento al regime prescrizionale)

    Riferimento al quadro generale della prescrizione penale: la Corte applica il regime prescrizionale vigente al momento del fatto, calcolando termini ordinari e allungamenti ammessi dalle interruzioni.

Massime di principio

  • Per calcolare la prescrizione è determinante la data del 'dies commissi delicti': va applicato il regime giuridico in vigore a quella data, non quello successivamente introdotto salvo espressa retroattività.
  • Il giudice di ogni grado, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., deve dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione quando tale circostanza risulti con evidenza dagli atti; ciò comporta l'annullamento senza rinvio se la prescrizione è già maturata.
  • Le disposizioni speciali che differiscono o sospendono i termini prescrizionali si applicano solo nei casi espressamente previsti: verificare sempre l'ambito soggettivo e oggettivo della norma (es. art. 17, co. 1-bis dlgs 74/2000 vale solo per gli artt. 2-10).
  • Nel computo della prescrizione occorre considerare eventuali cause di interruzione o sospensione specificamente riferite al procedimento a carico del singolo imputato; atti o circostanze relativi ad altri concorrenti non si traslano automaticamente.
  • Le misure temporanee (es. sospensioni processuali per emergenze come il Covid) possono influire sul termine prescrizionale ma vanno calcolate con precisione e non cambiano la regola di base: se la prescrizione è già maturata prima della pronuncia, il reato è estinto.
  • In presenza di contestazioni sulla responsabilità che richiedono un esame critico approfondito, il giudice può esaminare ulteriori profili solo se la possibilità di proscioglimento emerge con evidenza dagli atti; altrimenti prevale la necessità di un giudizio pieno.

Testo integrale

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