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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43594/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) insufficiente motivazione e errata valorizzazione della qualità di comproprietario come indice di responsabilità penale (violazione di norme del d.P.R. n. 380/2001 e norme penali/procedurali); (2) contraddittorietà della motivazione, essendosi assolto la moglie comproprietaria mentre il ricorrente è stato condannato; (3) inversione dell'onere della prova e mancata considerazione di elementi probatori a favore dell'ignoranza dei lavori (art. 192 c.p.p. e art. 606 c.p.p. richiamati); (4) illegittimità del subordinare la sospensione condizionale della pena all'esecuzione dell'ordine di demolizione a causa della comunione pro indiviso del lastrico solare.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. I primi tre motivi sono stati ritenuti generici e fattuali e quindi non idonei per la cassazione. La Corte ha confermato che la condanna era sorretta da indizi gravi, precisi e concordanti: presenza del ricorrente sul luogo durante i lavori, impossibilità di esibire permessi autorizzativi, il sequestro della documentazione e la custodia affidata al Fanale, nonché la dichiarazione di un operaio secondo cui Fanale aveva commissionato i lavori e consegnato un acconto. Sulla base di questi elementi la Corte ha ritenuto configurabile la compartecipazione colposa/consapevole ai sensi dell'art. 110 c.p. Il quarto motivo è stato respinto: la Corte ha ricordato che il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 165 c.p., e la comproprietà del lastrico non impedisce l'esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere abusive. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), e sottolineato che l'inammissibilità per motivi manifestamente infondati preclude la valutazione della prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), artt. 3 lett. e), 10, 29, 31, 44 lett. b)

    Le norme urbanistico-edilizie sono state richiamate come oggetto delle violazioni contestate; la Corte ha precisato che lo status di proprietario non comporta automaticamente responsabilità penale ma può concorrere, insieme ad altri indizi, a dimostrare la posizione di garanzia e l'interesse alla realizzazione dell'opera.

  • art. 110 c.p.

    Applicato per ritenere la compartecipazione colposa/consapevole del ricorrente nella realizzazione dell'opera abusiva, sulla base della valutazione congiunta degli indizi probatori.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato come parametro per esaminare i motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto alcuni motivi generici e/o esclusivamente fattuali, e quindi inammissibili ai sensi di tale disposizione.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la deduzione di responsabilità dalla semplice qualità di comproprietario; la Corte ha confermato che la mera qualità di proprietario non è sufficiente, ma può rilevare se integrata da altri elementi indizianti.

  • art. 165 c.p.

    Interpretato nel senso che il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato (es. demolizione dell'opera abusiva).

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per l'irrogazione della sanzione pecuniaria e l'addebito delle spese a carico del ricorrente, essendo il ricorso dichiarato inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La qualità di proprietario o comproprietario non determina automaticamente responsabilità penale per abusi edilizi: serve una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti per inferire compartecipazione.
  • Elementi che rafforzano la responsabilità del proprietario sono, tra gli altri: presenza in loco durante i lavori, esercizio di attività di vigilanza, commissione o pagamento dei lavori, richiesta di autorizzazioni o sanatorie, regime di comunione dei beni e comune interesse all'edificazione.
  • L'onere di allegare circostanze utili a dimostrare che i lavori sono stati eseguiti da terzi a sua insaputa grava sull'interessato che contesta la responsabilità.
  • Il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'ordine di demolizione quando ciò è funzionale ad eliminare le conseguenze dannose del reato; la comunione pro indiviso del suolo non impedisce automaticamente l'esecuzione dell'ordine di demolizione.
  • I motivi di cassazione di natura essenzialmente fattuale o generici sono spesso inammissibili; la cassazione richiede censure di diritto concrete e specifiche.
  • La dichiarazione di inammissibilità per motivi manifestamente infondati può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria e impedisce di fatto la successiva rilevazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

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