Cassazione Penale, Sentenza n. 43594/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) insufficiente motivazione e errata valorizzazione della qualità di comproprietario come indice di responsabilità penale (violazione di norme del d.P.R. n. 380/2001 e norme penali/procedurali); (2) contraddittorietà della motivazione, essendosi assolto la moglie comproprietaria mentre il ricorrente è stato condannato; (3) inversione dell'onere della prova e mancata considerazione di elementi probatori a favore dell'ignoranza dei lavori (art. 192 c.p.p. e art. 606 c.p.p. richiamati); (4) illegittimità del subordinare la sospensione condizionale della pena all'esecuzione dell'ordine di demolizione a causa della comunione pro indiviso del lastrico solare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. I primi tre motivi sono stati ritenuti generici e fattuali e quindi non idonei per la cassazione. La Corte ha confermato che la condanna era sorretta da indizi gravi, precisi e concordanti: presenza del ricorrente sul luogo durante i lavori, impossibilità di esibire permessi autorizzativi, il sequestro della documentazione e la custodia affidata al Fanale, nonché la dichiarazione di un operaio secondo cui Fanale aveva commissionato i lavori e consegnato un acconto. Sulla base di questi elementi la Corte ha ritenuto configurabile la compartecipazione colposa/consapevole ai sensi dell'art. 110 c.p. Il quarto motivo è stato respinto: la Corte ha ricordato che il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 165 c.p., e la comproprietà del lastrico non impedisce l'esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere abusive. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), e sottolineato che l'inammissibilità per motivi manifestamente infondati preclude la valutazione della prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), artt. 3 lett. e), 10, 29, 31, 44 lett. b)
Le norme urbanistico-edilizie sono state richiamate come oggetto delle violazioni contestate; la Corte ha precisato che lo status di proprietario non comporta automaticamente responsabilità penale ma può concorrere, insieme ad altri indizi, a dimostrare la posizione di garanzia e l'interesse alla realizzazione dell'opera.
Applicato per ritenere la compartecipazione colposa/consapevole del ricorrente nella realizzazione dell'opera abusiva, sulla base della valutazione congiunta degli indizi probatori.
Richiamato come parametro per esaminare i motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto alcuni motivi generici e/o esclusivamente fattuali, e quindi inammissibili ai sensi di tale disposizione.
Richiamato dal ricorrente per contestare la deduzione di responsabilità dalla semplice qualità di comproprietario; la Corte ha confermato che la mera qualità di proprietario non è sufficiente, ma può rilevare se integrata da altri elementi indizianti.
Interpretato nel senso che il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato (es. demolizione dell'opera abusiva).
Applicato per l'irrogazione della sanzione pecuniaria e l'addebito delle spese a carico del ricorrente, essendo il ricorso dichiarato inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La qualità di proprietario o comproprietario non determina automaticamente responsabilità penale per abusi edilizi: serve una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti per inferire compartecipazione.
- Elementi che rafforzano la responsabilità del proprietario sono, tra gli altri: presenza in loco durante i lavori, esercizio di attività di vigilanza, commissione o pagamento dei lavori, richiesta di autorizzazioni o sanatorie, regime di comunione dei beni e comune interesse all'edificazione.
- L'onere di allegare circostanze utili a dimostrare che i lavori sono stati eseguiti da terzi a sua insaputa grava sull'interessato che contesta la responsabilità.
- Il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'ordine di demolizione quando ciò è funzionale ad eliminare le conseguenze dannose del reato; la comunione pro indiviso del suolo non impedisce automaticamente l'esecuzione dell'ordine di demolizione.
- I motivi di cassazione di natura essenzialmente fattuale o generici sono spesso inammissibili; la cassazione richiede censure di diritto concrete e specifiche.
- La dichiarazione di inammissibilità per motivi manifestamente infondati può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria e impedisce di fatto la successiva rilevazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
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