Cassazione Penale, Sentenza n. 43591/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, riformando parzialmente la decisione del Tribunale di Trapani, aveva ordinato la confisca dei beni dell'imputato fino alla concorrenza dell'imposta evasa (euro 277.944,00) per il reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omesso versamento dell'IVA relativo all'anno d'imposta 2012). I motivi di ricorso denunciavano: (i) illegittimità di un provvedimento "integrativo" assunto dal primo giudice fuori udienza che disponeva la confisca di somme già sequestrate, con pregiudizio alla possibilità di dimostrare l'ammissione dell'Agenzia delle Entrate al passivo fallimentare e rischio di duplicazione nella soddisfazione dei creditori; (ii) mancata ammissione in giudizio di documentazione bancaria che dimostrerebbe il pagamento di parte delle rate del mutuo e l'esistenza di tentativi di rimediare alla situazione aziendale (quindi incidenza sull'elemento psicologico del reato); (iii) censura della motivazione che avrebbe negato la dimostrazione dello stato di assoluta impossibilità dell'adempimento, nonostante il ricorrente avesse tentato di reperire fondi e fosse privo di beni personali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui la confisca per equivalente può essere disposta fino all'ammontare del profitto indebito (qui quantificato in euro 277.944,00) e ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che ha aderito all'appello della pubblica accusa. Sul piano sostanziale, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'omesso versamento dell'IVA dovuto alla mancata riscossione di crediti non esclude automaticamente il dolo previsto dall'art. 10-ter: l'obbligo tributario sussiste indipendentemente dall'effettiva riscossione e gli insoluti sono in massima parte rischio d'impresa. Per escludere la responsabilità è richiesta una rigorosa dimostrazione di forza maggiore o di eventi non imputabili all'imprenditore che abbiano reso assolutamente impossibile l'adempimento. La Corte ha inoltre precisato che eventuali conflitti esecutivi tra procedure (es. riparto in sede fallimentare) non sono materia di questo giudizio di cognizione. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
L'obbligo tributario (IVA) sussiste indipendentemente dall'effettiva riscossione dei crediti; l'omesso versamento non è automaticamente escluso dal dolo per il solo fatto del mancato incasso da terzi. Per escludere responsabilità occorre rigorosa dimostrazione di forza maggiore o di eventi non imputabili all'imprenditore.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di ricorso alla Corte di Cassazione manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata qui per l'imposizione di euro 3.000,00.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della buona o cattiva fede del ricorrente ai fini dell'applicazione delle sanzioni per ricorso infondato/inammissibile; nella fattispecie non sono emersi elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Cass. Sez. 3, n. 27202 del 19/05/2022 (Natale)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio per cui il mancato incasso non esclude automaticamente il dolo fiscale.
Cass. Sez. 3, n. 6506 del 24/09/2019 (Mattiazzo)
Precedente utilizzato per confermare che il mancato incasso riconducibile al rischio d'impresa non esclude il dolo tributario.
Cass. Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021 (Baracchino)
riferimento al 43% del fatturato
Indica che, in alcuni casi, una percentuale rilevante di insoluti (fino al 43% del fatturato) non esclude di per sé il dolo fiscale; serve valutazione complessiva della gestione imprenditoriale.
Cass. Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 (Schirosi)
Definisce i requisiti per ravvisare la forza maggiore idonea a escludere la responsabilità: fatti non imputabili all'imprenditore, impossibilità di porvi rimedio tempestivamente e cause che sfuggono al controllo dell'imprenditore.
Massime di principio
- La confisca per equivalente può essere disposta fino alla concorrenza del profitto indebito (es. imposta evasa) anche se vi sono somme già soggette a sequestro preventivo; questioni di conflitto esecutivo o riparto fallimentare vanno risolte in sede esecutiva e concorsuale, non in sede di cognizione penale.
- Il mancato incasso di crediti da parte dell'imprenditore non esclude automaticamente il dolo tributario ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000: l'obbligo tributario è indipendente dall'effettiva riscossione e molti insoluti rientrano nel rischio d'impresa.
- Per ottenere l'esclusione della responsabilità per impossibilità dell'adempimento (forza maggiore) il contribuente deve fornire prova rigorosa e specifica: eventi non imputabili, imprevedibili, insuperabili e tali da rendere assolutamente impossibile l'adempimento.
- Le censure generiche o la mera allegazione di difficoltà economiche, senza documentazione precisa e convincente, sono insuscettibili di prevalere in sede di riesame giudiziario.
- Difetti procedurali del primo giudice (es. provvedimento "integrativo" assunto fuori udienza) possono essere rilevanti ma, se la pubblica accusa impugna e la Corte territoriale riforma conformandosi alla richiesta di confisca, tali profili non necessariamente comportano l'annullamento della statuizione ablativa in Cassazione.
- In cassazione è essenziale formulare motivi precisi e aderenti ai canoni di ammissibilità; ricorsi manifestamente infondati o generici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende.
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