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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43595/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: (1) contestazione della qualificazione del primo episodio come illecita concorrenza con minaccia o violenza, poiché la persona offesa non poteva esercitare l'attività di ambulante in quel luogo per mancanza di autorizzazione e per violazione dell'art. 20 del Codice della Strada; (2) contestazione della qualificazione del secondo episodio (tentato) ritenendo che si trattasse di una lecita trattativa sul prezzo delle ciliegie e, al più, di violenza privata o minaccia, non della fattispecie di illecita concorrenza

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 13178/2019, Guadagni) secondo cui è sufficiente la mera violenza o minaccia idonea a contrastare o ostacolare la libertà di concorrenza per configurare l'art. 513-bis cod. pen. Ha ritenuto che la difesa non avesse seriamente contestato i fatti (le minacce pronunciate, tra cui "io non ho nulla da perdere e anche se mi arrestano io esco di nuovo... so dove abiti... io ho anche due figli che entrano ed escono dal carcere, io ti gambizzo" e frasi del secondo episodio come "devi portarmi rispetto, non dovevi farmi la guerra, devi lasciarmi lavorare"), ma avesse soltanto prospettato la liceità dell'attività della vittima o la qualificazione come mera trattativa. La Corte ha inoltre rilevato l'assenza di prove di impedimenti amministrativi all'esercizio dell'attività della vittima e ha affermato che non è possibile rendere lecita una condotta illecita mediante il compimento di altro illecito (art. 392 c.p.). Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 513-bis cod. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che è sufficiente la mera violenza o minaccia idonea a ostacolare o contrastare la libertà di concorrenza per configurare il reato

  • art. 56 cod. pen.

    Riferito alla forma tentata del reato contestato; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione, essendovi dolo specifico volto a ledere la libertà commerciale

  • art. 392 cod. pen.

    Richiamata per affermare che non si può giustificare un comportamento illecito (minacce/violenza) con l'esistenza di un presunto illecito dell'altra parte; l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza non rende lecita la condotta

  • art. 20 Codice della Strada

    Citato dalla difesa per sostenere l'illiceità dell'attività della vittima; la Corte ha rilevato l'assenza di prove di un impedimento amministrativo e ha ritenuto irrilevante, rispetto alla qualificazione penale, una contestazione che non fosse provata e che andava fatta valere presso l'autorità amministrativa competente

  • sentenza Sezioni Unite n. 13178 del 28/11/2019 (Guadagni)

    Giurisprudenza di legittimità fondamentale richiamata: ai fini dell'art. 513-bis è sufficiente la mera violenza o minaccia idonea a ostacolare la libertà di concorrenza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'onere di sostenere le spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese

  • Corte costituzionale, sent. 13/06/2000 n. 186

    Richiamata in relazione al versamento alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che non sussistesse colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ma ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Per la fattispecie di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis) è sufficiente che vi siano minacce o atti di violenza idonei a ostacolare la libertà di concorrenza, anche se non si dimostri l'esistenza di condotte concorrenziali tipiche
  • La mera eccezione che la vittima non avesse titolo amministrativo per vendere non vale a derubricare o annullare la responsabilità penale dell'autore di minacce/violenza, a meno che l'impedimento amministrativo non sia provato e rilevante sul piano fattuale
  • Le modalità (violenza privata, minaccia) sono elementi costitutivi della condotta e possono essere assorbite nella fattispecie di illecita concorrenza quando sono dirette a condizionare la libertà di mercato (scelta del contraente o determinazione del prezzo)
  • Non è possibile utilizzare un presunto illecito della vittima per giustificare l'uso della violenza o della minaccia: l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza è un reato autonomo
  • In sede di cassazione la difesa deve contestare anche il piano probatorio: se i fatti sono stati accertati in modo preciso e non contestati nei profili essenziali, il ricorso per questioni di qualificazione tende a essere inammissibile
  • Se si intende far valere un divieto o un'irregolarità amministrativa (es. mancanza di autorizzazioni), occorre produrre prove documentali dell'impedimento e rivolgersi alle autorità amministrative competenti; tale elemento, se provato, può incidere sulla valutazione complessiva ma non cancella automaticamente la rilevanza penale delle minacce

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