Cassazione Penale, Sentenza n. 43590/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi: 1) vizio di motivazione e eccezione di prescrizione: il ricorrente sosteneva che le condotte relative ai rifiuti (carta abrasiva e imballaggi) risalivano ad anni precedenti l'accertamento, comportando la prescrizione al momento del controllo del 2015 e la cessazione del reato; 2) vizio di motivazione per mancata concessione della sospensione condizionale della pena: il ricorrente deduceva che sussistevano elementi di ravvedimento (smaltimento regolare dei rifiuti pericolosi, ritiro da parte della nettezza urbana degli altri rifiuti, stipula di nuova convenzione di smaltimento) tali da giustificare la sospensione condizionale.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna perché il reato è estinto per prescrizione. Nel dettaglio: la Corte ha richiamato che il reato di illecita gestione di rifiuti è normalmente reato istantaneo, salvo che per una condotta abituale la prescrizione decorra dall'ultimo atto; ha confermato che la presenza di rifiuti al momento dell'accesso degli operanti dimostrava la persistenza dell'illecito al tempo dell'accertamento e che il produttore ha l'onere della prova per dimostrare la liceità di un deposito temporaneo; ha però ritenuto non manifestamente infondata la doglianza relativa alla sospensione condizionale, alla luce degli elementi di smaltimento e della nuova convenzione, il che ha permesso l'instaurazione del rapporto processuale. Conseguentemente, essendosi maturato il termine quinquennale di prescrizione ai sensi degli artt. 157, comma 1 e 161, comma 2 c.p. (con data di accertamento 17/07/2015 e solo una sospensione di 6 giorni), il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione e la sentenza impugnata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a)
Norma che disciplina l'illecita gestione dei rifiuti; la Corte la inquadra come reato che normalmente si perfeziona in un momento determinato (reato istantaneo), salvo che la reiterazione delle condotte configuri un reato abituale con decorrenza della prescrizione dall'ultimo atto.
codice penale, art. 157, comma 1
Riguarda il termine ordinario di prescrizione: la Corte utilizza tale criterio per il calcolo del quinquennale di prescrizione del reato contestato.
codice penale, art. 161, comma 2
Norma concernente gli effetti delle sospensioni sulla decorrenza dei termini di prescrizione; la Corte considera le sospensioni intervenute (una sospensione di 6 giorni) nel computo del termine prescrizionale.
codice penale, art. 133
Elenca i criteri per la determinazione delle circostanze e dei benefici (es. sospensione condizionale). La Corte chiarisce che il giudice di merito non è obbligato ad esaminare tutti gli elementi dell'art.133 ma può indicare quelli ritenuti prevalenti; inoltre distingue la funzione delle attenuanti generiche dalla prognosi richiesta per la sospensione condizionale.
codice penale, art. 62-bis
Attenuanti previste per fatti di minor gravità; la Corte osserva che il riconoscimento di attenuanti (es. non particolare gravità, corretta gestione di alcuni rifiuti, parziale confessione) è distinto dalla valutazione prognostica per la sospensione condizionale, sebbene gli elementi possano concorrere nella valutazione complessiva.
Massime di principio
- Il reato di illecita gestione di rifiuti è normalmente un reato istantaneo: la prescrizione decorre dal momento in cui si realizza la condotta contestata, salvo che la condotta appaia reiterata e configuri un reato abituale, nel qual caso il termine decorre dall'ultimo atto.
- La presenza materiale di rifiuti al momento dell'accertamento è indizio della persistenza dell'illecito e può interrompere il decorso della prescrizione; il produttore dei rifiuti ha l'onere di provare la liceità di un deposito temporaneo (norma derogatoria), altrimenti il deposito può integrare il reato.
- Per la concessione della sospensione condizionale della pena è richiesta una valutazione prognostica diversa da quella per le attenuanti generiche: il giudice può motivare il diniego richiamando i precedenti o la reiterazione delle condotte e non è obbligato a esaminare tutti gli elementi dell'art. 133 c.p., purché indichi i motivi rilevanti.
- Il riconoscimento di elementi favorevoli (es. corretta gestione di alcuni rifiuti, stipula di nuova convenzione di smaltimento, parziale confessione) può influenzare la valutazione sulla sospensione condizionale, ma non determina automaticamente il beneficio se sussistono indici di recidiva o pericolosità del comportamento.
- Anche se in grado di contestare la decisione di merito, un ricorso non manifestamente infondato può comportare la prosecuzione del processo e, in presenza di decorso del termine prescrizionale durante il procedimento, può condurre all'annullamento della sentenza per estinzione del reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43591/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43594/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43595/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43597/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43599/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43600/2022 del 17/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →