Cassazione Penale, Sentenza n. 43599/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bombara impugnava la sentenza di appello che lo aveva dichiarato penalmente responsabile del reato di raccolta abusiva di scommesse (legge 401/1989, art. 4) sostenendo che mancassero gli elementi oggettivi dell'attivita organizzata e dell'intermediazione: a) non era stata dimostrata un'organizzazione articolata (i tre computer sarebbero stati messi a disposizione per la navigazione e non per la raccolta); b) non risultava alcun conto scommesse o prove che fossero suoi; c) al momento del controllo non c'erano clienti intenti a scommettere; d) le ricevute trovate in pattumiera non identificavano gli autori delle giocate; e) chiedeva una perizia per accertare il nesso tra ricevute, sito SportBetwin e stampante/computer
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione giuridicamente corretta e non manifestamente illogica: presso il circolo gestito dall'imputato erano tre personal computer accesi e collegati al sito estero BetSportwin, tutti connessi a un'unica stampante, e sono state trovate sei ricevute di giocate intestate a Betsportwin riconducibili alle stesse date. La Corte d'appello ha valutato congruamente la documentazione e le deposizioni, ritenendo superflua la perizia richiesta. Conseguentemente resta confermata la condanna per la raccolta abusiva di scommesse; il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende. (Si ricorda che in sede di appello la pena era stata rideterminata a otto mesi di reclusione, sospesa, con aggiornamento della pena accessoria)
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401
art. 4, commi 1, 4-bis e 4-ter
La raccolta di scommesse costituisce reato quando un soggetto compie attivita di intermediazione o organizza la raccolta per conto di allibratori stranieri privi di concessione; l'organizzazione non deve essere necessariamente complessa ma richiede una struttura funzionale al coordinamento di mezzi e personale
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)
Prevede l'obbligo di licenza/concessione per lo svolgimento di determinate attivita di gioco e scommesse; la mancanza di tale autorizzazione costituisce elemento del reato
art. 7, comma terzo quater
Sanziona l'utilizzo di apparecchiature che consentono l'accesso a piattaforme di gioco online non autorizzate; la mera predisposizione di apparecchiature in pubblico esercizio, senza ulteriori elementi organizzativi, può non integrare il reato di cui all'art. 4 L. 401/1989
art. 591, comma 1, lett. c) e art. 606 e art. 616
Art. 591 c.1 lett. c) disciplina i limiti di impugnazione; art. 606 indica i motivi di cassazione (con specifiche lettere citate nel ricorso); la giurisprudenza di legittimità richiede che il ricorso esponga criticamente e puntualmente le doglianze; art. 616 consente l'imposizione di sanzioni pecuniarie e spese quando il ricorso è inammissibile senza dolo
Massime di principio
- La presenza di postazioni informatiche collegate a un sito di scommesse estero, tutte accese e connesse a una stampante utilizzata per rilasciare ricevute, può costituire prova dell'esistenza di una struttura dedicata alla raccolta di scommesse anche in assenza di clienti al momento del controllo
- La mancanza di ricevute o di identificazione degli scommettitori non impedisce di ritenere integrata l'attività di raccolta abusiva se esistono riscontri oggettivi e coerenti (log di connessione, sito raggiunto, ricevute con intestazione della stessa piattaforma)
- La richiesta di accertamento peritale è superabile quando la valutazione complessiva degli atti e delle dichiarazioni rende la prova tecnica non necessaria o non decisiva: il giudice di merito ha apprezzamento di fatto non sindacabile in Cassazione se non manifestamente illogico
- Per impugnare con successo una decisione penale in Cassazione occorre svolgere un confronto critico e puntuale con la motivazione di merito: censure generiche o ripetitive comportano l'inammissibilità ai sensi della giurisprudenza sulla materia
- La predisposizione di apparecchiature per l'accesso a piattaforme straniere non autorizzate può integrare il reato solo se si dà prova di un minimo grado di organizzazione e di finalità di raccolta; la distinzione tra mera messa a disposizione e attivita di intermediazione va valutata sul complesso degli elementi fattuali
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