Cassazione Penale, Sentenza n. 43597/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti) sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione (art. 192 c.p.p.). Contestano la valutazione indiziaria ritenuta acritica e non rispondente ai requisiti di gravità, precisione e concordanza e il diniego del riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5 TU Stup., lamentando disparità di trattamento rispetto ad altri correi e deducendo che i quantitativi e gli elementi probatori non giustificavano la qualificazione come attività organizzata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili, confermando la legittimità della motivazione della Corte d'appello che aveva ritenuto provata, sulla base di intercettazioni e della ricostruzione fattuale, l'esistenza di un'attività di spaccio continuativa e ben strutturata e pertanto ha escluso l'applicabilità dell'ipotesi lieve. Sono state imposte ai ricorrenti le spese processuali e la sanzione di Euro 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha altresì rilevato che la prescrizione intervenuta per De Luca si è verificata successivamente alla sentenza d'appello e che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare cause di non punibilità sopravvenute.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), art. 73
comma 1, comma 4, comma 5
Art.73 comma 4 e 5 sono stati centrali: la Corte ha ritenuto che per i ricorrenti ricorresse il comma 4 (detenzione/cessione finalizzata allo spaccio) e ha escluso l'applicabilità del comma 5 (ipotesi di lieve entità) valutando caso per caso la continuità, ripetitività e organizzazione dell'attività di spaccio
art. 110; art. 81, comma finale; art. 99 (recidiva); art. 161
Art.110 e art.81 relativi alla responsabilità per concorso di persone e concorso di reati. Art.99 e art.161 sono stati utilizzati per calcolare l'aumento della pena e, conseguentemente, i termini di prescrizione applicabili ai singoli imputati
art. 192; art. 129; art. 606, comma 1, lett. e)
Art.192 richiamato rispetto alla valutazione probatoria; art.129 richiamato circa rilevazione cause di non punibilità sopravvenute (la Corte ha confermato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare cause di non punibilità sopravvenute). Art.606 lett. e) indicato nel quadro dei limiti del sindacato di legittimità
Richiamato solo in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (udienza in presenza)
Massime di principio
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è di competenza del giudice di merito; la Cassazione verifica solo la correttezza logico-argomentativa del ragionamento e non può riformare la valutazione probatoria di fatto.
- L'applicabilità dell'"ipotesi lieve" ex art.73, comma 5 TU Stup. va decisa caso per caso, con valutazione complessiva di continuità, ripetitività, ruoli e capacità di diffusione dell'attività di spaccio; la mera presenza di quantitativi non elevati non esclude automaticamente la ricorrenza della forma aggravata se sussistono elementi di organizzazione.
- La disparità di trattamento rispetto ad altri imputati non è rilevante quando quei soggetti sono stati prosciolti per prescrizione (senza riqualificazione giuridica) e dunque non risulta un riconoscimento dell'ipotesi lieve che possa vincolare la decisione sugli altri concorrenti.
- Le intercettazioni, se adeguatamente valutate dal giudice di merito, costituiscono fonte legittima di prova nei reati di traffico di stupefacenti; la loro interpretazione è sindacabile in Cassazione solo se il criterio interpretativo è manifestamente illogico o inaccettabile.
- La presenza di recidiva influisce sui termini di prescrizione e può determinare differenze temporali decisive: la verifica della prescrizione va compiuta tenendo conto degli aumenti di pena per recidiva e della conseguente durata massima del reato.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e quindi la possibilità per la Corte di Cassazione di rilevare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello).
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