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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29012/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso delle somme versate in eccesso a titolo di IRPEF per gli anni 2010-2014, sostenendo che sulla pensione integrativa erogata dalla gestione speciale INPS, di cui era titolare dal 2003, avrebbe dovuto applicarsi la ritenuta agevolata del 15% prevista dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, il ricorso del contribuente era stato accolto in primo grado e l'appello dell'Agenzia era stato respinto dalla CTR Lazio. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 6, e dell'art. 23, commi 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 252/2005, sostenendo che il giudice di merito avesse applicato la disciplina agevolata ai montanti di una vecchia forma pensionistica complementare, mentre la nuova disciplina si applica solo alle prestazioni corrispondenti ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007, restando per i vecchi iscritti ai vecchi fondi il regime tributario previgente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha richiamato il quadro normativo sui fondi previdenziali integrativi e, in particolare, l'art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005, affermando che per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della l. n. 421/1992, ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 continua ad applicarsi il regime tributario vigente a quella data. Ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, efficace dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile ai cd. vecchi iscritti a vecchi fondi. Nel caso concreto, trattandosi di montanti maturati in un fondo integrativo INPS soppresso dal 30 settembre 1999, la pensione non poteva beneficiare della nuova tassazione agevolata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la peculiarità della questione, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

    tassazione agevolata del 15%

    La nuova tassazione agevolata si applica solo alle prestazioni soggette al nuovo regime e non è estensibile ratione temporis ai montanti di vecchi fondi maturati prima del 1° gennaio 2007.

  • art. 23, commi 5, 6 e 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

    La disciplina transitoria conserva il regime tributario previgente per i montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 dai lavoratori rientranti nella categoria dei vecchi iscritti a vecchi fondi.

  • art. 64, legge 17 maggio 1999, n. 144

    Ha disposto la soppressione, dal 1° ottobre 1999, dei fondi integrativi costituiti ex lege n. 70/1975, incluso quello INPS richiamato nel caso concreto.

  • art. 384, comma 2, cod. proc. civ.

    La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza e deciso la causa nel merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È stata dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto quale vizio denunciato con il ricorso per cassazione.

  • d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    È richiamato come termine storico di riferimento per distinguere i fondi e gli iscritti cui si applicano i diversi regimi tributari.

  • L. 23 ottobre 1992, n. 421

    Costituisce il riferimento per le forme pensionistiche complementari rilevanti ai fini della disciplina transitoria.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16 e art. 17

    Sono richiamati nella giurisprudenza precedente per il regime di tassazione separata delle prestazioni pensionistiche maturate secondo la disciplina previgente.

  • L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    È richiamata nella giurisprudenza citata quale base della ritenuta del 12,50% sulle somme da rendimento per i periodi anteriori.

Massime di principio

  • In materia di prestazioni erogate da fondi pensione complementari, la disciplina fiscale applicabile va individuata in base alle norme transitorie del d.lgs. n. 252/2005, distinguendo tra montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 e montanti successivi.
  • Il nuovo regime di tassazione agevolata introdotto dal d.lgs. n. 252/2005 non si applica automaticamente a tutte le prestazioni percepite dopo il 1° gennaio 2007, ma solo ai montanti assoggettati al nuovo sistema e non ai cd. vecchi iscritti a vecchi fondi per la parte maturata sotto il previgente regime.
  • Quando la situazione fattuale è pacifica e la controversia dipende esclusivamente dall'interpretazione della disciplina fiscale transitoria, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
  • Per i fondi previdenziali integrativi soppressi per effetto di disposizioni di legge, i montanti devono essere considerati maturati fino alla data di cessazione del fondo ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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