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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35200/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vaccaro impugna la sentenza del 12/04/2022 con la quale il Tribunale, in rito abbreviato, lo aveva assolto per particolare tenuità del fatto dal reato di guida in stato di ebbrezza (esito esami alcolemici: 2,01 g/l) dopo un incidente in bici. In appello e poi in Cassazione il ricorrente censura l'accertamento dello stato di ebbrezza per presunta incertezza sull'orario del prelievo ematico (il referto indica ore 13:07 mentre gli operatori richiesero il prelievo alle ore 4:57), sostenendo che non si sarebbe potuto attestare il tasso alcolemico al momento della guida e che sarebbero necessari ulteriori accertamenti indiziari.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente che la "sentenza per particolare tenuità del fatto" sia una sentenza di proscioglimento e che, ai sensi dell'art. 443 c.p.p., l'appello del ricorrente contro tale proscioglimento non era consentito; perciò il gravame è stato trasmesso alla Corte di legittimità. Sulla sostanza, la Corte ha giudicato infondate le doglianze: il giudice di merito ha correttamente valutato gli elementi (dichiarazione del testimone, risultanze del prelievo eseguito nell'immediatezza del ricovero) e la deduzione che il prelievo sia stato effettuato poco dopo il ricovero è un'apprezzabile massima di esperienza non manifestamente illogica. Ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma della decisione di primo grado; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; qui è il reato contestato al ricorrente (con specifiche indicazioni di comma/lett.)

  • art. 131-bis cod. pen.

    Introduce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte interpreta tale causa come idonea a determinare una sentenza di proscioglimento (non punibilità) e non una semplice estinzione della pena.

  • art. 530, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede che il giudice pronunci sentenza di assoluzione anche quando il reato è commesso da persona non punibile per altra ragione; la Corte usa la norma per collegare la causa di non punibilità alla categoria del proscioglimento.

  • art. 651-bis cod. proc. pen.

    Regola gli effetti del giudicato penale in sede civile o amministrativa e fa espresso riferimento alla "sentenza di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto", rafforzando l'idea che la pronuncia per tenuità abbia efficacia di proscioglimento.

  • art. 443, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento: la Corte conferma che riguarda anche le sentenze per particolare tenuità del fatto, impedendo al ricorrente di proporre appello ordinario contro tale proscioglimento.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Regola il comportamento del giudice che riceve un atto di impugnazione errato: deve verificare l'impugnabilità e la volontas impugnationis e, se del caso, trasmettere gli atti al giudice competente. La Corte l'ha applicata alla trasmissione del gravame non consentito.

  • art. 611, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Richiamato per la trattazione orale; la norma regola la trattazione dell'udienza penale (menzionata nell'atto come aggiornata dalla recente normativa).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte lo applica per condannare il ricorrente.

Massime di principio

  • Una sentenza di assoluzione pronunziata per "particolare tenuità del fatto" va considerata una sentenza di proscioglimento; contro di essa il ricorso in appello del condannato è in via ordinaria inammissibile ai sensi dell'art. 443 c.p.p.
  • Se una parte usa un rimedio di impugnazione non consentito, il giudice che riceve l'atto deve verificare l'impugnabilità e la volontas impugnationis e, se del caso, trasmettere gli atti al giudice competente (art. 568 c.p.p.).
  • La valutazione delle prove di fatto (es. l'orario del prelievo ematico e la tempestività dell'accertamento) rientra nella sfera di apprezzamento del giudice di merito e, se non manifestamente illogica o contraddittoria, è difficilmente censurabile in Cassazione.
  • In casi di discrepanze apparenti nei referti (es. orario del laboratorio) il giudice può legittimamente usare massime di esperienza e le circostanze di contesto (ricovero d'urgenza, richiesta del prelievo alle ore immediate) per ritenere che il campione sia stato prelevato in prossimità dell'evento; la difesa deve proporre elementi concreti e probanti per contrastare tale ricostruzione.
  • La pronuncia di non punibilità per particolare tenuità produce effetti significativi (iscrizione nel casellario, effetti sulla valutazione di future cause di non punibilità), sicché sussiste interesse a impugnare la regolamentazione della fattispecie nelle sedi appropriate, ma i rimedi procedurali sono soggetti a limiti formali.
  • Se si contesta un accertamento tecnico (es. tasso alcolemico), è utile documentare con precisione tempi, modalità di custodia e catena di conservazione del campione o richiedere accertamenti supplementari già in sede istruttoria per limitare la discrezionalità del giudice di merito.

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