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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18113/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un complesso rapporto di finanza derivata e da un successivo accordo transattivo del 2017 intervenuto tra la Provincia e l'istituto finanziario. Dopo l'avvio di un giudizio italiano promosso dalla Provincia per far dichiarare la nullità dell'accordo e la nullità o inefficacia dei contratti swap, l'istituto finanziario ha introdotto un giudizio davanti alla High Court of Justice inglese chiedendo l'accertamento della validità ed efficacia dei contratti e della conformità alla normativa applicabile. Il giudice inglese ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Provincia e ha condannato quest'ultima alle spese. La Provincia ha quindi agito davanti al giudice italiano chiedendo l'accertamento negativo della riconoscibilità in Italia di due provvedimenti inglesi del 24 aprile 2023; la controparte ha chiesto invece il loro riconoscimento. In cassazione la Provincia ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 64 e 67 l. n. 218/1995 per avere la corte d'appello qualificato come sentenza provvedimenti che sarebbero solo interinali, perché limitati alla questione pregiudiziale di giurisdizione; 2) conseguente illegittimità del riconoscimento del capo sulle spese; 3) violazione degli artt. 64, lett. a), e 67 l. n. 218/1995, assumendo che il giudice straniero non potesse pronunciarsi sui rapporti contrattuali tra le parti anche per il luogo di conclusione dei contratti; 4) violazione degli artt. 64, lett. f), e 67 l. n. 218/1995, per la pendenza in Italia di un giudizio fra le stesse parti e sul medesimo oggetto. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi ritenendoli infondati: la decisione inglese sulla giurisdizione è stata considerata decisoria e passata in giudicato, così come decisoria è la condanna alle spese; inoltre la giurisdizione del giudice inglese risultava coerente con la clausola attributiva di competenza contenuta nell'accordo transattivo ed era già stata riconosciuta in una precedente vicenda "gemella" dalla Cassazione a Sezioni Unite; infine non sussisteva contrasto con l'ordine pubblico né il divieto di riconoscimento ex art. 64, lett. f), poiché il punto decisivo era già coperto dal giudicato sulla giurisdizione inglese e il giudice italiano era privo di giurisdizione sul merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Provincia di Brescia. Ha ritenuto riconoscibili in Italia sia l'Approved Judgment inglese sulla giurisdizione sia l'Order sulle spese, osservando che il provvedimento straniero era decisorio, definitivo e coperto da giudicato, e che non vi era alcuna contrarietà all'ordine pubblico. Ha inoltre confermato la decisione della corte d'appello che aveva accolto la domanda riconvenzionale della controparte e dichiarato il riconoscimento in Italia delle due pronunce inglesi, con conseguente debenza delle spese processuali in favore dell'istituto finanziario. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per la iniziale incertezza sulla giurisdizione, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 64 l. 31 maggio 1995, n. 218

    La Corte ha ritenuto che la decisione straniera sulla giurisdizione, una volta divenuta definitiva, sia riconoscibile in Italia se ricorrono i presupposti di legge e non vi sono profili di contrarietà all'ordine pubblico; il divieto di riconoscimento per pendenza di un processo italiano ex lett. f) non opera quando il tema rilevante è già coperto dal giudicato estero sulla giurisdizione.

  • art. 67 l. 31 maggio 1995, n. 218

    La norma sul procedimento di accertamento del riconoscimento è stata utilizzata come base per l'azione promossa in Italia dalla Provincia e per la domanda riconvenzionale di riconoscimento della controparte.

  • art. 30 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    È richiamato come norma processuale invocata dalla Provincia nel ricorso introduttivo per l'accertamento negativo della riconoscibilità.

  • artt. 281-decies e seguenti c.p.c.

    Sono richiamati quale rito processuale adottato per la domanda di accertamento negativo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di impugnazione utilizzato per denunciare la violazione di legge nei quattro motivi di ricorso.

  • art. 25, primo comma, regolamento UE richiamato in sentenza

    È evocato per evidenziare che, in presenza di una clausola attributiva di competenza, la competenza spetta al giudice designato, salvo diverso accordo tra le parti.

  • art. 36, regolamento UE richiamato in sentenza

    È richiamato per il principio secondo cui la decisione resa in uno Stato membro è riconosciuta negli altri Stati membri senza necessità di procedure particolari; la Corte lo usa come argomento sistematico a sostegno della riconoscibilità della decisione sulla giurisdizione.

  • art. 13 accordo transattivo 25 settembre 2017

    È indicata come clausola attributiva di competenza/giurisdizione in favore del giudice inglese, ritenuta decisiva per fondare la giurisdizione di quest'ultimo.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Una decisione straniera che statuisca sulla giurisdizione, se definitiva e non impugnata, può integrare un provvedimento riconoscibile nell'ordinamento italiano quando abbia carattere decisorio e sia idonea a definire una questione controversa in rito.
  • La condanna alle spese contenuta in un provvedimento straniero segue la riconoscibilità della decisione principale, se questa è riconoscibile e definitiva.
  • Il divieto di riconoscimento per pendenza di un giudizio italiano sul medesimo oggetto non impedisce il riconoscimento della decisione straniera quando il tema decisivo è già coperto da giudicato sulla giurisdizione e il giudice italiano è privo di giurisdizione sul merito.
  • In presenza di una clausola attributiva di competenza contenuta in un accordo tra le parti, il giudice preventivamente adito e designato dalla clausola è legittimato a pronunciarsi sulla propria giurisdizione; tale accertamento, se definitivo, è opponibile anche nel giudizio di riconoscimento.
  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile: il suo ambito si estende non solo alle questioni espressamente dedotte, ma anche a quelle che costituiscono presupposto logico-necessario della decisione.
  • L'assenza di contrarietà all'ordine pubblico è requisito essenziale per il riconoscimento della sentenza straniera e va esclusa quando la decisione estera si inserisce coerentemente nel sistema di regole applicabili e non viola principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionaleRiconoscimento di sentenze straniere
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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