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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34461/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Due società avevano ottenuto l'ammissione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria per un ingente credito da indebito oggettivo, derivante dalla risoluzione di un contratto quadro di cessione periodica di crediti e di mandato all'incasso. Successivamente, assumendo che al momento della risoluzione la società madre del gruppo fosse divenuta socio unico della debitrice, le stesse chiedevano tardivamente l'ammissione del medesimo credito anche al passivo della holding, invocando l'applicazione della disciplina sull'unipersonalità della società di capitali nel testo anteriore alla riforma del 2003. La Corte d'appello rigettava la domanda ritenendo che il credito fosse sorto quando erano stati eseguiti i pagamenti alla debitrice e non già alla data della risoluzione del rapporto, sicché non ricorrevano i presupposti temporali per l'applicazione della norma invocata. Con il ricorso per cassazione le società deducevano, anzitutto, la nullità della sentenza per motivazione solo apparente e contraddittoria: sostenevano che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato il decreto di ammissione al passivo nella procedura della debitrice, attribuendo al giudice delegato una decisione fondata sull'inopponibilità del contratto, mentre in realtà il credito era stato ammesso sulla base della risoluzione del rapporto e della conseguente ripetizione dell'indebito; lamentavano inoltre che non potesse parlarsi di giudicato implicito su questioni non esaminate quando la decisione fosse stata resa applicando la c.d. ragione più liquida. Con gli altri motivi denunciavano violazioni di norme di diritto sostanziale e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il contratto aveva data certa, che era opponibile alla procedura, che la dichiarazione di risoluzione e i pagamenti avevano data certa e che il diritto alla ripetizione dell'indebito era sorto solo con la risoluzione del contratto, non con i singoli pagamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo effettivamente viziata la motivazione della sentenza d'appello per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili: da un lato la Corte territoriale aveva detto che l'ammissione al passivo della procedura della debitrice era avvenuta secondo la ragione più liquida, con assorbimento di ogni altra questione; dall'altro aveva però attribuito al giudice delegato un implicito accertamento di inopponibilità del contratto, che sarebbe incompatibile con una decisione resa senza esame della questione. La Corte ha invece dichiarato inammissibili gli altri motivi, perché investivano questioni sulle quali la sentenza impugnata non aveva pronunciato proprio in ragione dell'assorbimento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2362 c.c.

    richiamato quale disciplina dell'unipersonalità della società di capitali nel testo anteriore alla riforma del 2003, rilevante per verificare la riferibilità temporale del credito al periodo in cui la società era socio unico

  • art. 1173 c.c.

    evocato dalla Corte d'appello per affermare che l'obbligo di restituzione dell'indebito nasce al momento dei pagamenti eseguiti

  • art. 2704 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la data certa del contratto e della sua risoluzione

  • artt. 42, 44, 45, 64-67 e 72 l.fall.

    invocati dai ricorrenti come norme sulla opponibilità e sugli effetti delle procedure concorsuali

  • artt. 19, 36, 49-51 d.lgs. n. 270 del 1999

    richiamati in relazione alla disciplina dell'amministrazione straordinaria

  • artt. 6 e 8 d.l. n. 347 del 2003, conv. in l. n. 39 del 2004

    richiamati dai ricorrenti in tema di amministrazione straordinaria e disciplina speciale del gruppo Parmalat

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro delle violazioni denunciate

  • art. 5 l. n. 52 del 1991

    invocato dai ricorrenti per sostenere l'opponibilità del contratto alla procedura

  • art. 1456 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che la risoluzione aveva fatto sorgere il diritto alla ripetizione

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per fondare la ripetizione dell'indebito

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato implicitamente per il vizio motivazionale denunciato in termini di motivazione apparente/contrasto irriducibile

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati dalla giurisprudenza citata sulla ragione più liquida come base costituzionale del principio processuale

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito è adottata applicando il criterio della ragione più liquida, il giudice non compie accertamenti, neppure impliciti, sulle questioni non esaminate; su tali questioni non si forma giudicato implicito.
  • È viziata da motivazione apparente o da motivazione affetta da contrasto irriducibile la sentenza che, da un lato, dichiari assorbite tutte le altre questioni e, dall'altro, fondi la decisione su un presunto accertamento implicito proprio di una di esse.
  • Le censure di legittimità che investono questioni non esaminate dal giudice di merito sono inammissibili se la sentenza ha esplicitamente dichiarato l'assorbimento delle ulteriori questioni, perché esse dovranno essere riproposte e decise nel giudizio di rinvio.
  • Nel valutare la decorrenza di un credito restitutorio rispetto a una disciplina che collega effetti e responsabilità a un determinato momento temporale, occorre distinguere tra il momento dei singoli pagamenti e quello della risoluzione del rapporto da cui si pretende derivi l'indebito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoTransazioneInadempimento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneInsinuazione e verifica dello stato passivo
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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