Cassazione Penale, Sentenza n. 39205/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del G.U.P. del 9/3/2023 che aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e aveva restituito gli atti al P.M. sulla base del rilievo che la norma incriminatrice (art. 7, commi 1 e 2 del d.l. n. 4/2019 conv. dalla l. n. 26/2019) sarebbe stata abrogata con efficacia differita dal 10/01/2024 dall'art. 1, comma 318, della l. n. 197/2022. Il P.M. deduceva l'abnormità del provvedimento perché ha determinato una stasi ingiustificata del procedimento: alla data del provvedimento la norma era ancora vigente; la futura abrogazione non genera nullità della contestazione; e, in ogni caso, l'eventuale effetto estintivo non avrebbe precluso la possibilità di proseguire con diversa qualificazione del fatto (anche ai sensi dell'art. 316-ter c.p.). Il ricorso lamentava che il G.U.P. ha introdotto una causa di nullità non prevista dall'ordinamento (una "nullità anticipata per abrogazione posticipata") con indebita regressione dell'azione penale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha dichiarato l'abnormità del provvedimento del G.U.P. perché la declaratoria di nullità si fondava esclusivamente sulla previsione di una futura abrogazione differita e non su un vizio formale della contestazione. Si è affermato che la contestazione era stata ritualmente elevata secondo una norma allora vigente; ove la norma fosse stata già abrogata il giudice avrebbe dovuto o pronunciare il non luogo a procedere, o procedere al giudizio e, se del caso, ricondurre il fatto in diversa fattispecie. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Roma - Ufficio G.I.P. per il prosieguo.
Norme richiamate
decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, art. 7, commi 1 e 2
art. 7, commi 1 e 2 del d.l. n. 4/2019, conv. dalla l. n. 26/2019
La norma era vigente al momento della contestazione; la sua futura abrogazione con efficacia differita non legittima la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata mentre la norma era applicabile
legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 318
art. 1, comma 318, della l. n. 197/2022
Prevede l'abrogazione differita della norma incriminatrice con efficacia a partire dal 10/01/2024; la Corte osserva che tale previsione posticipata non giustifica la nullità anticipata dell'atto processuale
La Corte segnala che, anche in presenza di sopravvenuta modificazione/abrogazione della norma specifica, il fatto potrebbe essere ricondotto a fattispecie generiche come quella dell'art. 316-ter c.p., con conseguente inapplicabilità della 'abolitio criminis' automatica
codice di procedura penale, art. 177
Richiamato come principio di tassatività delle cause di nullità; la Corte censura l'introduzione, da parte del G.U.P., di una causa di nullità non prevista dall'ordinamento (nullità anticipata per abrogazione posticipata)
Richiesto come principio di diritto penale intertemporale che il giudice deve applicare per la corretta qualificazione giuridica del fatto alla luce della disciplina nel tempo
Massime di principio
- La contestazione formulata in base a una norma vigente è valida: una successiva o futura abrogazione non produce automaticamente nullità dell'atto processuale già formato
- Il giudice non può dichiarare una nullità anticipata sulla base di un'abrogazione differita; se la norma è effettivamente sopravvenuta abrogata, il giudice deve pronunciare il non luogo a procedere o procedere alla valutazione e alla eventuale ricognizione del fatto in altra fattispecie, non rimandare automaticamente gli atti al P.M.
- È abnorme l'atto del giudice che determina una stasi processuale non necessaria: tale abnormità si configura quando l'atto introduce una causa di nullità non prevista dalla legge o provoca un'indebita regressione del procedimento
- La possibilità che la condotta rientri in fattispecie generali (es. art. 316-ter c.p.) rende spesso irrilevante l'abrogazione della norma specifica ai fini della prosecuzione dell'azione penale
- Va sempre considerato il principio della ragionevole durata del processo: decisioni che determinano ritardi ingiustificati o regressioni procedurali possono essere annullate per abnormità
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