Cassazione Civile, Ordinanza n. 11946/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
La controversia
Un dipendente in servizio presso un presidio sanitario aveva ottenuto in via monitoria un decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni aggiuntive svolte negli anni 2014 e 2015, rese su richiesta dell’azienda sanitaria al di fuori del normale orario di lavoro nell’ambito del programma di assistenza ai pazienti dializzati in periodo estivo. L’azienda aveva opposto il decreto. Il Tribunale aveva accolto la domanda monitoria, ma la Corte d’appello, in riforma, aveva revocato il decreto ritenendo non provati i presupposti del diritto, in particolare l’autorizzazione regionale e le condizioni soggettive richieste dalla disciplina applicabile. Con il ricorso per cassazione il dipendente denunciava, con il primo motivo, violazione di norme processuali e sostanziali e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che le prestazioni erano state effettivamente rese oltre l’orario di servizio, su richiesta dell’ente, e che l’azienda aveva documentato l’impegno orario e il compenso spettante; con il secondo motivo deduceva contraddittorietà/motivazione apparente, perché la Corte territoriale aveva negato l’autorizzazione regionale pur richiamando atti dei Commissari straordinari dai quali essa sarebbe risultata concessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbito il secondo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, nelle prestazioni aggiuntive nel pubblico impiego privatizzato, la mancanza dei presupposti tipici previsti dalla disciplina speciale (in particolare autorizzazione regionale, requisiti soggettivi e determinazione tariffaria) non esclude il diritto del lavoratore, se la prestazione è stata comunque svolta oltre l’orario dovuto e con consenso datoriale, almeno al compenso per lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva applicabile. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda alla luce di tale principio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
invocato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione nella valutazione delle prove
invocato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione nella valutazione delle prove
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa di correttezza nell’esecuzione del rapporto
richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente quanto alla motivazione e al giusto processo
invocato per omesso esame di fatto decisivo
invocato per vizi della motivazione e della sentenza
richiamato dal ricorrente per lamentare motivazione mancante o apparente
richiamato dalla Corte per aderire alla motivazione dei precedenti conformi
indicato come disciplina generale delle prestazioni orarie aggiuntive nel comparto sanitario, subordinata a specifici presupposti
legge di conversione del d.l. n. 402/2001 richiamata nella disciplina delle prestazioni aggiuntive
ritenuto applicabile per riconoscere il compenso quando la prestazione è stata eseguita con consenso datoriale, anche se mancano i presupposti della disciplina speciale
richiamato in relazione al diritto al compenso per lavoro straordinario
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
esclusa l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per mancanza delle condizioni processuali
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il diritto al compenso per prestazioni aggiuntive disciplinate da norme speciali richiede, in via ordinaria, la verifica dei presupposti tipici previsti dalla fonte normativa o contrattuale, tra cui l’autorizzazione dell’autorità competente, gli eventuali requisiti soggettivi del personale e la determinazione del trattamento economico.
- Se le prestazioni sono state comunque rese oltre l’orario dovuto e con consenso datoriale, l’eventuale difetto dei presupposti formali o organizzativi della disciplina speciale non esclude il diritto del lavoratore ad ottenere almeno il compenso per lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva applicabile.
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 2126 c.c. in relazione al lavoro pubblico privatizzato, l’elemento decisivo è il consenso del datore di lavoro alla prestazione effettivamente eseguita; il superamento di limiti interni di spesa o di regole organizzative può rilevare sul piano della responsabilità dei funzionari, ma non elimina di per sé il diritto alla retribuzione della prestazione resa.
- Quando esistono precedenti conformi su una questione di diritto sovrapponibile, la Corte può richiamarne la motivazione e dare continuità all’orientamento già espresso, cassando la decisione che se ne discosti.
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