Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17864/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta dell'Ufficio di iscrizione ipotecaria, ex art. 22 del d.lgs. n. 472/1997, su due immobili e dieci beni mobili del contribuente fino a euro 161.741,77, per IRPEF, IRAP e IVA e sanzioni relative all'anno 2009, in base a un avviso di accertamento per maggior reddito derivante da costi indeducibili. In primo grado la CTP aveva negato la misura cautelare per difetto sia del fumus boni iuris, ritenendo non perfezionata la notifica dell'atto presupposto, sia del periculum in mora. In appello la CTR ha invece ritenuto corretta la notifica dell'avviso di accertamento ex art. 140 c.p.c., ma ha comunque confermato il diniego dell'iscrizione ipotecaria per difetto di periculum; ha inoltre compensato le spese del grado. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 148 e 140 c.p.c. e dell'art. 2700 c.c., sostenendo che la relata non contenesse l'attestazione del deposito in casa comunale e dell'affissione dell'avviso, e che tali omissioni non potessero essere sanate da una successiva attestazione nell'avviso di deposito né dalla sola busta della raccomandata informativa; (2) violazione dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546/1992, per illegittima compensazione delle spese in assenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, perché la decisione impugnata era comunque favorevole al contribuente sul punto decisivo del diniego dell'iscrizione ipotecaria per mancanza del periculum in mora, nonostante la ritenuta regolarità della notifica dell'avviso presupposto. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo illegittima la compensazione delle spese di appello: la CTR aveva fondato la compensazione anche su una ragione erronea, ossia la pretesa fondatezza della censura sulla notifica, e, per il resto, su formule generiche e insufficienti come la particolarità della fattispecie e l'entità del credito erariale. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato come base normativa della misura cautelare richiesta dall'Ufficio a garanzia del credito tributario

  • art. 140 c.p.c.

    per la notificazione a mezzo deposito in casa comunale, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa; la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza

  • art. 148 c.p.c.

    la relata di notifica deve contenere gli elementi relativi agli adempimenti compiuti dal notificante, ma non può attestare fatti non avvenuti alla sua presenza

  • art. 2700 c.c.

    la fede privilegiata dell'atto pubblico copre solo i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    base del sindacato di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario consente la compensazione delle spese solo nei limiti previsti dall'art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis

  • art. 92 c.p.c.

    testo applicabile ratione temporis

    la compensazione è ammessa, nel regime applicabile, in caso di soccombenza reciproca o di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore

Massime di principio

  • Nel procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., il perfezionamento va provato tramite gli adempimenti prescritti dalla norma e, in particolare, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa; la sola indicazione dell'invio o il solo richiamo ad altri atti non sono sufficienti se non risulta documentalmente che la raccomandata sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario.
  • La relata di notificazione fa piena prova soltanto dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; non può coprire con fede privilegiata fatti successivi o comunque non direttamente percepiti dal notificante, come l'effettivo inoltro postale della raccomandata informativa.
  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese richiede una motivazione specifica e non generica: le "gravi ed eccezionali ragioni" devono riferirsi a circostanze concrete della controversia e non possono essere espresse con formule di stile o giustificate da ragioni erronee.
  • In sede di legittimità, la censura sulla compensazione delle spese è ammissibile quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su ragioni illogiche, erronee o non specificamente riferite alla controversia, integrando in tal caso una violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.