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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07643/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda un fondo di proprietà della ricorrente, costituito da un fabbricato con frustolo di terreno e corte retrostante, che la stessa assumeva raggiungibile attraverso la proprietà dei vicini. In primo grado era stata accolta la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e con piccoli mezzi a motore, ritenuta costituita per destinazione del padre di famiglia, con ordine di rimozione degli ostacoli al transito. In appello i proprietari convenuti avevano ottenuto la riforma della decisione: la Corte territoriale aveva escluso sia l'usucapione della servitù, sia la sua costituzione per destinazione del padre di famiglia, sia la possibilità di costituire una servitù coattiva, rilevando in particolare la mancanza di prova dell'apparenza della servitù e la natura meramente tollerata del transito; aveva inoltre ritenuto non adeguatamente allegati i presupposti della servitù coattiva e comunque non dimostrata l'utilità necessaria al passaggio richiesto. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1031, 1061 e 1158 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la prova testimoniale avrebbe dimostrato un passaggio continuo, pubblico e pacifico per oltre vent'anni; 2) violazione degli artt. 1061 e 1062 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse negato la servitù per destinazione del padre di famiglia nonostante lo stato dei luoghi al momento della separazione dei fondi e la presenza di un tracciato idoneo al passaggio; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'esistenza di un sentiero o stradello in ghiaia utilizzato come passaggio al tempo della divisione dei fondi; 4) violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., contestando il diniego della servitù coattiva nonostante l'asserita interclusione della corte retrostante rispetto alla via pubblica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in sostanza, diretto a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito, e comunque perché la motivazione della Corte d'appello non era apparente: il giudice di appello aveva esaminato le deposizioni testimoniali e spiegato perché non fossero decisive ai fini della prova dell'usucapione ventennale. Ha respinto anche i motivi secondo e terzo, rilevando che, ai fini della servitù per destinazione del padre di famiglia, occorre un'apparenza consistente in segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù e preesistenti alla divisione dei fondi; nella specie la Corte territoriale aveva accertato in fatto, con giudizio non censurabile in cassazione, l'assenza di un quid pluris idoneo a rivelare in modo non equivoco l'asservimento. È stato inoltre ritenuto infondato il quarto motivo, perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato i principi sulla servitù coattiva e aveva accertato, in fatto, che il passaggio richiesto avrebbe imposto un sacrificio al fondo servente maggiore del beneficio per il fondo dominante, in cui risultava un'utilizzazione agricola solo marginale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1031 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina generale delle servitù e alla loro costituzione, ma la Corte ha escluso che vi fosse un errore di diritto, trattandosi piuttosto di contestazione della valutazione dei fatti.

  • art. 1051 c.c.

    Norma sulla servitù coattiva di passaggio; la Corte ha ribadito che la domanda può essere accolta solo se ricorrono i presupposti di legge e se il sacrificio imposto al fondo servente non supera il beneficio per il fondo dominante.

  • art. 1052 c.c.

    Norma invocabile anche per esigenze abitative, non solo agricole o industriali; tuttavia resta necessario il bilanciamento tra utilità del fondo dominante e sacrificio del fondo servente, oltre agli ulteriori presupposti di legge.

  • art. 1061 c.c.

    Per usucapione e destinazione del padre di famiglia occorre il requisito dell'apparenza, inteso come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù.

  • art. 1062 c.c.

    Ai fini della destinazione del padre di famiglia rileva lo stato di fatto esistente al momento della cessazione dell'unica proprietà; in mancanza di segni obiettivi di asservimento, la servitù non può ritenersi costituita.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato in tema di usucapione ventennale della servitù; la Corte ha escluso che le censure della ricorrente dimostrassero un errore di diritto, poiché miravano a rivalutare le prove.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    La Corte distingue il vizio di violazione di legge dal sindacato sulla ricostruzione del fatto, e precisa i confini del vizio di motivazione apparente e dell'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Rilevato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato nel precedente sulla servitù coattiva per evidenziare la rilevanza delle esigenze della persona, anche abitative.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel precedente sulla servitù coattiva come fondamento della tutela di esigenze abitative in una prospettiva non meramente dominicale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la violazione di legge sussiste solo quando si contesti un'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se invece si lamenta una cattiva valutazione delle prove o dei fatti di causa, la censura è estranea al vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. e non è ammissibile come errore di diritto.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico della decisione; non ricorre quando il giudice di merito abbia esaminato le prove e spiegato, sia pure sinteticamente, le ragioni del proprio convincimento.
  • Per l'acquisto di una servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia non basta l'esistenza di un percorso di fatto idoneo al transito: occorre la prova dell'apparenza, cioè di segni visibili e permanenti che rivelino in modo univoco la destinazione del bene all'esercizio della servitù.
  • La destinazione del padre di famiglia richiede che lo stato di fatto rilevante sia quello esistente al momento della separazione dei fondi; la prova deve dimostrare che le opere o i segni di asservimento fossero già presenti allora e fossero oggettivamente destinati al passaggio.
  • La servitù coattiva di passaggio, anche quando richiesta per esigenze abitative, può essere riconosciuta solo se ne ricorrono tutti i presupposti legali e se il passaggio imposto non determina per il fondo servente un sacrificio superiore al vantaggio per il fondo dominante.
  • In sede di legittimità, la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della necessità concreta del passaggio, dell'utilità del fondo dominante e del pregiudizio per il fondo servente, se l'accertamento di fatto è congruamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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