Cassazione Civile, Ordinanza n. 26051/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un architetto aveva impugnato in sede disciplinare la sanzione della sospensione per 60 giorni irrogata per asserite plurime violazioni deontologiche, consistite nella diffusione di notizie ritenute false su brogli elettorali e su comportamenti asseritamente deontologicamente e penalmente rilevanti di colleghi candidati alle elezioni dell'Ordine provinciale. Il Consiglio nazionale aveva confermato la sanzione. In cassazione il professionista ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 44 del R.D. n. 2537/1925, degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, lamentando che l'atto di citazione del procedimento disciplinare fosse indeterminato perché riproduceva solo le norme disciplinari asseritamente violate, senza esporre i fatti, con conseguente compromissione del diritto di difesa. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'apparenza della motivazione della decisione impugnata, poiché il Consiglio nazionale si sarebbe limitato a richiamare in modo sintetico la motivazione del provvedimento disciplinare senza indicare specificamente gli elementi di fatto posti a base dell'addebito e della sanzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha affermato che nel procedimento disciplinare degli architetti la specifica contestazione degli addebiti non è richiesta nella fase preliminare, ma deve sussistere nel procedimento disciplinare vero e proprio, al fine di consentire all'incolpato una difesa effettiva. Nel caso concreto, però, la motivazione della decisione del Consiglio nazionale era meramente apparente, perché si limitava a un rinvio generico a fonti esterne e ad atti successivi, senza riportare autonomamente i fatti contestati né consentire il controllo logico-giuridico sulla decisione. Di conseguenza, la Corte ha accolto il ricorso, ha cassato il provvedimento impugnato e ha rinviato al Consiglio nazionale degli architetti, in diversa composizione, per nuovo esame dell'impugnazione disciplinare. Ha inoltre condannato l'ente professionale resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 44 R.D. n. 2537 del 1925
nel procedimento disciplinare degli architetti la contestazione specifica degli addebiti non è imposta nella fase preliminare, ma è necessaria nel procedimento disciplinare vero e proprio, per consentire la difesa dell'incolpato.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno dell'esigenza di una contestazione dei fatti che consenta un'effettiva difesa.
art. 111 Cost.
richiamato sia per l'esigenza di motivazione controllabile sia, più in generale, come parametro di correttezza del provvedimento decisorio.
art. 6 CEDU
richiamato in relazione al diritto dell'incolpato a conoscere in modo sufficientemente preciso gli addebiti per approntare la difesa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge nella disciplina della contestazione disciplinare.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma invocata per censurare l'apparenza/omissione della motivazione.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
richiamato come espressione del principio generale per cui la motivazione degli atti deve rendere percepibili i presupposti di fatto e di diritto.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
richiamato, in parallelo all'art. 3 L. 241/1990, quale espressione dell'obbligo di motivazione comprensibile degli atti amministrativi.
richiamato per la liquidazione e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare professionale la contestazione specifica degli addebiti non è necessariamente richiesta nella fase preliminare, ma deve essere formulata nella fase in cui si apre il vero e proprio giudizio disciplinare, così da garantire all'incolpato il pieno esercizio del diritto di difesa.
- La contestazione è idonea solo se enuncia i fatti materiali addebitati con sufficiente specificità; il mero richiamo alle norme violate o a formule generiche non consente all'incolpato di difendersi adeguatamente.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se l'atto richiamato è conosciuto o agevolmente conoscibile e contiene una motivazione completa, logica e controllabile; il rinvio generico a fonti esterne o a ulteriori atti non integrati nell'atto decisorio dà luogo a motivazione apparente.
- Quando la motivazione si risolve in una doppia relatio priva di autonomo contenuto fattuale, il controllo logico-giuridico della decisione diventa impossibile e la motivazione deve considerarsi sostanzialmente omessa.
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