Cassazione Penale, Sentenza n. 39535/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma di condanna per detenzione di sostanze stupefacenti (kg 51 marijuana e gr. 10 eroina, fatto del 24.6.2014). Il ricorso deduce: (I) vizi sulla quantità e destinazione della droga e sulla aggravante dell'"ingente quantità"; (II) mancata perizia/violazione del diritto di difesa per analisi svolte dalla PG senza notiziare difesa; (III) mancata applicazione del fatto di lieve entità per l'eroina; (IV) vizio di motivazione sulla pena alla luce della sentenza di illegittimità costituzionale n. 40/2019; (V-VII) censure sulla confisca e applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., con riferimenti alla retroattività e alla esclusione della giustificazione mediante evasione fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili: non è possibile in sede di legittimità rivedere il compendio probatorio o riconoscere una diversa destinazione degli involucri; le analisi chimiche svolte d'iniziativa dalla polizia giudiziaria sono valide e non richiedono preventivo avviso al difensore; l'esclusione del fatto di lieve entità e la quantificazione della pena sono state motivate coerentemente, con corretta rimodulazione alla luce della declaratoria di incostituzionalità; le doglianze sulla confisca sono inammissibili o prive di pregio, avendo i giudici territoriali valutato l'assenza di redditi idonei a giustificare i beni e ritenuto applicabile la disciplina della confisca "allargata" anche a cespiti acquisiti anteriormente per la natura di misura di sicurezza. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
Norma che punisce la illecita coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, preparazione, trasporto, detenzione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti; nel caso la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie per la detenzione delle quantità sequestrate
d.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2
Aggravante per l'"ingente quantità" di stupefacente; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante nei limiti della valutazione del principio attivo e in conformità alla giurisprudenza di legittimità richiamata
Disposizioni attuative cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Richiamata come norma procedurale relativa ai motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per descrivere le censure dedotte
Norma che disciplina il criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione che ripropongono questioni già decise in appello; la Corte ha ritenuto alcuni motivi generici e ripetitivi inammissibili per tentativo di rivalutazione del merito
Consente alla polizia giudiziaria di compiere attività tecniche e accertamenti per la formazione dell'informativa di reato; la Corte ha ritenuto che le analisi chimico-tossicologiche eseguite d'iniziativa dalla PG non richiedano preventiva notifica al difensore
Corte Cost., sent. n. 40/2019
Dichiarazione di illegittimità costituzionale relativa a parti dell'art. 73 d.P.R. 309/90; la Corte d'appello ha dovuto riadeguare la pena secondo il nuovo quadro edittale e la Cassazione ha confermato che la rideterminazione in appello non deve seguire un criterio meramente aritmetico rispetto alla pena precedente
Principi per la determinazione della pena; utilizzata per giustificare la rimodulazione della pena alla luce della sentenza costituzionale
Disposizione sulle misure di sicurezza e loro disciplina temporale; richiamata per sostenere che le misure soggiacciono alla disciplina in vigore al momento della loro applicazione
Richiama l'art. 200 in tema di misure di sicurezza; usata per argomentare la non retroattività di norme più favorevoli solo se incompatibili con la natura della misura
Norma che disciplina la confisca per sproporzione (c.d. confisca "allargata"); la Corte ha ritenuto che la disciplina processuale di determinazione della sproporzione possa trovare applicazione e che la disposizione della legge n. 161/2017 (art. 31) sia applicabile anche a beni acquisiti anteriormente, data la natura di misura di sicurezza
D.L. 306/1992, art. 12-sexies (ora disciplina antecedente all'art. 240-bis)
Precedente disciplina della confisca "allargata" richiamata per stabilire continuità di valutazione della sproporzione rispetto alla normativa successiva
Legge 17 ottobre 2017, n. 161, art. 31
Prevede che il condannato per reato-spia non possa giustificare la provenienza dei beni sulla base del provento dell'evasione fiscale; la Corte ha affermato l'applicabilità di tale divieto anche a beni acquisiti prima dell'entrata in vigore, per la natura di misura di sicurezza
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio: le censure che mirano a una diversa lettura dei fatti o a ricostruzioni alternative dei dati probatori sono inammissibili o infondate salvo vizi di diritto evidenti.
- Le analisi chimico‑tossicologiche eseguite d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, nell'immediatezza del fatto e ai fini dell'informativa, rientrano nelle attività ex art. 348 c.p.p. e non richiedono necessariamente preventiva comunicazione al difensore, purché siano rispettate le garanzie metodologiche e non vi sia commistione dei campioni.
- L'aggravante dell'"ingente quantità" va valutata in concreto tenendo conto del principio attivo e della giurisprudenza di legittimità: le discussioni sui valori soglia richiedono argomentazioni specifiche e non possono basarsi su mere affermazioni generiche.
- A seguito di una declaratoria di incostituzionalità che incide sul quadro sanzionatorio, il giudice d'appello deve rivedere la pena secondo i parametri dell'art. 133 c.p., ma non è vincolato a un calcolo aritmetico che riproduca meccanicamente la pena precedente.
- La confisca "allargata" (o per sproporzione) e la disciplina introdotta nel 2017 devono essere valutate in relazione alla natura della misura: la giurisprudenza ammette l'applicazione di talune disposizioni anche a beni acquisiti anteriormente, e grava sul condannato l'onere di dimostrare la lecita provenienza; l'eccezione fondata su proventi derivanti da evasione fiscale è di regola preclusa ove la norma lo stabilisca.
- Le impugnazioni generiche o che attengono a valutazioni di merito sulla sproporzione dei beni sono spesso inammissibili in cassazione se non corredate da specifici elementi di diritto o di fatto che ne consentano l'esame in sede di legittimità.
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