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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39522/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma di condanna per il reato di cui all'art. 590-bis c.p. (fatto del 12/10/2017), deducendo: 1) violazione di legge per l'improcedibilità del reato in relazione all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 che ha reso il reato procedibile a querela della persona offesa (con particolare rilievo per la mancata proposizione di querela nei termini ex art.85 d.lgs.150/2022); 2) violazione di legge e vizio di motivazione nel diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis c.p. Sono stati inoltre depositati motivi nuovi insistendo sull'improcedibilità per difetto di querela ai sensi dell'art.85 del citato decreto legislativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione di improcedibilità: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in quanto, con l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (30/12/2022), il reato è divenuto procedibile a querela della persona offesa e la disciplina transitoria (art.85) si applica ai procedimenti in corso; non risultando proposta querela nei termini, l'azione penale è divenuta improcedibile. Non si è pertanto proseguito sull'esame del merito (ad es. art.131-bis), essendo la causa estinta per mancanza del presupposto della querela.

Norme richiamate

  • art. 590-bis c.p.

    Norma che disciplina il reato per cui era stato condannato il ricorrente (atti persecutori). La Cassazione ha ritenuto che, in seguito al d.lgs. n.150/2022, tale reato è diventato procedibile a querela della persona offesa nelle fattispecie prive di aggravanti.

  • d.lgs. n.150/2022

    Ha modificato la procedibilità del reato di cui all'art.590-bis c.p., rendendolo procedibile a querela della persona offesa salvo la presenza di determinate aggravanti che mantengono la procedibilità d'ufficio. La modifica è stata applicata ai processi in corso tramite la norma transitoria.

  • art. 85 d.lgs. n.150/2022 (norma transitoria)

    Stabilisce che la nuova disciplina si applica ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore del decreto; pertanto, per i procedimenti pendenti, se non è stata proposta querela nei termini, l'azione penale è improcedibile.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Nel caso concreto la Cassazione non si è pronunciata sul merito della sua applicabilità perché ha ritenuto l'azione penale improcedibile per mancanza di querela, rendendo la questione meramente eventuale.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente per l'ammissione dei motivi: consente la presentazione di motivi nuovi in Cassazione nei limiti previsti; la Corte ha comunque valutato e accolto il motivo sul vizio di procedibilità.

Massime di principio

  • Quando una legge sopravvenuta rende un reato procedibile a querela e la norma transitoria la estende ai processi in corso, l'assenza di querela nei termini determina l'improcedibilità dell'azione penale e l'annullamento senza rinvio della sentenza.
  • È necessario verificare sempre la presenza di circostanze aggravanti che mantengono la procedibilità d'ufficio; se ricorrono, la modifica della procedibilità non opera e il procedimento può proseguire.
  • Se l'azione penale è dichiarata improcedibile per difetto di querela, le questioni di merito (es. cause di non punibilità come l'art.131-bis) restano in massima parte ininfluenti e non vengono esaminate, salvo diversa ricostruzione che renda procedibile il reato.
  • La disciplina transitoria va controllata con attenzione nei procedimenti pendenti: l'eccezione di improcedibilità deve essere sollevata tempestivamente e può essere decisiva anche in sede di cassazione.
  • La rinuncia o la mancata proposizione della querela da parte della persona offesa può estinguere la titolarità dell'azione penale; occorre distinguere tra mancata presentazione, proposizione tardiva e rinuncia espressa della querela.
  • L'introduzione di nuovi motivi in Cassazione (ai sensi dell'art.173 disp. att.) è possibile ma la Corte decide sui profili di diritto che incidono sulla procedibilità prima di esaminare eventuali questioni di merito.

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