Cassazione Penale, Sentenza n. 39525/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002 per aver, in occasione della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 15/12/2016, dichiarato una composizione del nucleo familiare e redditi per l'anno 2015 non corrispondenti al vero. In particolare la dichiarazione indicava un reddito complessivo del nucleo pari a €859,00 mentre gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno rilevato che, in base alle risultanze anagrafiche, il nucleo effettivo (incl. Squaddara Gabriele) aveva percepito €18.763,28. La difesa ha sostenuto che la convivenza anagrafica non corrispondeva a convivenza di fatto, che i figli non convivevano con il padre nonostante la registrazione anagrafica e che mancava l'elemento soggettivo del reato; ha inoltre invocato l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la valutazione dei giudici di merito. Ha ritenuto corretta la valutazione probatoria che attribuisce rilievo alla certificazione dello stato di famiglia (convivenza anagrafica) salvo che il richiedente non dimostri il contrario; ha ricordato che la rilettura del fatto probatorio in sede di legittimità è preclusa salvo macroscopica illogicità che qui non risulta. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. per la mancanza della "particolare tenuità" dell'offesa, data la pluralità delle dichiarazioni mendaci e la significativa differenza fra reddito dichiarato ed effettivo. Ha altresì confermato il diniego delle attenuanti generiche, motivato con la condotta processuale non collaborativa e con precedenti penali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che sanziona le dichiarazioni mendaci rese per ottenere il patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha confermato che la dichiarazione falsa sulla composizione del nucleo familiare e sui redditi integra il reato.
Riferimento alla nozione dei componenti del nucleo familiare rilevanti ai fini del patrocinio: la Corte interpreta la nozione in correlazione con la famiglia anagrafica.
art. 79, comma 1, lett. b) d.P.R. 115/2002
Usata per confermare che per il calcolo della situazione patrimoniale rileva la famiglia anagrafica risultante dallo stato di famiglia, salvo prova contraria a carico del richiedente.
Norma che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che l'esimente richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento e che nel caso specifico tali requisiti non sussistono.
art. 62-bis, art. 132 e art. 133 cod. pen.
Richiamati in tema di attenuanti generiche e determinazione della pena: la Corte conferma che il giudice del merito può valutare e, se fondato, escludere le attenuanti basandosi sugli elementi della personalità e della condotta (qui: condotta processuale e precedenti).
Norma richiamata per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, applicata per la somma di €3.000.
Massime di principio
- La certificazione anagrafica (stato di famiglia) costituisce presunzione rilevante di convivenza ai fini del gratuito patrocinio; chi richiede il beneficio ha l'onere di provare che la situazione anagrafica non corrisponde alla convivenza di fatto.
- In sede di legittimità la rivalutazione integrale delle prove e della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito è vietata salvo che la motivazione sia macroscopicamente illogica o contraddittoria.
- L'esimente della "particolare tenuità" (art. 131-bis c.p.) richiede congiuntamente la minima offensività del fatto e la non abitualità del comportamento; una rilevante discrepanza tra reddito dichiarato e reddito accertato e la molteplicità delle dichiarazioni mendaci ostano all'applicazione dell'esimente.
- La sola giovane età del dichiarante non è di per sé sufficiente a riconoscere l'esclusione della punibilità né automaticamente le attenuanti; va valutata insieme ad altri elementi della personalità e della condotta.
- La mancata collaborazione processuale e l'esistenza di precedenti penali possono giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e influenzare la determinazione della pena.
- Quando la differenza tra quanto dichiarato e quanto accertato è prossima alla totalità del reddito effettivo, è probabile che il giudice ne trarrà rilievo ai fini della responsabilità e del diniego delle attenuanti.
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