Cassazione Penale, Sentenza n. 39529/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e gli aveva inflitto pena e la revoca della patente ex art. 222 cod. strada. Motivo I: censura della revoca della patente ai sensi dell'art. 222 cod. strada, sulla base della pronuncia di illegittimità costituzionale che limiterebbe l'automatismo della revoca; si deduceva motivazione apparente della Corte territoriale, perchè questa avrebbe richiamato parametri generici (gravità della violazione, entità del danno) senza indicare il percorso logico. Motivo II: vizio processuale per mancata impugnazione, a detta della Corte d'appello, dell'ordinanza di riconoscimento della legittimazione della parte civile (artt. 80 e 586 cod. proc. pen.), con doglianza sulla corretta applicazione delle norme processuali
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la Corte di merito ha applicato i criteri richiesti dalla norma (valutazioni in relazione all'entità del danno, alla gravità della violazione commessa e al pericolo della ulteriore circolazione) e ha motivato richiamando fatti pertinenti (velocità eccessiva in centro, attraversamento su strisce, scarsa visibilità). Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico e, comunque, ininfluente perché la Corte di appello ha comunque valutato e motivato sulla legittimazione della parte civile. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non è stata disposta la condanna alle spese in favore della parte civile, ritenendo che le conclusioni depositate davanti alla Corte non abbiano apportato un contributo utile alla decisione
Norme richiamate
valutazioni in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della sanzione accessoria (revoca della patente) purché collegata a specifiche valutazioni sui criteri indicati; non è necessaria alcuna automatica deroga se la motivazione mette in relazione i fatti concreti con i criteri normativi
art. 218, comma 2 Codice della Strada
Richiamato come criterio interpretativo per la graduazione delle sanzioni accessorie: la decisione deve fondarsi sull'entità del danno, sulla gravità della violazione e sul rischio di ulteriore pericolo
Norma che incrimina l'omicidio stradale; la Corte ha considerato i fatti (velocità, investimento su strisce, scarsa visibilità) come pertinenti alla valutazione della gravità della violazione ai fini della sanzione accessoria
art. 586 Codice di Procedura Penale
Richiamato nel quadro delle impugnazioni delle ordinanze interlocutorie: la Corte ha rilevato che, anche se la difesa contesta la mancata impugnazione specifica dell'ordinanza, la Corte di merito è comunque entrata nel merito della questione e l'obiezione è risultata aspecifica
art. 616 Codice di Procedura Penale
Norma applicata per la condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000
art. 80 Codice di Procedura Penale
Citato con riferimento alla legittimazione della parte civile e alle modalità di impugnazione: la Corte ha ritenuto la questione risolta nel merito dalla Corte d'appello
Massime di principio
- La revoca della patente dopo condanna per reati stradali può essere confermata anche se è stata censurata una parte normativa: è necessario che la motivazione colleghi esplicitamente i fatti concreti ai criteri di legge (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione)
- La censura per motivazione "apparente" richiede la dimostrazione che il giudice non abbia operato alcun collegamento logico tra i fatti accertati e la sanzione; elencare parametri senza applicarli ai fatti può essere insufficiente, ma la presenza di riferimenti fattuali pertinenti (es. velocità, prossimità di strisce, scarsa visibilità) è spesso ritenuta adeguata
- Le questioni processuali riguardanti l'impugnazione di ordinanze interlocutorie devono essere dedotte con specificità: se la Corte d'appello affronta e decide sul merito, l'obiezione formale di mancata impugnazione perde efficacia
- Chi propone ricorso in Cassazione deve evitare motivi aspecifici: l'inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
- La parte civile ha diritto alle spese solo se ha effettivamente contribuito in modo utile alla decisione; in giudizi camerali o per iscritto anche memorie scritte possono valere, ma una opposizione generica ai motivi non è sufficiente per ottenere la liquidazione
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