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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39518/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per omicidio colposo in relazione a un sinistro del 25.01.2014. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione di legge perché la Corte territoriale non avrebbe valutato adeguatamente l'improvviso ingresso sulla carreggiata dell'autovettura condotta dalla vittima (contromano) e la prevedibilità dell'evento e la possibilità di eseguire manovre di emergenza; 2) violazione di legge e vizio di motivazione perché i giudici di merito avrebbero mantenuto le statuizioni civili nonostante l'assicurazione avesse già risarcito integralmente la parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico: la sentenza impugnata aveva motivato in modo logico che il ricorrente non aveva neppure tentato di frenare, pur avendo ampia visuale, e che la velocità tenuta (75 km/h in un tratto con limite 60 km/h) era causa dell'impossibilità di evitare o attenuare l'urto, rilevando violazioni degli artt. 142 e 141 del codice della strada. Il secondo motivo è risultato privo di prova e infondato: la parte civile ha diritto a partecipare al processo anche se il danno è stato già risarcito, poiché la decisione penale incide sul risarcimento. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali, una sanzione pecuniaria di euro 3000 alla cassa delle ammende e la rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile Conte Michelina, liquidate in euro 3000 oltre accessori. Di fatto la condanna penale confermata nei gradi precedenti rimane valida.

Norme richiamate

  • art. 142 cod. della strada

    Il superamento del limite massimo di velocità è stato ritenuto fattore causale: non solo infrazione formale ma elemento che ha impedito al conducente di arrestare il veicolo in tempo e di evitare l'ostacolo.

  • art. 141 cod. della strada

    La norma sull'adeguatezza della velocità alle condizioni della strada è stata interpretata come obbligo di modulare la velocità in modo da poter arrestare o evitare ostacoli nel proprio campo di visibilità; la sua violazione integra responsabilità quando impedisce manovre efficaci.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 22138/2016 e Sez. 3, n. 17509/2018)

    Principio richiamato che la parte civile ha diritto a partecipare al processo anche se ha ricevuto l'integrale risarcimento, perché la decisione penale influenza la responsabilità civile e il ristoro economico.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000 (richiamata)

    Citata in relazione al tema dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto qui che non ricorra una causa di esclusione della sanzione pecuniaria, imponendo la multa.

Massime di principio

  • Il fatto che un terzo entri contromano non esclude automaticamente la responsabilità del conducente investito: va valutato se il conducente poteva prevedere e reagire all'ostacolo (visibilità, velocità, tentativi di frenata o sterzata).
  • La velocità eccedente il limite può costituire non solo violazione formale dell'art. 142 c.d.s. ma anche violazione dell'obbligo di adeguare la velocità alle condizioni della strada (art. 141 c.d.s.) e parametro causale della responsabilità penale per omicidio colposo stradale.
  • L'assenza di manovre atte ad evitare o attenuare l'impatto (es. mancata frenata) è un elemento probatorio decisivo che può legittimare la condanna anche quando l'altra vettura si sia immessa improvvisamente sulla carreggiata.
  • La parte civile conserva il diritto di partecipare al giudizio anche se ha ottenuto il risarcimento integrale dall'assicurazione; la decisione penale influirà comunque sul diritto al risarcimento e sulle statuizioni civili.
  • Chi deduce l'avvenuto risarcimento o la duplicazione del danno deve fornire adeguata prova; allegazioni non documentate risultano ininfluenti ai fini della cassazione.
  • In caso di ricorso inammissibile per aspecificità, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria; è importante che il ricorso confronti concretamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

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