Cassazione Penale, Sentenza n. 39530/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due gruppi di censure: 1) vizio di motivazione e errata valutazione delle prove (art. 192 c.p.p.), con specifica doglianza sulla eccessiva fiducia nella consulenza tecnica della Procura e nella testimonianza dell'agente Falcomer, nonché sulla mancata considerazione di ricostruzioni alternative della dinamica dell'incidente e su presunte carenze nella valutazione delle velocità dei mezzi; 2) richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (richiamando artt. 157, 158, 160, 161 c.p. e art.129 c.p.p.), sostenendo che i termini di prescrizione sono decorso e che la Corte d'appello non ha risposto all'eccezione.
La decisione
Il Supremo Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le valutazioni sui fatti (ricostruzione della dinamica del sinistro, affidamento sulla consulenza tecnica e sugli accertamenti di polizia) attengono al merito e siano supportate da motivazione logica e coerente, per cui non sindacabili in sede di legittimità salvo macroscopici vizi logici, non riscontrati. Quanto alla prescrizione, la Corte ha rigettato la doglianza ritenendo applicabile l'aumento dei termini di prescrizione previsto dall'art. 157, comma 6 (legge 5/12/2005, n.251) con conseguente allungamento del termine ordinario fino a 14 anni e ulteriori aumenti per interruzioni, per cui la prescrizione non era maturata. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina i criteri di valutazione della prova. La Corte di Cassazione interpreta che non può rivedere le valutazioni di merito sulle prove se queste sono sorrette da motivazione logica e sufficiente; sindacato ammesso solo in presenza di macroscopici vizi logici o omissioni di elementi decisivi.
Riferimento alla norma sull'omicidio colposo (art. 589) e al relativo comma 2 come parametro per l'apprezzamento delle circostanze: la Corte d'appello ha rideterminato la pena concedendo circostanze attenuanti equivalenti rispetto alla fattispecie aggravata richiamata.
Norma sulla prescrizione. La Corte ha richiamato il comma 6 introdotto dalla legge 5/12/2005 n.251 che ha aumentato i termini di prescrizione per determinati reati; applicando tale criterio il termine di prescrizione non era ancora maturato.
Norme complementari sulla prescrizione; richiamate dalla difesa ma la Corte le ha valutate nel complesso con l'art.157 e con gli effetti degli atti interruttivi, con esito negativo per la tesi della prescrizione.
Norma sulle cause di non punibilità. La difesa aveva invocato una verifica di cause estintive/non punibilità; la Corte ha ritenuto l'eccezione generica e infondata alla luce dei termini di prescrizione e degli elementi processuali.
Ha introdotto il comma 6 all'art. 157 c.p. (raddoppio di taluni termini di prescrizione); la Corte l'ha applicata per escludere la maturazione della prescrizione del reato.
Consente la condanna al versamento alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o infondati; la Corte ha comminato euro 3.000 al ricorrente ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la rinnovazione del giudizio sui fatti semplicemente proponendo una diversa versione: il sindacato è limitato alla verifica della logica e completezza della motivazione dei giudici di merito; bisogna dimostrare vizi logici macroscopici o omissioni rilevanti per ribaltare le valutazioni probatorie.
- Le valutazioni tecniche e le ricostruzioni della dinamica di incidenti stradali sono tipicamente questioni di merito affidate al giudice di merito; per contestare una consulenza occorre segnalare specifici errori metodologici o profili di manifesta illogicità o violazioni procedurali che ne inficino l'attendibilità.
- Le eccezioni di prescrizione richiedono un calcolo preciso dei termini e la considerazione degli aumenti o raddoppi introdotti da norme successive (es. art.157, comma 6 legge 251/2005) e degli eventuali atti interruttivi: una generica affermazione di estinzione per prescrizione è insufficiente in Cassazione.
- Quando si solleva l'inammissibilità di un provvedimento o la declaratoria di estinzione del reato, è fondamentale esporre con chiarezza dati cronologici e normativi (date degli atti, natura degli interruttivi, termine di prescrizione applicabile) per consentire alla Corte di legittimità un controllo adeguato.
- Ricorrere in modo infondato o senza argomentazioni tecniche solide può comportare la condanna alle spese e sanzioni (ad es. versamento alla Cassa delle ammende); valutare attentamente la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
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