Cassazione Penale, Sentenza n. 39519/2023 del 29/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che lo aveva dichiarato responsabile del reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002 per aver falsamente dichiarato, nella domanda di ammissione al patrocinio gratuito del 17/06/2015, un reddito familiare per l'anno 2014 pari a euro 6.000 quando il reddito reale era superiore. In particolare deduceva: I) vizio di motivazione per aver imposto l'onere di indicare nella dichiarazione la possidenza di beni mobili registrati; II) violazione di legge per la presunta erronea applicazione dell'art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. 115/2002.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e aspecificità dei motivi, non avendo il ricorrente confutato la doppia conforme di condanna (primo grado e appello) che aveva accertato l'omessa dichiarazione di un reddito di euro 3.207 percepito come titolare di ditta individuale, omissione ritenuta sorretta da dolo generico. La Corte ha richiamato il principio secondo cui costituisce il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 la condotta di false dichiarazioni o omissioni, anche parziali, nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 95
L'art. 95 punisce le false dichiarazioni o omissioni nelle istanze per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha interpretato la norma nel senso che anche omissioni parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione integrano il reato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza dei requisiti economici per il beneficio.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 79, comma 1, lett. c)
Il ricorrente lamentava una errata applicazione di questa disposizione; la Corte ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente confrontata con le risultanze di fatto accertate nelle precedenti decisioni, per cui non ne ha dato seguito.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata come principio relativo all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto non sussistente tale causa e quindi ha disposto la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La presentazione di false dichiarazioni o l'omissione, anche parziale, di dati rilevanti in una domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato integra il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002, a prescindere dall'esito concreto sulla sussistenza dei requisiti economici.
- In caso di ricorso per cassazione occorre affrontare in modo specifico e motivato le ragioni di fatto e di diritto già ritenute dai giudici di merito; censure generiche o aspecifiche comportano l'inammissibilità.
- La 'doppia conforme' (conferma in secondo grado) rende più difficile la prospettazione di errori di fatto in Cassazione: è necessario dimostrare errori probatori o violazioni di diritto direttamente rilevanti e specifiche.
- Nelle domande per il patrocinio gratuito è fondamentale dichiarare in modo completo tutti i redditi e i beni rilevanti (compresi redditi da ditta individuale e beni mobili registrati) per evitare profili di responsabilità penale.
- Chi propone ricorso in cassazione deve valutare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità per motivi qualora le censure siano manifestamente infondate o generiche.
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