Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01041/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Lecce, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero ex art. 310 c.p.p., ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione al reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e ha applicato nei confronti di Anna Daniela Manzi la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La ricorrente contestava: (i) l'ammissibilità dell'appello del P.M. per difetto di specificità; (ii) la carenza probatoria e la violazione del principio del giudicato cautelare relativamente alla ricostruzione del reato associativo, nonché l'erronea valorizzazione di rapporti professionali e familiari come indici di appartenenza al sodalizio; (iii) la mancanza di motivazione circa la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione e la sproporzione/insufficiente adeguatezza della misura personale anziché di misure interdittive dell'ente; (iv) vizi di motivazione e applicazione di legge in relazione agli articoli citati del codice penale e del codice di procedura penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. In particolare: (i) ha dichiarato infondato il motivo relativo all'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero, affermando che l'appello che contesti il mancato riconoscimento della gravità indiziaria è ammissibile anche se non ripropone espressamente le esigenze cautelari originarie; (ii) ha ritenuto fondate le censure relative all'assenza del requisito della gravità indiziaria per il reato associativo, osservando che il Tribunale del riesame ha fatto ricorso ad argomentazioni assertive e non ha adeguatamente confrontato la propria ricostruzione con le motivazioni dettagliate del G.I.P., avendo inoltre sovrapposto indebitamente concorso nel reato e associazione per delinquere; (iii) ha accolto le censure sulle esigenze cautelari, rilevando la carenza di elementi che dimostrassero la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione e la mancata valutazione, sotto il profilo di adeguatezza e proporzionalità, delle misure interdittive applicabili all'ente (d.lgs. 231/2001) come alternativa più idonea alla limitazione della libertà personale; (iv) ha inoltre affermato il principio di obbligo del P.M. ad attivare l'accertamento della responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001 quando siano presenti elementi idonei. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata senza rinvio e la misura cautelare revocata.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La fattispecie di associazione per delinquere richiede, anche a livello di gravità indiziaria, la dimostrazione di una struttura organizzativa minima e della consapevolezza durevole dei singoli di partecipare a un sodalizio. Non può desumersi dall'ordinaria commissione di più reati né dalla mera pluralità di compagini societarie o da rapporti di lavoro/familiari.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    L'appello del Pubblico Ministero avverso il provvedimento di diniego di misura cautelare per mancata gravità indiziaria è ammissibile anche se si limita a contestare la valutazione della gravità indiziaria; il Tribunale dell'appello deve riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, comprese le esigenze cautelari, salvo che il G.I.P. si sia già pronunciato su specifici requisiti, nel qual caso serve specifica impugnazione.

  • art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle doglianze processuali sull'ammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha comunque ritenuto applicabile la giurisprudenza che consente l'appello del P.M. teso a rivedere la valutazione della gravità indiziaria anche senza dettagliata riproposizione delle esigenze cautelari.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Queste norme sono la cornice processuale per le censure in Cassazione: lett. b) per erronea applicazione della legge penale, lett. c) per vizio di motivazione. La Corte ha valutato la correttezza dell'applicazione della norma penale sull'associazione e l'adeguatezza della motivazione del tribunale.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Riferimento procedimentale nel corpo del provvedimento di riesame (riesame ex art. 309) utile alla ricostruzione delle condotte e dei precedenti valutativi; non modifica i principi relativi al vaglio di gravità indiziaria.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della esposizione dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha trattato il ricorso nei limiti consentiti dalla disciplina sulle motivazioni.

  • art. 112 Cost.

    Richiamato per distinguere la responsabilità dell'ente (d.lgs. 231/2001) dalla obbligatorietà dell'azione penale: la disciplina 231 non è soggetta all'obbligatorietà dell'azione penale ex art. 112, ma non esonera il P.M. dall'obbligo di attivarsi per l'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando sussistano elementi idonei.

  • d.lgs. n. 231/2001 (art. 58 richiamato)

    Stabilisce la responsabilità da reato degli enti e disciplina le modalità di archiviazione; la Corte ha interpretato che il P.M. è tenuto ad attivare l'accertamento dell'illecito dell'ente quando vi siano elementi idonei, e che le misure interdittive idonee contro l'ente possono rendere non necessarie misure cautelari personali ulteriori e più invasive.

Massime di principio

  • L'appello del Pubblico Ministero che contesti esclusivamente la mancanza di gravità indiziaria è ammissibile; il giudice dell'appello deve riesaminare la vicenda cautelare nella sua interezza, comprese le esigenze cautelari, salvo che il G.I.P. si sia già pronunciato su specifici requisiti.
  • Per configurare l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) occorrono, anche a livello di gravità indiziaria, elementi che evidenzino una struttura organizzativa minima e la consapevolezza durevole dei partecipanti di far parte di un sodalizio; non è sufficiente la mera commissione di più reati, l'uso di prestanome o i legami professionali/familiari.
  • Il giudice che riforma una decisione cautelare deve confrontarsi criticamente con le motivazioni del G.I.P.; non sono ammesse valutazioni meramente assertive che non rispondano alle argomentazioni già sviluppate in precedenza.
  • La valutazione della proporzionalità e dell'adeguatezza della misura cautelare personale deve tener conto anche delle misure interdittive applicabili all'ente (d.lgs. 231/2001): se il rischio di reiterazione è connesso all'operatività dell'ente, la misura interdittiva sull'ente può essere più idonea e rendere non necessarie limitazioni personali.
  • Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di attivare l'accertamento della responsabilità dell'ente quando vi siano elementi idonei; l'eventuale mancata attivazione non legittima la compressione non necessaria dei diritti della persona fisica.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) deve essere motivata con elementi concreti e attuali; la mera riferibilità di reati a periodi temporali passati non è sufficiente a giustificare una cautela personale se non emerge una probabilità attuale e concreta di reiterazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.