Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12311/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso la decisione del Tribunale di Vibo Valentia che aveva rifiutato di applicare la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Raffaele Pardea per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), nonostante la condanna di primo grado a 18 anni. Il ricorrente denunciava violazioni di legge (art. 274 e 275 c.p.p.) e vizi di motivazione riguardo alla valutazione del pericolo di reiterazione, contestando che il Tribunale avesse sottovalutato la gravità della condanna, dato rilievo al fatto che i fatti risalivano fino al 19 dicembre 2019 e prospettato esiti alternativi del processo non ancora definitivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la misura cautelare sia rimessa ai giudici di merito e che la Cassazione possa intervenire solo in caso di mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e). Ha confermato il principio per cui la condanna in primo grado costituisce un fatto nuovo rilevante ma non genera automatismo nell'applicazione della custodia cautelare: il giudice deve verificare le esigenze cautelari tenendo conto dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e di eventuali elementi sopravvenuti (art. 275, comma 1-bis c.p.p.). Nel caso concreto il Tribunale del riesame ha valutato coerentemente che la partecipazione contestata era cessata almeno dal 19/12/2019 (oltre cinque anni prima della richiesta), non risultavano elementi di perdurante pericolosità o contatti con i sodali e pertanto la presunzione di necessità della custodia (anche in presenza di pena elevata) era stata efficacemente superata. Per questi motivi il ricorso del Ministero è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Reato contestato (associazione mafiosa), rilevante perché è tra i reati per i quali può operare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275 c.p.p.

  • art. 274 c.p.p.

    Individua le esigenze cautelari (fra cui quelle riferite alla reiterazione del reato) che giustificano l'applicazione delle misure personali; il giudice deve accertarne la sussistenza in concreto.

  • art. 275 c.p.p.

    Prevede che, in caso di condanna in primo grado, l'esame delle esigenze cautelari sia condotto tenendo conto "anche" dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti; non introduce automatismi di applicazione della misura.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Prevede una presunzione relativa di necessità cautelare per reati con pena elevata, ma tale presunzione può essere superata da elementi che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari (es. tempo trascorso, assenza di condotte successive).

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    "mancanza o manifesta illogicità della motivazione"

    Limita la cognizione della Cassazione sui provvedimenti cautelari: le doglianze sulla valutazione dei gravi indizi o delle esigenze cautelari assumono rilievo in Cassazione solo se configurano una mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    Norma richiamata rispetto alla procedura scritta per il trattamento del ricorso (modificata dal d.l. n. 29/2024, convertito dalla L. n. 120/2024), qui applicata al procedimento.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma richiamata nella giurisprudenza per orientare l'esegesi della presunzione di pericolosità: impone di considerare espressamente il tempo trascorso e le circostanze sopravvenute nella valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 41-bis O.P.

    Citato in fatto come riferimento al regime carcerario del padre del condannato; non è stato determinante nella decisione sulla misura cautelare del ricorrente ma costituisce contesto familiare di rilievo fattuale.

Massime di principio

  • La condanna in primo grado è un elemento nuovo rilevante per valutare l'applicazione di misure cautelari, ma non comporta automaticamente l'applicazione della custodia in carcere.
  • Il giudice deve valutare le esigenze cautelari considerando l'esito del processo, le modalità del fatto e gli elementi sopravvenuti (es. tempo trascorso, assenza di condotte successive) che possono superare la presunzione di necessità della misura.
  • La Corte di Cassazione, nei ricorsi avverso provvedimenti di riesame, ha cognizione limitata e interviene solo per vizi di legge o per mancanza/manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e).
  • Un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte collegabili alla pericolosità può costituire elemento idoneo a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari, anche quando sussiste una condanna con pena elevata.
  • Nelle richieste cautelari fondate sulla presunzione (reati con pena elevata) l'onere probatorio per dimostrare la persistenza del pericolo di reiterazione grava sul richiedente la misura; la difesa può contrastare la presunzione con elementi concreti di cambiamento o di cessazione delle condotte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.