Cassazione Penale, Sentenza n. 12244/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per guida notturna in stato di ebbrezza con incidente (art.186 C.d.S., commi 2, 2-bis e 2-sexies). Due principali censure: (1) travisamento della prova dichiarativa di testimoni che avevano riferito di un veicolo grigio che procedeva a elevata velocità e di un impatto con il veicolo della loro conoscente; la ricorrente sostiene che la sentenza ha indebitamente svalutato quelle dichiarazioni; (2) difetto di motivazione e violazione di legge sul riconoscimento dell'aggravante "per aver provocato un sinistro": la difesa contesta che la Corte si sia basata solo sulla presenza del veicolo al centro della carreggiata anziché su elementi oggettivi che dimostrino la relazione strumentale tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, ovvero un nesso eziologico adeguato.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e generici, privi di un'effettiva critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ha escluso il travisamento della prova, sottolineando che i giudici di merito hanno correttamente valorizzato le risultanze oggettive (accertamenti della polizia giudiziaria, posizione del veicolo al centro della carreggiata, caratteristiche della strada montana: curve, discesa, assenza di illuminazione, velocità non prudenziale) e le deposizioni dei testimoni nel loro contesto. Ha altresì ritenuto che per l'aggravante di cui all'art.186, comma 2-bis, C.d.S., non sia richiesto un pieno accertamento del nesso eziologico, ma il solo collegamento materiale tra lo stato di alterazione e il verificarsi del sinistro; tale collegamento è stato ritenuto adeguatamente dimostrato. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, con motivazione anche sanzionatoria per il carattere dilatorio del ricorso.
Norme richiamate
Codice della Strada, art.186
commi 2, 2-bis e 2-sexies
La Corte ha interpretato l'art.186, comma 2-bis, nel senso che per l'aggravante "per aver provocato un incidente stradale" non è richiesto un pieno accertamento del nesso eziologico tra ubriachezza e incidente, ma è sufficiente il collegamento materiale tra lo stato di alterazione e il verificarsi del sinistro, cioè che la condizione alcolica abbia materialmente contribuito a creare la situazione di pericolo.
Codice della Strada, art.102
Richiamato per affermare l'obbligo dei conducenti di adeguare la velocità e, se necessario, fermarsi sui tratti montani con pendenza, carreggiata limitata e tornanti; la violazione di tale obbligo contribuisce a valutare la responsabilità del conducente coinvolto nell'incidente.
Cass. sez. U, n.8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016
Riferimento giurisprudenziale usato per sostenere il principio che i motivi di ricorso devono essere specifici e critici rispetto alle argomentazioni della decisione impugnata; censure generiche e prive di confronto non sono ammissibili.
Cass. sez.4, n.5991 del 24/10/2017 (Fabris)
sez.4, n.5991 del 24/10/2017, Fabris, Rv.271557-01
Giurisprudenza richiamata per chiarire che, ai fini dell'aggravante per aver provocato un incidente in stato di ebbrezza, è sufficiente il collegamento materiale tra stato di alterazione e sinistro; non è necessario dimostrare un nesso eziologico completo.
Massime di principio
- Per contestare l'aggravante di aver provocato un incidente in stato di ebbrezza (art.186, comma 2-bis), il giudice richiede il collegamento materiale tra la condizione di alterazione e il sinistro; non è sempre necessario provare un nesso eziologico pieno. In pratica, va dimostrato che l'alterazione ha contribuito a creare la situazione di pericolo.
- Le conclusioni dei giudici di merito basate su elementi oggettivi (rilievi di polizia giudiziaria, posizione del veicolo, caratteristiche della strada, livello di ebbrezza, orario, illuminazione) pesano molto: la difesa deve proporre elementi di fatto altrettanto concreti per confutare tali risultanze.
- Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o prive di analisi critica sono dichiarate manifestamente infondate o inammissibili.
- Per sostenere un vizio di "travisamento della prova" occorre dimostrare che la valutazione delle emergenze istruttorie sia stata decisivamente errata rispetto a elementi essenziali del giudizio; semplici divergenze interpretative o sconti di credibilità non sono sufficienti.
- In casi notturni su strade tortuose e senza illuminazione, l'attenuazione della responsabilità del conducente per fattori esterni è più difficile da ottenere se gli accertamenti mostrano posizione anomala del veicolo e inappropriatezza della velocità: la combinazione di ebbrezza e condizioni stradali avverse è valutata come relazione di occasionalità/strumentalità rispetto al sinistro.
- Ricorrere in modo indifferenziato senza affrontare punto per punto la motivazione di merito espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche, comprese condanne alle spese e versamenti alla Cassa delle Ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12238/2025 del 28/03/2025
- Sentenza penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12240/2025 del 28/03/2025
- Sentenza penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12241/2025 del 28/03/2025
- Sentenza penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12242/2025 del 28/03/2025
- Sentenza penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12243/2025 del 28/03/2025
- Sentenza penale · 28 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12245/2025 del 28/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →