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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12243/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 (riqualificato ai sensi del comma 5). La pena: un anno di reclusione e euro 3.000 di multa. Motivi di impugnazione: (1) vizio processuale per l'omessa applicazione del nuovo termine minimo a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p. (riforma Cartabia), sostenendo che la novella doveva applicarsi; (2) vizio motivazionale e carenza della prova circa l'efficacia drogante della sostanza ceduta, lamentando l'assenza di accertamento tecnico-chimico e criticando l'adeguatezza della motivazione che ha ritenuto la sostanza idonea a svolgere effetto stupefacente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza per sopravvenuti impegni difensivi. Sul profilo processuale ha richiamato la recente pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U n. 42124/2024) stabilendo che la disciplina dell'art. 601, comma 3, c.p.p. (termine a comparire di 40 giorni introdotto dalla riforma) si applica solo alle impugnazioni proposte a far data dal 1° luglio 2024: il giudizio d'appello nei confronti del ricorrente era stato introdotto anteriormente, per cui rimaneva applicabile il previgente termine di 20 giorni. Sul merito la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla mancata prova dell'efficacia drogante: nel rito abbreviato l'imputato ha accettato di essere giudicato sugli atti di indagine e non ha fornito elementi idonei a mettere in dubbio la capacità stupefacente della sostanza; la sentenza d'appello aveva motivato con indici concreti (modalità di presentazione, peso, prezzo, pagamento, uso del veicolo e precedenti specifici). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 a titolo di tassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art.73

    Natura del reato contestato (illecita detenzione/cessione di stupefacenti); nel caso è stata operata riqualificazione ai sensi del comma 5

  • codice di procedura penale, art.601 comma 3

    introdotto dall'art.34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10/10/2022 n.150

    Prevede il termine a comparire di 40 giorni nei giudizi di appello; la Corte ha interpretato, richiamando le Sezioni Unite, che tale disciplina è applicabile solo alle impugnazioni introdotte dal 1° luglio 2024

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (riforma "Cartabia")

    Ha introdotto la modifica procedurale (art.601 c.p.p.); la sua efficacia temporale è stata definita dalla giurisprudenza di legittimità come non retroattiva rispetto ad impugnazioni anteriori

  • Decreto-Legge n.137/2020 (misure emergenziali) e D.L. 22/06/2023

    art.23 e 23-bis DL n.137/2020; D.L. 22/06/2023

    La proroga della disciplina emergenziale non ha inciso sull'entrata in vigore della modifica dell'art.601 c.p.p.; quindi non ha esteso l'applicazione della nuova norma alle impugnazioni antecedenti la data indicata dalle Sezioni Unite

  • codice di procedura penale, art.616

    Prevede le conseguenze in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato la norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese e determinata sanzione pecuniaria

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n.42124/2024)

    Sez. U - n. 42124 del 27/06/2024 (dep. 15/11/2024), Rv. 287095 - 01

    Pronuncia delle Sezioni Unite che ha chiarito la decorrenza temporale dell'art.601, comma 3, c.p.p., decisiva per il rigetto del motivo processuale

  • Giurisprudenza di legittimità su prova nel rito abbreviato

    es.: Sez. 3 - n. 15137 del 15/02/2019 (Rohani); Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022 (Pataffio)

    Consolidato principio secondo cui, in tema di stupefacenti, il giudice può desumere la capacità drogante anche da elementi circostanziali (modalità di presentazione, prezzo, peso, comportamento), senza obbligo sempre e comunque di accertamento tecnico

Massime di principio

  • La nuova disciplina procedurale introdotta dalla riforma Cartabia (art. 601, comma 3, c.p.p.) si applica solo alle impugnazioni introdotte dalla data indicata dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite): verificare la data di proposizione dell'impugnazione per decidere quale termine a comparire sia vigente
  • Le proroghe di misure emergenziali non sostituiscono né differiscono automaticamente la decorrenza di norme processuali novellate salvo espresso intervento normativo; occorre valutare la specifica relazione temporale tra le norme
  • Nel rito abbreviato l'imputato accetta di essere giudicato sugli atti d'indagine: la mancata richiesta di accertamenti tecnici durante il dibattimento può indebolire la censura sulla carenza di prova
  • In tema di stupefacenti il giudice può fondare la valutazione della capacità drogante su indici circostanziali (modalità di confezionamento, peso, prezzo, pagamento, comportamento e precedenti) purché la motivazione sia congrua e puntuale
  • Le richieste di rinvio per concomitanti impegni difensivi devono essere adeguatamente motivate e dimostrare l'impossibilità di utilizzare sostituti; altrimenti possono essere disattese
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare sempre la fondatezza dell'atto prima di proporre impugnazioni

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