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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12240/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile denunciava che la Corte d'appello, pur riformando l'assoluzione e dichiarando l'imputato responsabile ai fini civili, ometteva di: 1) condannare l'imputato (e il responsabile civile) alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile vittoriosa; 2) pronunciare espressamente la condanna solidale del responsabile civile (Allianz) al risarcimento dei danni, nonostante la sua costituzione in primo grado e la partecipazione al processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha annullato limitatamente alla statuizione sulle spese processuali la sentenza impugnata e ha rinviato al giudice civile competente in grado di appello per la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile. Ha inoltre disposto la correzione per errore materiale del dispositivo della sentenza di appello imponendo che la condanna al risarcimento comprenda anche il responsabile civile, ossia la condanna in solido dell'Assicurazione Allianz.

Norme richiamate

  • art. 541 cod. proc. pen.

    "Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale."

    La Corte ha interpretato l'art. 541 nel senso che la condanna alle spese a favore della parte civile consegue di diritto alla sentenza che accoglie la domanda di risarcimento e riguarda sia l'imputato sia il responsabile civile in solido, salvo motivate ragioni di compensazione.

  • art. 1917 cod. civ.

    Richiamato in tema di manleva dell'assicuratore; la pronuncia in sede penale sull'esclusione della manleva non incide sul vincolo di solidarietà ope legis tra imputato e responsabile civile.

  • Sez. 4, n. 31353 del 27/06/2013 (Cass.)

    Giurisprudenza di legittimità secondo cui l'omissione della statuizione sulle spese a carico del responsabile civile, in solido con l'imputato condannato, può essere sanata con la procedura di correzione di errore materiale dalla Corte di Cassazione anche intervenendo sulla sentenza di primo grado.

  • artt. 76, 100, 523, 538, 539, 546 cod. proc. pen. e art. 153 disp. att. cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dalla ricorrente per censurare vizi motivazionali e formali relativi alla mancata statuizione sulle spese e alla legittimazione/partecipazione del responsabile civile; la Corte ha valutato tali profili nel quadro della giurisprudenza citata.

Massime di principio

  • Se il giudice penale accoglie la domanda di risarcimento, la condanna alle spese processuali spettanti alla parte civile si estende di regola sia all'imputato sia al responsabile civile citato; l'omissione può essere corretta dalla Cassazione come errore materiale o essere oggetto di rinvio per la liquidazione.
  • Il vincolo di solidarietà tra imputato e responsabile civile opera 'ope legis' quando il responsabile civile è stato validamente citato; l'assenza di una pronuncia esplicita a carico del responsabile non pregiudica gli effetti civili della solidarietà.
  • La parte civile deve depositare e documentare tempestivamente le note spese e chiedere espressamente la refusione in entrambi i gradi: tale prova facilita la statuizione favorevole e la eventuale correzione in caso di omissione.
  • Il responsabile civile che si costituisce dovrebbe esercitare tutte le difese e eccezioni opportune (es. legittimazione passiva). Se non esercitate, il rischio di condanna in solido aumenta, e la relativa omissione del giudice può essere sanata d'ufficio in sede di legittimità.
  • In caso di omissione da parte del giudice d'appello sulla condanna in solido o sulle spese, la Cassazione può: annullare limitatamente alla statuizione omessa e rinviare per la liquidazione delle spese, oppure correggere il dispositivo per errore materiale quando la situazione processuale lo consente.

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