Cassazione Penale, Sentenza n. 12241/2025 del 28/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per omicidio stradale articolando quattro motivi: 1) censura del riconoscimento dell'aggravante per superamento del limite di velocità di oltre 50 km/h, sostenendo che il limite di 50 km/h cessava poco prima del punto dello sbandamento e che avrebbe quindi dovuto applicarsi limite superiore; 2) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, per la concausalità del cattivo posizionamento del guard-rail, lamentando che la barriera fosse stata posta in modo errato e avesse inciso deterministicamente sull'esito del sinistro; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (tra cui stato emotivo e rimorso), nonché sottovalutazione dell'incidenza concausativa di elementi esterni; 4) vizio nella motivazione del diniego della misura sostitutiva della detenzione domiciliare (art. 20-bis c.p. e artt. 58-59 l.689/1981), per avere ritenuto rilevanti precedenti penali e indicato motivazione meramente ripetitiva e non conforme ai principi di individualizzazione della pena introdotti dal d.lgs. n.150/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che: 1) la Corte di appello ha valutato correttamente le risultanze tecniche (consulenza) e accertato che al punto di inizio dello sbandamento vigeva il limite di 50 km/h, giustificando il riconoscimento dell'aggravante per superamento del limite; 2) la questione del guard-rail era già stata esaminata in primo grado e in appello con motivazione ritenuta sufficiente: la barriera risultava conforme alla normativa vigente e non emergeva una responsabilità concorrente di terzi causativa dell'evento; 3) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è motivato dalla mancanza di elementi positivi e dalla gravità della condotta (guida senza patente e senza assicurazione, velocità elevata su strada bagnata); 4) il diniego della misura sostitutiva non è basato esclusivamente sui precedenti ma soprattutto sulle modalità allarmanti della condotta; di conseguenza la sentenza impugnata è integralmente confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Comma 5, n.1 (aggravante per eccesso di velocità) applicato perché la consulenza tecnica ha accertato che al punto dello sbandamento vigeva il limite di 50 km/h; comma 7 (attenuante speciale) negato perché non è stata dimostrata una causa esterna concorrente idonea ad escludere l'esclusiva conseguenza dell'azione dell'imputato.
artt. 141 e 142 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Rilevate per la qualificazione delle violazioni relative alla circolazione (limiti di velocità e segnaletica); la corte ha ritenuto provata la violazione dei predetti articoli in relazione alla condotta dell'imputato.
Riferito dal ricorrente in relazione alle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi positivi sufficienti per riconoscerle in misura tale da incidere sulla pena.
art. 20-bis cod. pen. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)
Invocato dal ricorrente sul punto delle pene sostitutive; la Corte ha considerato la normativa ma ha valutato che il diniego della misura sostitutiva sia stato motivato non solo con i precedenti ma anche con la gravità della condotta.
artt. 58-59 legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamati in relazione ai criteri per l'applicazione di pene sostitutive; la Corte ha tenuto conto del combinato disposto con l'art. 133 c.p. ma ha ritenuto giustificato il diniego per le modalità della condotta oltre che per i precedenti.
Richiamato come criterio generale di individualizzazione della pena in combinazione con la legge n.689/1981; la Corte ha applicato i criteri di gravità della condotta e precedenti nella valutazione della sostituzione della pena.
Norma applicata per assolvere alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La Cassazione dà ampia deferenza alle valutazioni di fatto svolte dal giudice di merito, specie se basate su consulenze tecniche: in sede di legittimità il ricorrente deve dimostrare un vizio di diritto o una motivazione manifestamente illogica, non può limitarsi a ripetere le stesse doglianze già decise in appello.
- Per il riconoscimento dell'aggravante per eccesso di velocità (art. 589-bis, comma 5, n.1) è decisiva la prova tecnica sul limite vigente nel punto dell'evento e sulla velocità del veicolo; accertamenti peritali possono legittimare l'applicazione dell'aggravante anche se il ricorrente sostiene l'esistenza di un diverso limite poco prima del luogo dell'incidente.
- L'attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 589-bis richiede una concreta e provata incidenza causale di un elemento esterno non riconducibile alla condotta dell'imputato; la mera contestazione della collocazione di una barriera di sicurezza non è sufficiente senza dimostrare la non conformità normativa o la diretta concausalità dell'evento.
- Le attenuanti generiche e il rimorso devono essere sorretti da elementi positivi e specifici: la loro valutazione può essere esclusa quando la gravità della condotta (es. guida senza patente, veicolo non assicurato, velocità elevata su fondo bagnato) prevale.
- Il diniego di misure sostitutive della detenzione non può poggiare unicamente sui precedenti penali; tuttavia la gravità della condotta e fattori illeciti connessi al reato possono legittimare il rifiuto anche alla luce delle riforme sulla esecuzione delle pene e sull'individualizzazione.
- In cassazione è essenziale confrontare punto per punto la motivazione impugnata: la mancata confutazione delle argomentazioni della Corte di appello comporta elevata probabilità di rigetto del ricorso.
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