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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12241/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per omicidio stradale articolando quattro motivi: 1) censura del riconoscimento dell'aggravante per superamento del limite di velocità di oltre 50 km/h, sostenendo che il limite di 50 km/h cessava poco prima del punto dello sbandamento e che avrebbe quindi dovuto applicarsi limite superiore; 2) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, per la concausalità del cattivo posizionamento del guard-rail, lamentando che la barriera fosse stata posta in modo errato e avesse inciso deterministicamente sull'esito del sinistro; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (tra cui stato emotivo e rimorso), nonché sottovalutazione dell'incidenza concausativa di elementi esterni; 4) vizio nella motivazione del diniego della misura sostitutiva della detenzione domiciliare (art. 20-bis c.p. e artt. 58-59 l.689/1981), per avere ritenuto rilevanti precedenti penali e indicato motivazione meramente ripetitiva e non conforme ai principi di individualizzazione della pena introdotti dal d.lgs. n.150/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che: 1) la Corte di appello ha valutato correttamente le risultanze tecniche (consulenza) e accertato che al punto di inizio dello sbandamento vigeva il limite di 50 km/h, giustificando il riconoscimento dell'aggravante per superamento del limite; 2) la questione del guard-rail era già stata esaminata in primo grado e in appello con motivazione ritenuta sufficiente: la barriera risultava conforme alla normativa vigente e non emergeva una responsabilità concorrente di terzi causativa dell'evento; 3) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è motivato dalla mancanza di elementi positivi e dalla gravità della condotta (guida senza patente e senza assicurazione, velocità elevata su strada bagnata); 4) il diniego della misura sostitutiva non è basato esclusivamente sui precedenti ma soprattutto sulle modalità allarmanti della condotta; di conseguenza la sentenza impugnata è integralmente confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Comma 5, n.1 (aggravante per eccesso di velocità) applicato perché la consulenza tecnica ha accertato che al punto dello sbandamento vigeva il limite di 50 km/h; comma 7 (attenuante speciale) negato perché non è stata dimostrata una causa esterna concorrente idonea ad escludere l'esclusiva conseguenza dell'azione dell'imputato.

  • artt. 141 e 142 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Rilevate per la qualificazione delle violazioni relative alla circolazione (limiti di velocità e segnaletica); la corte ha ritenuto provata la violazione dei predetti articoli in relazione alla condotta dell'imputato.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferito dal ricorrente in relazione alle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi positivi sufficienti per riconoscerle in misura tale da incidere sulla pena.

  • art. 20-bis cod. pen. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)

    Invocato dal ricorrente sul punto delle pene sostitutive; la Corte ha considerato la normativa ma ha valutato che il diniego della misura sostitutiva sia stato motivato non solo con i precedenti ma anche con la gravità della condotta.

  • artt. 58-59 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamati in relazione ai criteri per l'applicazione di pene sostitutive; la Corte ha tenuto conto del combinato disposto con l'art. 133 c.p. ma ha ritenuto giustificato il diniego per le modalità della condotta oltre che per i precedenti.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio generale di individualizzazione della pena in combinazione con la legge n.689/1981; la Corte ha applicato i criteri di gravità della condotta e precedenti nella valutazione della sostituzione della pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per assolvere alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La Cassazione dà ampia deferenza alle valutazioni di fatto svolte dal giudice di merito, specie se basate su consulenze tecniche: in sede di legittimità il ricorrente deve dimostrare un vizio di diritto o una motivazione manifestamente illogica, non può limitarsi a ripetere le stesse doglianze già decise in appello.
  • Per il riconoscimento dell'aggravante per eccesso di velocità (art. 589-bis, comma 5, n.1) è decisiva la prova tecnica sul limite vigente nel punto dell'evento e sulla velocità del veicolo; accertamenti peritali possono legittimare l'applicazione dell'aggravante anche se il ricorrente sostiene l'esistenza di un diverso limite poco prima del luogo dell'incidente.
  • L'attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 589-bis richiede una concreta e provata incidenza causale di un elemento esterno non riconducibile alla condotta dell'imputato; la mera contestazione della collocazione di una barriera di sicurezza non è sufficiente senza dimostrare la non conformità normativa o la diretta concausalità dell'evento.
  • Le attenuanti generiche e il rimorso devono essere sorretti da elementi positivi e specifici: la loro valutazione può essere esclusa quando la gravità della condotta (es. guida senza patente, veicolo non assicurato, velocità elevata su fondo bagnato) prevale.
  • Il diniego di misure sostitutive della detenzione non può poggiare unicamente sui precedenti penali; tuttavia la gravità della condotta e fattori illeciti connessi al reato possono legittimare il rifiuto anche alla luce delle riforme sulla esecuzione delle pene e sull'individualizzazione.
  • In cassazione è essenziale confrontare punto per punto la motivazione impugnata: la mancata confutazione delle argomentazioni della Corte di appello comporta elevata probabilità di rigetto del ricorso.

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