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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12238/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che dichiarava inammissibile l'istanza di revoca della confisca "allargata" (disposta ex art. 12-sexies d.l. 306/1992, conv. con l. 356/1992, ora art. 240-bis c.p.) relativa a due immobili (Casoria e Napoli). Il ricorrente ha dedotto che la provvista per l'acquisto degli immobili proveniva dal padre (Vaccaro Carmine), il quale era stato assolto con sentenza definitiva intervenuta successivamente (2019), e ha sostenuto che tale elemento nuovo giustificava l'incidente di esecuzione/revoca della confisca. Ha altresì censurato l'orientamento che esclude la possibilità per il condannato di ottenere la revoca in sede esecutiva e ha prospettato profili di illegittimità costituzionale delle norme che osterebbero alla revoca, invocando gli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 Cost., oltre a norme CEDU (art. 13 e art. 1 Protocollo aggiuntivo). In subordine ha chiesto l'applicazione per analogia degli istituti di revoca/revocazione previsti per la confisca di prevenzione (art. 7 l. 1423/1956; art. 28 d.lgs. 159/2011).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che la confisca era stata disposta in sede di cognizione con sentenza irrevocabile e che il ricorrente, avendo partecipato al processo di cognizione quale imputato, non può ottenere la rimozione della statuizione ablativa mediante l'incidente di esecuzione davanti al giudice dell'esecuzione. Il rimedio idoneo, se percorribile, sarebbe stato l'impugnazione ordinaria o, successivamente, il giudizio di revisione per rimuovere la declaratoria di responsabilità penale. Quanto all'estensione per analogia degli strumenti di revoca/revocazione previsti per la confisca di prevenzione, la Corte ha ricordato che, anche ammettendone l'applicabilità, l'accesso è subordinato all'esistenza di "prove nuove" nei termini giurisprudenziali: la presunta provvista paterna era deducibile e non "nuova" o incolpevolmente scoperta dopo il giudizio, quindi non soddisfaceva i requisiti per la revocazione. Di conseguenza l'istanza è inammissibile e il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies d.l. 306/1992 (conv. l. 356/1992) / art. 240-bis c.p.

    La confisca allargata disposta in sede di cognizione con sentenza irrevocabile integra una statuizione compresa nel giudicato; chi ha partecipato al processo di cognizione non può ottenerne la rimozione in sede esecutiva se non mediante i rimedi ordinari (impugnazione/revisione).

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione alle istanze davanti al giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto inammissibile l'istanza ex art. 667 c.p.p. quando la confisca è parte integrante del giudicato cui l'istante ha partecipato.

  • art. 7, secondo comma, legge 27/12/1956 n. 1423

    Rimedio di revoca previsto per la confisca di prevenzione: se esteso per analogia alla confisca allargata, ne verrebbero applicate anche le condizioni di ammissibilità (prove nuove sopravvenute o incolpevolmente scoperte).

  • art. 28 d.lgs. 6/9/2011 n. 159

    Norma sulla revocazione della confisca di prevenzione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che delimita il concetto di "prova nuova" utile alla revocazione e ha applicato tali criteri anche nell'ipotesi di possibile estensione.

  • artt. 3, 24, 42, 111, 117 Cost.; art. 13 CEDU; art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    Richiamati dal ricorrente per profili di illegittimità costituzionale/violazione dei diritti di difesa e di proprietà; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo che le garanzie costituzionali non impongano l'apertura del rimedio esecutivo invocato quando la misura è parte del giudicato e le prove non sono "nuove" secondo la giurisprudenza.

Massime di principio

  • Se la confisca è stata disposta in sede di cognizione con sentenza irrevocabile e il soggetto che chiede la rimozione ha partecipato al processo di cognizione (era imputato/parte), l'incidente di esecuzione davanti al giudice dell'esecuzione è in linea generale inammissibile per rimuovere la statuizione ablativa: il giudicato protegge la statuizione patrimoniale.
  • Il rimedio corretto per chi ha partecipato al processo di cognizione è l'impugnazione ordinaria oppure, una volta formato il giudicato, il giudizio di revisione volto a rimuovere la declaratoria di responsabilità penale; l'evocazione di rimedi esecutivi analoghi a quelli per la confisca di prevenzione incontra limiti stringenti.
  • Per ottenere la revoca/revocazione (anche per ipotesi di estensione per analogia) è necessario provare l'esistenza di "prove nuove" secondo la giurisprudenza: si considerano tali le prove sopravvenute dopo la conclusione del procedimento o quelle preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo la sentenza definitiva; non sono "nuove" fatti o documenti che potevano essere dedotti nel giudizio e non lo sono stati per scelta.
  • La semplice acquisizione, dopo la sentenza, di una pronuncia assolutoria nei confronti di terzi (es. il padre) non è automaticamente idonea se l'elemento risultava deducibile o documentabile nel processo originario: occorre valutare se si tratti di prova effettivamente nuova o di prova non dedotta per causa di forza maggiore.
  • In caso di dubbio sulla qualificazione del rimedio esperibile, è preferibile esperire le impugnazioni ordinarie disponibili e, quando possibile, il ricorso per revisione; rivolgersi al giudice dell'esecuzione con un'istanza di revoca è rischioso se si è già stati parte nel giudizio di cognizione.

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