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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12242/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato; contesta in particolare la computazione del termine di prescrizione (la Corte d'Appello avrebbe considerato erroneamente il giorno del fatto come 1/02/2019 invece dell'11/02/2019) e deduce che, correttamente computato il termine quinquennale e considerati gli atti interruttivi, la prescrizione non sarebbe maturata alla data della sentenza d'appello. Inoltre censura la valutazione della Corte di merito, sostenendo che l'accertamento della responsabilità è avvenuto senza la rinnovazione dell'istruttoria (esame di un teste richiesto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che alla data del fatto (11/02/2019) trovasse applicazione la disciplina introdotta dalla legge 23/06/2017 n.103 (cd. legge Orlando) e ha chiarito che la sospensione prevista da quella legge opera solo rispetto a sentenze di condanna, non alle sentenze assolutorie; di conseguenza non si applicava la sospensione invocata dalla Corte d'appello. Tuttavia la Corte ha condiviso il rilievo del ricorrente circa la data del fatto e ha accertato che il termine quinquennale di prescrizione sarebbe scaduto l'11/02/2024, ossia immediatamente dopo la pronuncia dell'appello (07/02/2024). Poiché al momento della presentazione del ricorso per cassazione il reato risultava ormai estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e ha rilevato d'ufficio la causa di non punibilità per prescrizione sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 186-bis e art. 186 c.2 lett. c) Codice della Strada

    presenti nel testo come reati contestati

    Norme sostanziali che definiscono il reato di guida in stato di ebbrezza e i relativi parametri: qui il fatto riguarda guida con tasso alcolemico di 2,6 g/l.

  • Legge 23 giugno 2017 n. 103 ("legge Orlando")

    art.11 lett. b) richiamato nel testo

    Introduce la sospensione del decorso della prescrizione nelle ipotesi indicate (tra cui la sospensione dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna fino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo, fino a 1 anno e 6 mesi); la Corte ha interpretato che tale sospensione opera in relazione a sentenze di condanna e non alle sentenze assolutive.

  • art. 159, comma 2, codice penale

    Previgente disciplina sulla sospensione della prescrizione legata ai termini per il deposito della motivazione: la Corte ne ricava l'applicabilità nella parte compatibile con la legge Orlando, ma limitata alle sentenze di condanna.

  • Legge 9 gennaio 2019 n. 3

    Ha introdotto successive modifiche alla disciplina della prescrizione (sospensione dal 1/1/2020); la Corte osserva che le diverse leggi si applicano ai reati commessi successivamente alle relative decorrenze temporali.

  • Legge 27 settembre 2021 n. 134 (art. 161-bis c.p.)

    Ha introdotto un regime ulteriore (tra cui l'istituto dell'improcedibilità e norme che incidono sulla cessazione del corso della prescrizione), rilevante per la successione normativa ma non applicabile retroattivamente ai fatti nel periodo pertinente.

  • art. 157 e art. 161, comma 2, cod. proc. pen.

    richiamati nel testo in relazione alle interruzioni

    Norme sul computo e sulle interruzioni della prescrizione: le interruzioni (es. decreto di citazione a giudizio) rilevano nel calcolo del termine prescrizionale.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, dal quale decorrono le sospensioni previste dalla normativa richiamata (quando applicabili).

  • art. 6091, comma 2, cod. proc. pen.

    citazione testuale presente nel provvedimento

    Nel testo è richiamata per motivare il potere della Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio la causa di non punibilità derivante dalla prescrizione sopravvenuta; (nota: la sentenza usa la dizione così riportata).

Massime di principio

  • La data esatta del fatto è decisiva per il computo della prescrizione: accertare e documentare la data corretta può cambiare l'esito della valutazione prescrizionale.
  • La disciplina della prescrizione va valutata riferendosi alla normativa vigente alla data del fatto: successive modifiche sono applicabili solo se espressamente previste per reati commessi dopo la decorrenza prevista.
  • La sospensione del decorso della prescrizione introdotta dalla legge Orlando (2017) si applica con riferimento alle sentenze di condanna e non alle sentenze assolutive; pertanto, in presenza di assoluzione in primo grado, non opera la sospensione prevista dalla legge per il periodo tra motivazione e dispositivo dei gradi successivi.
  • Occorre verificare con attenzione quali atti interruttivi siano effettivamente intervenuti (es. decreto di citazione a giudizio) e le loro date, perché incidono sul calcolo complessivo del termine prescrizionale.
  • Se la prescrizione si verifica dopo la pronuncia di una sentenza di appello ma prima o al momento del deposito del ricorso per Cassazione, la Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio la cause di non punibilità e disporre l'annullamento senza rinvio.
  • In caso di dubbi interpretativi rilevanti (es. intervento di norme successive o questioni di sospensione), è frequente che la valutazione venga influenzata da pronunce delle Sezioni Unite; tuttavia, fino a quella decisione la Corte di legittimità applica la disciplina ritenuta corretta alla luce della giurisprudenza consolidata.

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