Cassazione Civile, Ordinanza n. 22774/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato davanti ai giudici tributari sette intimazioni di pagamento notificate nel 2014, corredate da estratti di ruolo relativi a Tarsu per gli anni 2001-2007 e a tassa di iscrizione alla camera di commercio per il 2007. In primo grado la CTP ha ritenuto non provata la notifica degli atti di accertamento, ha considerato provata la notifica delle cartelle presupposte e la loro definitività per mancata impugnazione, ha respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale ritenendo convertito il termine in decennale, accogliendo solo la prescrizione per le intimazioni relative al 2001 e 2002. In appello la società ha dedotto: errata applicazione del termine di prescrizione; omessa pronuncia sulla mancata notifica degli atti presupposti; assenza di prova della notifica di una cartella e irregolarità delle altre notifiche, anche perché ricevute da soggetto diverso dalla contribuente; omessa pronuncia sulla nullità degli atti per genericità degli importi richiesti; omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 6, comma 4, dello Statuto del contribuente; in subordine, non debenza di interessi e sanzioni non espressamente richiesti e comunque prescritti. La CTR ha riformato solo in parte la decisione, annullando una sola intimazione per omessa notifica della cartella a monte, e per il resto ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità ex art. 53 d.lgs. 546/1992. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato tale declaratoria di inammissibilità, sostenendo che l’appello era specifico e devolveva chiaramente le questioni sulla prescrizione, sulla notificazione degli atti e sulla intelligibilità degli estratti di ruolo; ha inoltre contestato che la CTR avesse omesso di esaminare le censure di merito formulate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il controricorso del Comune perché tardivo, e ha dichiarato inammissibile anche la memoria del Comune; ha inoltre ritenuto infondata l’eccezione dell’agente della riscossione sulla procura speciale del ricorso. Nel merito, la Cassazione ha affermato che l’atto di appello era sufficientemente specifico e che la CTR avrebbe dovuto esaminare le questioni devolute, non potendo limitarsi a dichiarare l’inammissibilità del gravame. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame delle questioni di merito non valutate, demandando al giudice di rinvio anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel processo tributario l’appello deve contenere motivi specifici, ma la specificità è integrata quando dall’atto emergano chiaramente le questioni devolute e le censure mosse alla sentenza di primo grado.
Le memorie depositate oltre il termine previsto sono inammissibili; in caso di trattazione in camera di consiglio, il tardivo controricorso non consente la partecipazione alla discussione e il deposito della memoria.
L’art. 134 disp. att. c.p.c. richiamato dalla Corte riguarda gli atti da depositare in cassazione e non estende il deposito postale alle memorie difensive.
Il controricorso deve essere proposto nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso per cassazione.
Il deposito mediante invio postale in plico raccomandato è riferito al ricorso, al controricorso e agli atti indicati dagli artt. 369 e 370 c.p.c., non alle memorie difensive.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura effettivamente prospettata dalla ricorrente è stata qualificata come error in procedendo per omessa pronuncia su motivi di appello specifici.
art. 6, comma 4, Statuto del contribuente
La questione era stata devoluta in appello, ma la Corte non si è pronunciata nel merito della violazione, limitandosi a rilevare l’omesso esame da parte del giudice di appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello tributario, il requisito della specificità dei motivi è soddisfatto quando l’atto consente di individuare con chiarezza le statuizioni impugnate e le ragioni di dissenso, anche se le doglianze ripropongono argomentazioni già svolte in primo grado.
- Il giudice d’appello non può dichiarare l’inammissibilità del gravame per difetto di specificità se dall’atto emergono in modo comprensibile le questioni devolute; in tal caso deve invece esaminarle nel merito.
- L’omessa pronuncia su questioni ritualmente devolute integra error in procedendo denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
- La definitività delle cartelle di pagamento per mancata impugnazione non viene qui trattata come equivalente a un giudicato tale da poter essere automaticamente equiparato in ogni caso, ma la questione resta devoluta al giudice di rinvio.
- La procura speciale apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione è valida se dal testo emerge la volontà di proporre l’impugnazione, senza necessità di uno specifico richiamo alla sentenza impugnata.
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