Cassazione Penale, Ordinanza n. 02516/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
La vicenda riguarda il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, del reclamo proposto contro il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. Il ricorrente, tramite difensore e con memoria, ha denunciato violazione di legge per il mancato esame dei presupposti per la permanenza nel regime differenziato e, in particolare, per la ritenuta persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento. La censura è stata prospettata nei limiti del sindacato di legittimità ammissibile in materia, ossia deducendo l'assenza o l'apparenza della motivazione sulla sussistenza dei presupposti della proroga.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse adeguatamente motivato sulla permanenza dei collegamenti con l'associazione criminale di riferimento, valorizzando il profilo criminale del detenuto, il ruolo apicale nell'organizzazione, il coinvolgimento dei figli in attività criminali, la vitalità recente della cosca e alcuni colloqui telefonici sintomatici di contatti indiretti con l'esterno. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il regime detentivo differenziato può essere prorogato se permangono collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva; tale collegamento non deve essere provato con certezza, ma può essere ragionevolmente ritenuto probabile sulla base degli elementi acquisiti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È richiamato come titolo di condanna dei figli del detenuto e come indice del contesto mafioso e della continuità operativa dell'organizzazione criminale.
Massime di principio
- In materia di proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il presupposto dei collegamenti con l'associazione criminale può essere desunto da un quadro indiziario complessivo, purché il giudice spieghi in modo logicamente coerente perché tali collegamenti siano ragionevolmente probabili.
- Il controllo di legittimità sul provvedimento che dispone o conferma la proroga del 41-bis è limitato alla violazione di legge e ai vizi di motivazione apparente o mancante; non è consentita una rivalutazione del merito degli elementi posti a fondamento della decisione.
- La motivazione sulla permanenza dei collegamenti può fondarsi su elementi eterogenei e convergenti, quali la biografia criminale del detenuto, il ruolo apicale nell'organizzazione, la prosecuzione dell'attività illecita da parte dei familiari, la vitalità attuale del sodalizio e conversazioni sintomatiche di contatti con l'esterno.
- Quando il ricorso avverso la decisione sulla proroga del 41-bis non evidenzia un effettivo vizio di violazione di legge o una reale assenza di motivazione, esso è inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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