Cassazione Penale, Sentenza n. 19948/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p., sostenendo che la Corte d'appello avesse motivato il diniego unicamente sul comportamento processuale (il silenzio) dell'imputata e non avesse considerato che la Wu era stata arrestata in flagranza, per cui la mancata ammissione di responsabilità non poteva essere valutata negativamente. Il ricorrente contestava altresì l'assenza di valutazione delle altre circostanze positive e richiamava la regola secondo cui il silenzio non può di per sé costituire elemento sfavorevole ai fini delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello che ha negato le attenuanti generiche in mancanza di elementi positivi tali da giustificare un'ulteriore mitigazione della pena dopo la riforma dell'art. 62-bis (2008). La Cassazione ha chiarito che non è più sufficiente la sola incensuratezza dell'imputato per ottenere la diminuente: il giudice, sia nel concederla sia nel negarla su specifica richiesta, deve indicare gli elementi di fatto ritenuti determinanti (o la loro assenza). Ha inoltre osservato che il comportamento silente, pur non potendo essere da solo decisivo in senso negativo, può essere sintomatico dell'assenza di elementi positivi. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali (richiamando l'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998
Norma che punisce l'assunzione alle dipendenze di cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno; nel caso ha costituito il fatto-reato per cui la Wu è stata condannata.
Circostanza attenuante generica la cui applicazione, dopo la riforma del 2008, richiede elementi positivi concreti oltre la mera incensuratezza; il giudice deve motivare l'attribuzione o il diniego indicando gli elementi considerati rilevanti o la loro assenza.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. legge 24 luglio 2008, n. 125
Riforma che ha modificato i criteri per il riconoscimento delle attenuanti generiche, elevando il livello di motivazione richiesto e rendendo la sola incensuratezza insufficiente per ottenere la diminuente.
Contiene i criteri di valutazione delle circostanze (oggettive e soggettive) da prendere in considerazione per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato la necessità che il giudice indichi quali elementi tra quelli dell'art. 133 sono stati ritenuti preponderanti.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali della ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2008 dell'art. 62-bis c.p., per ottenere le attenuanti generiche non è sufficiente dimostrare la sola incensuratezza: è necessario prospettare elementi positivi concreti e specifici che giustifichino la mitigazione della pena.
- Se il difensore chiede il riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice deve indicare in motivazione gli elementi oggettivi o soggettivi (anche richiamando quelli dell'art. 133 c.p.) ritenuti preponderanti; se li ritiene assenti deve motivare l'assenza di tali elementi.
- Il comportamento processuale dell'imputato (es. il silenzio) non può essere considerato automaticamente e da solo elemento decisivo in senso sfavorevole per le attenuanti, ma può essere valutato come indice, insieme ad altri fatti, dell'assenza di elementi positivi.
- L'arresto in flagranza e l'impossibilità pratica di rendere una confessione rappresentano circostanze che la difesa deve esporre con chiarezza se intende contrastare valutazioni negative basate sulla mancata ammissione; va indicato come ciò incide sulla valutazione complessiva della responsabilità e della meritevolezza.
- In sede di impugnazione in Cassazione la mera riproposizione di motivi già respinti in sede di merito, senza un concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata, è esposta al rigetto per inammissibilità o infondatezza.
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