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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23313/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS pretendeva contributi dovuti alla Gestione separata per l'attività professionale svolta nel 2011. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione della professionista ritenendo prescritta la pretesa contributiva; la Corte d'appello di Milano, invece, ha riformato la decisione, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integrasse un doloso occultamento del debito contributivo e, quindi, determinasse la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c. La ricorrente ha censurato tale decisione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2935 c.c. e della disciplina sulla Gestione separata e sugli adempimenti fiscali/contributivi, sostenendo che il dies a quo della prescrizione andasse individuato nella scadenza del termine di pagamento dei contributi e non nella presentazione della dichiarazione dei redditi; 2) violazione dell'art. 116, l. n. 388/2000, contestando la qualificazione della fattispecie come evasione contributiva e l'esistenza di un occultamento doloso, poiché i redditi risultavano regolarmente dichiarati e il credito era comunque conoscibile dall'ente; 3) omessa pronuncia sulla sproporzione delle sanzioni applicate; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto erronea la decisione della Corte d'appello sia nel fissare la decorrenza della prescrizione al momento della dichiarazione dei redditi, sia nel ravvisare automaticamente un occultamento doloso per la sola omessa compilazione del quadro RR. La Corte ha richiamato il principio per cui la dichiarazione fiscale è una mera esternazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo; il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il versamento della contribuzione, tenendo conto dell'eventuale differimento normativamente previsto. Ha inoltre ribadito che la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. richiede una condotta del debitore che renda impossibile al creditore agire, non una semplice difficoltà di accertamento del credito. Poiché dagli atti risultava che l'avviso di addebito era stato notificato solo il 31 agosto 2017, il credito contributivo era prescritto anche considerando il differimento del termine di versamento disposto per l'anno 2011. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto l'opposizione originaria contro l'avviso di addebito. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito per la novità e complessità delle questioni e ha condannato l'INPS alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi della Gestione separata, il dies a quo va ancorato alla scadenza del termine di pagamento e non alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    La sospensione per doloso occultamento del debito contributivo opera solo se la condotta del debitore renda per il creditore una vera impossibilità di agire, non una semplice difficoltà di accertamento del credito.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato dalla sentenza impugnata quale norma sul decorso/sospensione della prescrizione, ma la Corte ne ha escluso l'applicazione automatica nei termini ritenuti dalla Corte d'appello.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9

    Norma istitutiva del regime prescrizionale contributivo richiamata dal ricorrente per individuare correttamente il momento iniziale della prescrizione.

  • d.lgs. n. 462 del 1997, art. 1

    Norma invocata per sostenere che la decorrenza della pretesa contributiva non coincida con la dichiarazione dei redditi.

  • d.lgs. n. 241 del 1997, art. 10, commi 1 e 2

    Norma invocata per collegare gli adempimenti dichiarativi al diverso e autonomo termine di versamento dei contributi.

  • L. n. 388 del 2000, art. 116

    Richiamato per contestare la configurabilità di evasione contributiva e di occultamento doloso in presenza di redditi regolarmente dichiarati.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla proposta definitoria e al procedimento in camera di consiglio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Applicato per cassare la sentenza senza rinvio e decidere la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati ai fini della regolazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di versamento della contribuzione relativa all'anno di riferimento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del professionista.
  • La dichiarazione dei redditi ha natura di mera esternazione di scienza e non costituisce, di per sé, il presupposto del credito contributivo.
  • La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito contributivo richiede una condotta idonea a rendere impossibile l'azione del creditore; non basta la mera omissione di un adempimento dichiarativo o una difficoltà di accertamento del credito.
  • Non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione del quadro previdenziale nella dichiarazione fiscale e occultamento doloso del debito verso l'ente previdenziale.
  • Quando dagli atti emerga la maturazione della prescrizione e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito accogliendo l'opposizione all'avviso di addebito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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