Cassazione Penale, Sentenza n. 15439/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava che il Tribunale aveva rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari fondando la decisione anche sul capo di imputazione p) (detenzione di arma il 26/5/2020) che però non era stato contestato a Belardo. In pratica il Tribunale aveva utilizzato elementi relativi a un reato non imputato al ricorrente (presunta detenzione di arma il 26 maggio) per motivare il rigetto, anziché valutare le esigenze cautelari alla luce dei soli reati effettivamente contestati a Belardo (associazione mafiosa aggravata e detenzione/porto di pistola commesso il 13/5/2020).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Napoli perché valuti nuovamente le esigenze cautelari tenendo conto esclusivamente dei reati per i quali Belardo è effettivamente indagato. Non è stata disposta remissione in libertà immediata; la sentenza dispone inoltre l'invio di copia al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p. per gli adempimenti conseguenti.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1 codice penale (reato aggravato nella contestazione)
art. 416- bis.1 cod. pen.
La norma è richiamata per qualificare l'aggravante applicabile ai reati di detenzione/porto d'arma quando collegati all'associazione mafiosa; nella motivazione impugnata alcuni fatti aggravati sono stati richiamati ma la Corte osserva che non possono essere usati a fondamento se non risultano imputati al singolo.
art. 309, comma 7 c.p.p. (competenza per il nuovo giudizio)
Norma che disciplina la competenza del giudice per il nuovo esame della misura cautelare dopo annullamento; la Corte ha rinviato al Tribunale di Napoli ai sensi di tale disposizione per il nuovo giudizio.
art. 94 disp. att. c.p.p. (comunicazioni all'istituto penitenziario)
articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
La norma impone di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporti la immediata liberazione, affinché siano eseguiti gli adempimenti procedurali indicati dai commi successivi.
Massime di principio
- Non è lecito per il giudice fondare esigenze cautelari su fatti o capi di imputazione che non sono formalmente contestati all'imputato; la motivazione deve riferirsi solo ai reati a lui attribuiti.
- Se la motivazione del rigetto della misura cautelare si basa anche su elementi relativi a terzi o a capi non imputati, la decisione è annullabile e la questione va rimessa al giudice che dovrà valutare nuovamente la misura.
- La presenza di elementi di novità (ad es. allontanamento dal contesto associativo risultante in sentenza) deve essere considerata dal giudice nella valutazione della misura e può giustificare la richiesta di misure meno afflittive.
- L'annullamento della decisione cautelare non determina automaticamente la liberazione: le disposizioni procedurali impongono di informare il direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti consequenziali.
- In caso di contrasto tra le fonti probatorie richiamate dall'organo giudicante, è necessario che la motivazione espliciti il collegamento probatorio con i reati contestati al singolo indagato.
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