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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15404/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza di appello che aveva assolto l'imputato Bottin dall'accusa di lesioni personali gravi derivanti da un sinistro con un new jersey di cantiere non adeguatamente segnalato; la parte civile denunciava: 1) omissione e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello disregarded il verbale ex art. 354 c.p.p. della Polizia Municipale che attestava la presenza di un unico segnalatore crepuscolare non funzionante; 2) errata applicazione dell'art. 41 c.p. nella valutazione della causa e delle concausalità (addebito alla vittima di comportamento idoneo ad escludere la responsabilità dell'imputato); 3) carenza di motivazione sulla mancata segnaletica orizzontale gialla dopo il semaforo e sulla sua presunta incidenza causale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure della parte civile si limitassero a proporre una rivalutazione del materiale probatorio e della dinamica del sinistro, questioni riservate al giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità se fondate su motivazione logica e congrua. Pertanto è stata confermata l'assoluzione pronunciata in appello (il fatto non sussiste) e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 576 c.p.p.

    Norma procedurale che regola il ricorso per Cassazione proposto dalla parte civile; la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile ai sensi di tale rimessione procedurale

  • art. 354 c.p.p.

    Riguarda il verbale di polizia giudiziaria; la parte civile ha invocato il valore probatorio del verbale della Polizia Municipale che attestava un unico segnalatore non funzionante, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione della attendibilità di quel verbale rientri nella valutazione di merito e potesse essere confrontata con altre prove

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma del codice della strada che impone misure di sicurezza per i lavori sulle aree di circolazione; in primo grado la violazione è stata ritenuta elemento di colpa, mentre in sede di appello e confermato in Cassazione la sua incidenza causale è stata rivalutata alla luce della complessiva situazione probatoria

  • art. 583, comma 1, n. 1, c.p.

    Aggravante richiamata nella riqualificazione in primo grado; qui è richiamata come contesto normativo nella ricostruzione fatta dal primo giudice

  • art. 590-bis, comma 1 e comma 7, c.p.

    Norma che sanziona le lesioni personali stradali; il primo giudice aveva riconosciuto la fattispecie e l'attenuante prevista dal comma 7, mentre la Corte di appello ha assolto per insussistenza del fatto e la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile

  • art. 41 c.p.

    Disciplina della causalità e delle cause esimenti/concause; la parte civile ha contestato la valutazione delle concause (velocità e scarsa attenzione della vittima) ma la Corte ha ritenuto che la qualificazione del rilievo causale dei comportamenti della vittima sia valutazione di merito correttamente motivata e non censurabile in Cassazione

  • Sent. Corte Cost., n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla condanna della parte ricorrente al pagamento della somma alla Cassa delle ammende, come fondamentale criterio in tema di esclusione di esonero

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rivede la valutazione concreta e comparativa delle prove compiuta dal giudice di merito quando questa sia sorretta da motivazione logica e congrua: i contrasti su ricostruzioni fattuali alternate non sono motivo sufficiente per accogliere il ricorso in cassazione.
  • Il valore probatorio di un verbale di polizia (art. 354 c.p.p.) può essere messo in discussione dal giudice del merito confrontandolo con altre fonti; contestarlo in Cassazione richiede dimostrare un vizio manifesto o una palese contraddizione nella motivazione che la Corte non ha riscontrato.
  • Per escludere o attribuire responsabilità penale in sinistri stradali è essenziale la prova del nesso di causalità: la semplice presenza di omissioni tecniche (es. segnalatori non funzionanti, segnaletica mancante) non comporta automaticamente responsabilità se il giudice di merito ritiene, con motivazione, che tali omissioni non abbiano inciso decisivamente sull'evento.
  • Il comportamento della vittima (es. velocità e distrazione) può costituire concausa idonea a incidere sulla causalità dell'evento; la valutazione circa l'autonomia e il rilievo causale di detta condotta è questione di merito che la Cassazione sindaca solo se viziata da macroscopica illogicità.
  • Per impugnare efficacemente un'assoluzione in sede di legittimità conviene censurare specifici vizi di motivazione, di fatto palese o violazioni di diritto, non proporre semplicemente una diversa lettura delle prove: è necessario dimostrare che la motivazione sia manifestamente contraddittoria, illogica o carente sotto profili determinanti.

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